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Sentenza

Sentenza n. 11264/2026 - Roma, Sezione 3

per l’esecuzione del giudicato derivante dalla sentenza del Tribunale di Roma – Sezione Lavoro - n. 2472/2024 del 29/2/2024;

Giustizia amministrativa202602843

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma – Sezione Lavoro n. 2472/2024, relativa all'attribuzione della Carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Roma – Sezione Lavoro n. 2472/2024, passata in giudicato per mancata impugnazione del Ministero. La sentenza aveva condannato l'Amministrazione ad attribuire al ricorrente la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi euro 1.500,00, oltre agli interessi legali dalla data del diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione. Il titolo era stato notificato all'Amministrazione il 18 ottobre 2024; era inoltre inutilmente decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Nonostante ciò, il Ministero non aveva eseguito il giudicato. Il ricorrente ha quindi chiesto l'ordine di esecuzione e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito senza svolgere effettiva difesa.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che il giudicato del giudice ordinario era stato ritualmente notificato, che il termine dilatorio di centoventi giorni era decorso e che l'Amministrazione non aveva provveduto all'esecuzione. Ha ordinato al Ministero di attribuire al ricorrente la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per l'importo complessivo di euro 1.500,00, oltre agli interessi legali dovuti. Ha assegnato all'Amministrazione il termine di sessanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia, ha nominato fin d'ora quale commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli sessanta giorni dalla scadenza del termine concesso all'Amministrazione e subordinando l'intervento alla richiesta del ricorrente. Il Collegio ha escluso, allo stato, la condanna al pagamento di penalità di mora, riservandola a un'eventuale successiva richiesta in caso di perdurante inottemperanza. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore del ricorrente. La sentenza è stata inoltre trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV competente per gli eventuali seguiti.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente di chiedere l'esecuzione del giudicato, compreso quello derivante da una sentenza del giudice ordinario, mediante l'ordine all'Amministrazione di conformarsi e, ove necessario, la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il ricorso per l'esecuzione coattiva nei confronti dell'Amministrazione è stato ritenuto proponibile dopo la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo è ammissibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato quando l'Amministrazione non vi abbia spontaneamente provveduto.
  • Ai fini dell'ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione occorrono la rituale notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.
  • Accertata l'inottemperanza a un giudicato, il giudice amministrativo può ordinare all'Amministrazione di eseguire il titolo entro un termine determinato e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta destinato a intervenire, su richiesta dell'interessato, in caso di ulteriore inerzia.
  • La penalità di mora non deve essere disposta automaticamente nel giudizio di ottemperanza, potendo essere riconosciuta successivamente qualora persista l'inottemperanza oltre i termini assegnati dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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