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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35230/2021 del 18/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da una serie di contratti di lavoro a termine stipulati nel settore scolastico a partire dal 2003. La lavoratrice aveva chiesto in giudizio l'accertamento dell'illegittimità dei termini apposti ai contratti, la conversione del rapporto a tempo indeterminato, il risarcimento del danno e, per quanto qui rileva, il riconoscimento ai fini giuridici ed economici dei periodi di servizio svolti a tempo determinato, con ricostruzione della carriera e pagamento delle differenze retributive connesse all'anzianità. La Corte d'appello aveva accolto questa ultima domanda, ritenendo disapplicabile la disciplina nazionale sul riconoscimento parziale del servizio pre-ruolo. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 485, 489 e 569 del d.lgs. n. 297/1994 e della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, sostenendo che la disciplina interna non sarebbe discriminatoria nei confronti del personale precario. La Corte di cassazione ha però rilevato che il ricorso era privo di un'esposizione sommaria dei fatti sufficiente ex art. 366 n. 3 c.p.c., perché non chiariva se la lavoratrice fosse docente o personale ATA e non specificava se e quando fosse stata immessa in ruolo, elementi indispensabili per individuare correttamente il regime giuridico applicabile e la stessa utilità concreta dell'impugnazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Ministero per difetto del requisito di cui all'art. 366 n. 3 c.p.c., ritenendo insufficiente l'esposizione sommaria dei fatti. Ha osservato che l'atto non consentiva di stabilire con precisione la qualifica della lavoratrice né le modalità e la data dell'eventuale immissione in ruolo, dati necessari per distinguere tra la domanda di differenze retributive durante il rapporto a termine e quella di ricostruzione della carriera dopo l'assunzione a tempo indeterminato. Conseguentemente il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 366 n. 3 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere l'esposizione sommaria dei fatti di causa in modo da consentire alla Corte una chiara e completa comprensione della vicenda e delle censure; il requisito non è un formalismo, ma condizione di ammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    La denuncia di violazione di legge presuppone che il ricorrente esponga compiutamente i fatti rilevanti per verificare l'applicabilità delle norme invocate.

  • art. 384 c.p.c.

    La Corte richiama la funzione del giudizio di legittimità e la possibilità di definire la causa senza rinvio quando possibile, ma solo se il ricorso consente l'esame completo della questione.

  • art. 485 d.lgs. n. 297/1994

    Disciplina il riconoscimento del servizio pre-ruolo per il personale docente dopo l'immissione in ruolo, con riconoscimento solo parziale dell'anzianità.

  • art. 489 d.lgs. n. 297/1994

    È richiamato insieme alle altre norme sul computo del servizio scolastico ai fini dell'anzianità.

  • art. 569 d.lgs. n. 297/1994

    Disciplina il riconoscimento del servizio pre-ruolo per il personale ATA dopo l'immissione in ruolo.

  • clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE

    È il parametro eurounitario invocato per contestare la disciplina nazionale sul trattamento del personale a termine e sul riconoscimento dell'anzianità di servizio.

  • d.lgs. n. 297/1994

    Il testo unico è richiamato quale quadro normativo interno relativo al personale scolastico e al computo dell'anzianità.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte precisa che l'ulteriore contributo unificato non si applica alle amministrazioni dello Stato che versano mediante prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando l'esposizione dei fatti non consente di individuare con precisione la fattispecie concreta, le domande proposte, l'iter processuale e il regime normativo applicabile.
  • L'onere di cui all'art. 366 n. 3 c.p.c. richiede una sintesi completa ma sufficiente delle circostanze di fatto e processuali rilevanti; non è sufficiente un richiamo generico alle norme asseritamente violate.
  • Quando la controversia riguarda il personale scolastico, è essenziale distinguere tra domanda di differenze retributive per servizio a termine e domanda di ricostruzione della carriera dopo l'immissione in ruolo, perché i presupposti e le discipline applicabili non coincidono.
  • La verifica della compatibilità della disciplina nazionale con il diritto dell'Unione dipende dai dati fattuali che individuano la concreta situazione del lavoratore e la specifica pretesa azionata.
  • I requisiti di ammissibilità del ricorso devono risultare dall'atto introduttivo e non possono essere integrati mediante il controricorso o altre fonti esterne.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineRetribuzione e TFRRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civileInternazionale privato
IstitutiOnere della provaPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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