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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34695/2024 del 27/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

Una avvocata aveva chiesto l’ammissione al passivo del fallimento di una società in nome collettivo, in via privilegiata per compensi relativi a molteplici attività giudiziali e stragiudiziali svolte nell’interesse della fallita, nonché in parte in chirografo per spese anticipate. Il giudice delegato aveva ammesso solo una parte del credito. In sede di opposizione allo stato passivo il Tribunale aveva aumentato l’ammissione, ma aveva dichiarato inopponibili alcune note spese perché prive di data certa e alcuni accordi sui compensi perché caduti nel periodo sospetto, liquidando poi il compenso in modo complessivo. La ricorrente ha impugnato il decreto con tre motivi: 1) omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che il Tribunale non aveva considerato i singoli accordi sui compensi risultanti da procure ad litem aventi data certa; 2) falsa applicazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c. per motivazione apparente e per liquidazione globale del compenso, che non consentiva di capire il percorso logico della decisione né di calcolare correttamente gli interessi ex d.lgs. 231/2002 per ciascuna prestazione; 3) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e nuovamente vizio di motivazione in ordine alla compensazione delle spese.

La decisione

La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendolo fondato perché il Tribunale aveva liquidato il compenso in modo complessivo senza indicare gli importi riferiti alle singole prestazioni, i criteri seguiti, né il peso dato ai risultati conseguiti o mancati. Tale motivazione è stata giudicata inferiore al "minimo costituzionale" e comunque inidonea, anche perché la mancata specificazione del compenso per ciascuna prestazione impediva di individuare correttamente la decorrenza degli interessi sulle diverse operazioni. Il primo e il terzo motivo sono stati dichiarati assorbiti. Il decreto impugnato è stato cassato con rinvio al Tribunale di Lecce in diversa composizione, che dovrà riesaminare la domanda e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 98 L.F.

    è la base dell’opposizione allo stato passivo proposta dalla professionista contro il provvedimento di esclusione/parziale ammissione.

  • art. 2704 c.c.

    le note specifiche prive di data certa sono state ritenute inopponibili alla procedura concorsuale.

  • art. 67 L.F.

    gli accordi contenuti in procure ad litem rilasciate nel semestre anteriore alla dichiarazione di fallimento sono stati considerati inefficaci/inopponibili perché ricadenti nel periodo sospetto.

  • art. 2751 bis n. 2 c.c.

    è il titolo di privilegio riconosciuto dal giudice delegato per parte del credito professionale.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    è la norma invocata per denunciare l’omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    è richiamato per censurare la motivazione apparente del decreto impugnato.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    è richiamato, insieme all’art. 132 n. 4 c.p.c., per sostenere l’insufficienza della motivazione.

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    sono richiamati per contestare la compensazione delle spese di lite.

  • d.lgs. n. 231/2002

    gli interessi moratori vengono riconosciuti dalla data delle singole prestazioni fino alla dichiarazione di fallimento, ma la liquidazione globale impedisce di determinarne correttamente la decorrenza per ciascun credito.

  • Cass., Sez. U., n. 8053/2014

    la Corte la richiama per ribadire il parametro del "minimo costituzionale" della motivazione.

  • Cass. n. 5674/2021

    è richiamata in continuità con il principio sul controllo di sufficienza/motivazione minima.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, la liquidazione del compenso professionale deve essere sufficientemente analitica da consentire di comprendere gli importi riferiti alle singole prestazioni e i criteri di determinazione adottati; una liquidazione globale e indifferenziata può integrare motivazione apparente.
  • La motivazione del provvedimento giurisdizionale deve superare il "minimo costituzionale": non è sufficiente un richiamo generico all’attività svolta o ai risultati ottenuti, se manca la spiegazione del percorso logico-giuridico seguito per quantificare il credito.
  • Quando al credito siano collegati interessi riferiti a prestazioni distinte e temporalmente diverse, la mancata specificazione del quantum per ciascuna prestazione può rendere impossibile individuare correttamente la decorrenza degli interessi e quindi viziare la decisione.
  • Le censure su omesso esame di fatti decisivi e su motivazione apparente possono restare assorbite se il vizio accolto è già idoneo a determinare la cassazione del provvedimento impugnato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoSpese di lite
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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