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Sentenza

Sentenza n. 6652/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600110

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sez. III, n. 20803/2025, che aveva respinto il ricorso contro gli atti della procedura di gara relativa al lotto n. 8

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante ha contestato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva respinto la censura relativa alla violazione del principio del collegio perfetto della commissione giudicatrice. In particolare, ha dedotto che, durante numerose sedute riservate dedicate all’analisi e alla valutazione delle offerte tecniche, la commissione avrebbe operato con la presenza di soli due componenti, anziché dei tre previsti dalla lex specialis. Ha sostenuto che l’attività di analisi fosse strettamente connessa alla valutazione e, pertanto, non potesse essere svolta in assenza della composizione integrale della commissione. Ha inoltre contestato la sottoscrizione dei verbali da parte di commissari non presenti alle relative sedute, anche quando la partecipazione non fosse avvenuta da remoto, nonché l’assenza, nei verbali, dell’indicazione della data e del luogo di sottoscrizione e formazione.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello. Ha chiarito che la commissione giudicatrice è un collegio perfetto per le operazioni propriamente valutative, quali la fissazione dei criteri e l’attribuzione dei punteggi, che non possono essere delegate a singoli componenti o sottocommissioni. Tuttavia, il requisito della piena collegialità può essere temperato per attività preparatorie, istruttorie o strumentali, purché siano verificabili a posteriori dal plenum e siano poi effettivamente acquisite, controllate, condivise e approvate dalla commissione nella sua composizione integrale. Nel caso concreto, le sedute svolte in assenza di un componente avevano riguardato soltanto l’analisi istruttoria delle offerte e delle integrazioni documentali, non la valutazione collegiale né l’attribuzione dei punteggi. Non vi era stata una delega stabile o definitiva di compiti valutativi, e la commissione aveva potuto verificare e recepire l’attività istruttoria nelle successive sedute plenarie e nella fase di valutazione. La partecipazione da remoto è stata ritenuta equipollente alla presenza fisica. La sottoscrizione dei verbali da parte di componenti assenti a singole sedute è stata ritenuta spiegabile dalla natura cumulativa dei verbali, riferiti a più sedute, alcune delle quali svolte con la presenza dell’intera commissione; tale sottoscrizione non valeva quindi come certificazione delle attività svolte nelle sedute cui il commissario non aveva partecipato. Le carenze relative alla mancata indicazione della data e del luogo di sottoscrizione sono state considerate meramente estrinseche e non idonee a compromettere la certezza delle attività verbalizzate. È stata inoltre rilevata la mancata specifica impugnazione, già in primo grado, della previsione del disciplinare relativa alla valutazione individuale seguita dalla successiva attribuzione collegiale dei punteggi. La sentenza di primo grado è stata quindi confermata; le spese del giudizio di appello sono state compensate per la novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 120, comma 5, c.p.a.

    il giudizio nelle materie indicate dal comma 1 viene “comunque definito con sentenza in forma semplificata”

    La controversia in materia di appalti è stata definita con sentenza in forma semplificata.

  • art. 21 del Disciplinare di gara

    la Commissione giudicatrice, in seduta virtuale, procederà all’apertura della busta concernente l’Offerta Tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente Disciplinare. In una o più sedute riservate la Commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle Offerte Tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi

    La clausola attribuisce alla commissione l’esame, la valutazione delle offerte tecniche e l’assegnazione dei punteggi, ma non impedisce lo svolgimento non integralmente collegiale delle sole attività istruttorie, purché queste siano successivamente verificate e recepite dal plenum.

  • paragrafo 17 del Disciplinare di gara

    i componenti della Commissione procederanno individualmente alla valutazione di ogni singola offerta, definendo le singole motivazioni attinenti ai punteggi discrezionali [...]. Successivamente, una volta conclusa la fase istruttoria generale e di valutazione individuale, in seduta riservata e collegiale verranno attribuiti i punteggi discrezionali, tabellari e quantitativi

    La disciplina di gara distingue la fase istruttoria e di valutazione individuale dalla successiva attribuzione collegiale dei punteggi; la decisione non ha ritenuto specificamente contestata tale scansione nel giudizio di primo grado.

Massime di principio

  • La commissione giudicatrice di una gara costituisce un collegio perfetto per le operazioni propriamente valutative, inclusa l’attribuzione dei punteggi, sicché tali attività non possono essere delegate a singoli commissari o a sottocommissioni in luogo del plenum.
  • Il principio di collegialità può essere temperato per attività preparatorie, istruttorie o meramente strumentali, anche svolte durante sedute cui non partecipino tutti i componenti, quando tali attività siano astrattamente verificabili dal plenum e siano concretamente controllate, condivise e recepite dalla commissione nella sua composizione integrale.
  • L’assenza fisica di un componente della commissione non determina violazione del collegio perfetto quando il componente partecipi alla seduta mediante collegamento da remoto, poiché la presenza rilevante è la partecipazione effettiva alle attività collegiali e non la mera presenza fisica.
  • La sottoscrizione di un verbale cumulativo da parte di un commissario assente ad alcune delle sedute in esso compendiate non certifica necessariamente la partecipazione a quelle specifiche sedute, potendo ragionevolmente riferirsi alle sole sedute cui il commissario abbia partecipato.
  • La mancata indicazione nei verbali della data e del luogo di sottoscrizione o formazione, quando non comprometta la certezza temporale e contenutistica delle attività verbalizzate, costituisce una carenza estrinseca inidonea di per sé a invalidare gli atti di gara.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubblici
SottomaterieCommissione giudicatrice
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoria

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