Ordinanza n. 6/2026 - Catania, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, -del provvedimento del Questore della Provincia di Ragusa Cat. A. 11/Immigr./2023 n. -OMISSIS- del 5 giugno 2024, notificato il 24.09.2024 a mani del ricorrente, di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno adottato dal Questore della Provincia di Ragusa
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare dell'efficacia. Il testo non indica i motivi specifici dedotti contro il provvedimento nel merito. Quanto alla domanda cautelare, il ricorrente ha prospettato un pregiudizio ritenuto dal Collegio soltanto eventuale. L'istanza di fissazione dell'udienza è stata presentata quasi un anno dopo il deposito del ricorso.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. In sede di sommaria delibazione, ha rilevato che la presentazione dell'istanza di fissazione dell'udienza a quasi un anno dal deposito del ricorso rende evidente l'insussistenza del presupposto dell'urgenza necessario per la sospensione cautelare. Ha inoltre escluso la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile, poiché quello prospettato era stato dedotto soltanto in via eventuale. La decisione è espressamente impregiudicata rispetto alle ulteriori questioni di rito e al merito del ricorso. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di lite in favore dell'Amministrazione, liquidate in euro 500,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 55, comma 4, c.p.a.
costituisce condizione di procedibilità della domanda cautelare
La presentazione dell'istanza di fissazione dell'udienza è condizione di procedibilità della domanda cautelare; il suo tardivo deposito può evidenziare l'insussistenza dell'urgenza posta a fondamento della misura.
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare, ma respinta per l'insussistenza dell'urgenza e del pregiudizio grave e irreparabile.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È stato disposto l'oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati idonei a identificare la parte ricorrente a tutela dei suoi diritti e della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quali presupposti della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Massime di principio
- La presentazione dell'istanza di fissazione dell'udienza costituisce condizione di procedibilità della domanda cautelare ai sensi dell'art. 55, comma 4, c.p.a.
- La significativa distanza temporale tra il deposito del ricorso e la presentazione dell'istanza di fissazione dell'udienza può rendere evidente l'insussistenza dell'urgenza necessaria per la sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato.
- La tutela cautelare richiede la prospettazione di un pregiudizio grave e irreparabile concreto e non meramente eventuale; in mancanza, la domanda di sospensione deve essere respinta.
Come è indicizzato
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