Sentenza del 13/01/2016 n. 410 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 9-bis della legge n. 289/2002. La società aveva definito il debito per IRAP e IVA 2001 versando in ritardo l’ultima rata del condono: la rata, dovuta entro il 30 novembre 2004 secondo quanto riportato nella ricostruzione del processo, fu pagata il 30 dicembre 2004, con interessi aggiuntivi da ravvedimento operoso. L’Agenzia sosteneva che il pagamento tempestivo e integrale di tutte le rate fosse condizione per perfezionare la definizione e che il ritardo rendesse inefficace il condono. In precedenza, la CTR Campania aveva rigettato l’appello principale dell’Agenzia e compensato le spese; aveva ritenuto sufficiente la motivazione della cartella, non necessaria la preventiva notifica di un diniego espresso e non inefficace il condono per il tardivo pagamento dell’ultima rata.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia, cassato la sentenza della CTR e deciso la causa nel merito, rigettando il ricorso introduttivo della contribuente contro la cartella. Quanto all’IVA, ha disapplicato l’art. 9-bis della legge n. 289/2002 perché incompatibile con l’ordinamento UE: le misure che rinunciano alla riscossione di imposta e sanzioni pregiudicano il corretto funzionamento del sistema comune IVA; il giudice deve rilevare d’ufficio tale incompatibilità. Quanto all’IRAP, ha stabilito che il condono clemenziale dell’art. 9-bis si perfeziona solo con il pagamento integrale e tempestivo di quanto dovuto, sicché il ritardo dell’ultima rata ne impedisce l’efficacia; non è possibile estendere per analogia le regole più favorevoli previste per altre forme di condono. La proroga dei termini è stata ritenuta irrilevante, poiché il pagamento risultava successivo anche al termine prorogato del 27 dicembre 2004. La contribuente non aveva proposto ricorso incidentale condizionato in Cassazione sui capi relativi alla motivazione della cartella e alla mancata previa notifica del diniego. Spese dell’intero giudizio compensate, in ragione del consolidarsi della giurisprudenza dopo il ricorso introduttivo e dell’incompatibilità del condono IVA con il diritto UE.
Norme richiamate
Ne consegue che nell'ipotesi di cui all'art. 9-bis, non essendo necessaria alcuna attività di liquidazione ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, in ordine alla determinazione del quantum, esattamente indicato nell'importo specificato nella dichiarazione integrativa presentata ai sensi del comma 3, con i relativi interessi, il condono è condizionato dall'integrale e tempestivo pagamento di quanto dovuto ed il pagamento rateale determina la definizione della lite pendente solo se tale condizione venga rispettata, essendo insufficiente il pagamento della sola prima rata cui non segua l'esatto adempimento delle successive.
Per la pretesa IRAP, l’art. 9-bis configura un condono clemenziale: la definizione si perfeziona soltanto se tutte le somme dovute sono versate integralmente e alle scadenze prescritte. Il pagamento tardivo di una rata successiva alla prima rende inefficace la sanatoria.
Direttiva 77/388/CEE del Consiglio, 17 maggio 1977 (VI direttiva IVA)
Va perciò disapplicato, con riferimento (appunto) all'IVA, il citato art. 9- bis, che, in quanto consente di definire una controversia evitando il pagamento di sanzioni connesse al ritardato od omesso versamento, comporta una rinuncia alle suddette sanzioni (sanzioni che, per il loro carattere dissuasivo, oltre che repressivo, incidono sul corretto adempimento dell'obbligo di pagamento del tributo principale.
Le misure nazionali di condono che comportano una rinuncia alla riscossione dell’IVA o delle relative sanzioni, comprese quelle dell’art. 9-bis, contrastano con il sistema comune dell’IVA e devono essere disapplicate nella controversia relativa a tale imposta.
Trattato CE, art. 10
Il principio di effettività contenuto nell'art. 10 del Trattato CE comporta infatti, come affermato sempre da questa Corte sulla base della giurisprudenza Eurounitaria, l'obbligo del giudice nazionale di applicare d'ufficio il diritto Eurounitario, senza che possano ostarvi preclusioni procedimentali o processuali, o, nella specie, il carattere chiuso del giudizio di cassazione.
Il giudice nazionale deve rilevare e applicare d’ufficio il diritto dell’Unione quando necessario, anche in assenza di specifiche deduzioni della parte e nonostante preclusioni processuali, incluso il carattere chiuso del giudizio di cassazione.
Legge n. 289/2002, artt. 8, 9, 15 e 16
Inoltre, alla L. n. 289 del 2002, artt. 8, 9, 15 e 16 - nella parte in cui statuiscono l'efficacia delle ipotesi di condono "premiale" da essi previste, ancorchè le rate successive alla prima non siano integralmente e tempestivamente versate - sono insuscettibili di applicazione analogica, data la natura eccezionale delle disposizioni in materia di condono.
Le regole di efficacia previste per i condoni premiali non possono essere estese per analogia al condono clemenziale dell’art. 9-bis: le disposizioni sul condono sono eccezionali e le diverse fattispecie restano soggette ai rispettivi presupposti.
Con successivi decreti ministeriali e, da ultimo, con decreto ministeriale dell'8 aprile 2004 (art. 1, comma 2, lett. e ed f), in attuazione del D.L. n. 143 del 2003, art. 1 cit., comma 2, i termini per il versamento delle rate per la definizione di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 9-bis, comma 1, secondo periodo, - originariamente previsti nel 30 novembre 2003, nel 30 giugno 2004 e nel 30 novembre 2004 - sono stati prorogati al 20 luglio 2004, al 18 ottobre 2004 ed al 27 dicembre 2004.
La disciplina ha prorogato le scadenze delle rate del condono, fissando, per l’ultima rata considerata, il 27 dicembre 2004. Nel caso concreto la proroga non incide sull’esito, perché il versamento è avvenuto dopo tale termine.
D.P.R. n. 600/1973, art. 36-bis
Ne consegue che nell'ipotesi di cui all'art. 9-bis, non essendo necessaria alcuna attività di liquidazione ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, in ordine alla determinazione del quantum, esattamente indicato nell'importo specificato nella dichiarazione integrativa presentata ai sensi del comma 3, con i relativi interessi, il condono è condizionato dall'integrale e tempestivo pagamento di quanto dovuto ed il pagamento rateale determina la definizione della lite pendente solo se tale condizione venga rispettata, essendo insufficiente il pagamento della sola prima rata cui non segua l'esatto adempimento delle successive.
Poiché per la definizione ex art. 9-bis l’importo dovuto è già determinato nella dichiarazione integrativa, non occorre una liquidazione ai sensi dell’art. 36-bis; la definizione dipende quindi dal pagamento integrale e tempestivo dell’importo dichiarato.
D.Lgs. n. 472/1997, art. 13, comma 1, lettera a)
La disposizione è richiamata per qualificare gli interessi aggiuntivi versati dalla contribuente a titolo di ravvedimento operoso. Tale maggiorazione non sana il tardivo pagamento ai fini del perfezionamento del condono.
Codice di procedura civile, art. 384, comma 2
Per le indicate ragioni, in accoglimento del ricorso, la pronuncia di appello va cassata e la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c. , comma 2, con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente.
Accolto il ricorso per cassazione, la Corte può cassare la decisione impugnata e decidere direttamente il merito quando non occorrono ulteriori accertamenti, rigettando in questo caso il ricorso originario della contribuente.
Massime di principio
- Per il condono previsto dall’art. 9-bis della legge n. 289/2002, il pagamento della prima rata non basta: tutte le rate devono essere versate integralmente e tempestivamente. Gli interessi aggiuntivi pagati per il ravvedimento non trasformano un versamento tardivo in un pagamento tempestivo ai fini della definizione.
- Le regole più favorevoli previste per specifiche forme di condono premiale non si estendono per analogia ad altre forme di sanatoria, che hanno presupposti e conseguenze distinti.
- Quando una misura nazionale di condono relativa all’IVA comporta la rinuncia alla riscossione dell’imposta o delle sanzioni che ne tutelano il corretto pagamento, il giudice deve verificarne la compatibilità con il diritto UE e, se incompatibile, disapplicarla d’ufficio.
- Le proroghe delle scadenze vanno applicate individuando il termine effettivo previsto per la specifica rata; se il pagamento è successivo anche alla scadenza prorogata, la proroga non evita l’inefficacia della definizione.
- Se una parte non propone ricorso incidentale condizionato in cassazione contro un capo della sentenza che le è sfavorevole, quel capo non viene rimesso in discussione per il solo fatto che l’altra parte abbia impugnato la decisione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 13 gen 2016Sentenza del 13/01/2016 n. 31 - Comm. Trib. Prov. Como
- Sentenza · 13 gen 2016Sentenza del 13/01/2016 n. 51 - Comm. Trib. Prov. Varese
- Sentenza · 13 gen 2016Sentenza del 13/01/2016 n. 83 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 13 gen 2016Sentenza del 13/01/2016 n. 94 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 13 gen 2016Sentenza del 13/01/2016 n. 225 - Comm. Trib. Prov. Milano
- Sentenza · 13 gen 2016Sentenza del 13/01/2016 n. 370 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →