Cassazione Civile, Ordinanza n. 30419/2025 del 18/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per Irpef, Irap e Iva relativo all’anno d’imposta 2010, con cui l’Amministrazione finanziaria aveva recuperato maggiori ricavi e costi ritenuti non deducibili nei confronti di un esercente attività di bar tavola fredda e commercio di generi di monopolio. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto solo parzialmente il ricorso del contribuente, riducendo i ricavi accertati; la Commissione tributaria regionale aveva poi respinto l’appello del contribuente, ritenendo irrilevante la ridotta superficie del locale e confermando, anche per relationem, la decisione di primo grado. In cassazione il contribuente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 39 d.P.R. n. 633/1972, 2697 e 2729 c.c., contestando in sostanza la legittimità dell’accertamento e il governo della prova presuntiva; con il secondo ha dedotto nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132, n. 4, c.p.c., sostenendo che la CTR non avesse adeguatamente motivato sul ridimensionamento della pretesa e sull’irrilevanza della superficie del locale. La Corte ha ritenuto il secondo motivo in parte infondato e in parte inammissibile, osservando che la motivazione della CTR esisteva sul punto della ridotta superficie e che la censura contro la motivazione per relationem era priva della necessaria specificità, non essendo state riportate né la motivazione di primo grado né le critiche mosse con l’appello. Ha quindi dichiarato inammissibile e comunque infondato anche il primo motivo, rilevando che la doglianza era generica e astratta, e ribadendo che l’accertamento analitico-induttivo è legittimo anche in presenza di scritture formalmente corrette quando la contabilità sia complessivamente inattendibile, con possibile uso di presunzioni semplici gravi, precise e concordanti e conseguente spostamento dell’onere della prova sul contribuente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il secondo motivo in parte infondato e in parte inammissibile per difetto di specificità nella censura alla motivazione per relationem; ha ritenuto il primo motivo inammissibile e comunque infondato perché astratto e non autosufficiente, oltre che non idoneo a scalfire il principio sulla legittimità dell’accertamento analitico-induttivo fondato su presunzioni. Non è stata liquidata alcuna spesa, per mancanza di attività difensiva dell’Agenzia delle entrate. È stato inoltre dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge sostanziale.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Viene richiamato come parametro del motivo relativo alla nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 132, n. 4, c.p.c.
La Corte verifica se la motivazione della sentenza impugnata sia solo apparente e conclude che, sul punto contestato, una motivazione esiste.
art. 39 d.P.R. n. 633 del 1972
È richiamato nel ricorso, ma la Corte osserva che il tenore delle censure sembra in realtà riferirsi all’art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 in tema di accertamento.
art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973
La Corte ribadisce che l’accertamento analitico-induttivo è legittimo anche in presenza di scritture formalmente corrette se la contabilità è complessivamente inattendibile e antieconomica, consentendo l’uso di presunzioni semplici gravi, precise e concordanti.
art. 2697 c.c.
Richiamato dal ricorrente in tema di riparto dell’onere della prova; la Corte ritiene la censura generica e ricorda che, in presenza di accertamento presuntivo legittimo, l’onere può spostarsi sul contribuente.
art. 2729 c.c.
Richiamato per il regime delle presunzioni semplici; la Corte osserva che la doglianza sul punto è del tutto astratta e priva di riferimento concreto.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
La Corte richiama il principio di autosufficienza: il ricorrente deve indicare specificamente gli atti e i passaggi rilevanti, specie quando censura una motivazione per relationem o chiede l’esame diretto degli atti.
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Richiamato insieme all’art. 366, n. 6, c.p.c. per l’esigenza di specifica indicazione degli atti e dei documenti su cui si fonda il ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
È richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- La censura di motivazione apparente contro una sentenza d’appello che si esprima per relationem è inammissibile se il ricorrente non riproduce o indica specificamente la motivazione della decisione di primo grado richiamata e le critiche formulate nell’atto di appello.
- Chi deduce un error in procedendo e chiede alla Cassazione l’esame diretto degli atti deve rispettare rigorosamente il principio di autosufficienza, indicando in modo preciso gli elementi necessari a individuare il vizio processuale senza imporre alla Corte ricerche esplorative.
- In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la regolarità formale delle scritture contabili non impedisce l’accertamento analitico-induttivo quando la contabilità risulti complessivamente inattendibile o antieconomica; l’Ufficio può fondarsi su presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti.
- Quando l’Amministrazione legittimamente fonda l’accertamento su presunzioni, la contestazione del contribuente sul riparto dell’onere della prova deve essere concreta e specifica, non potendo risolversi in doglianze astratte o meramente teoriche.
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