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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21897/2021 del 30/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

La controversia nasce da una pluralità di incarichi di perizia assicurativa svolti nel tempo da un professionista per conto della compagnia assicuratrice, in relazione a distinti sinistri. Il professionista aveva ottenuto in primo grado una decisione favorevole, poi riformata in appello con rigetto della domanda di pagamento dei compensi. Il Tribunale ha ritenuto che la serie di domande fosse frutto di abusivo frazionamento del credito, poiché i diversi incarichi erano riconducibili a un unico rapporto contrattuale di durata tra le parti e non risultava un interesse oggettivamente meritevole a proporre tante azioni separate. Ha inoltre valorizzato la conformità delle parcelle a un sistema informatico della compagnia e un precedente giudizio tra le stesse parti che aveva accertato, in via di fatto, un compenso fisso per ciascun incarico. Nel ricorso per cassazione il professionista ha dedotto: 1) violazione dell'art. 274 c.p.c. per mancata riunione dei giudizi; 2) violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. e dell'art. 111 Cost., contestando l'applicazione dei principi sull'abusivo frazionamento del credito; 3) violazione dell'art. 19-quaterdecies della l. 172/2017, sostenendo che i compensi fissi sarebbero nulli o vessatori; 4) omesso esame di un fatto decisivo, assumendo che i compensi non fossero fissi ma variabili e producendo un documento tardivamente rinvenuto; gli altri motivi richiamavano ulteriormente i principi giurisprudenziali sul tema. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo i motivi in parte nuovi, in parte difettosi di specificità e comunque non idonei a scalfire la ratio decidendi fondata sull'abusivo frazionamento del credito e sull'assenza di un interesse concreto alla tutela frazionata. Ha anche confermato la condanna alle spese e alla sanzione per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., oltre agli adempimenti sul contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del professionista. Ha ritenuto infondati o non scrutinabili i motivi relativi alla mancata riunione dei giudizi, all'applicazione dei principi sull'abusivo frazionamento del credito, alla pretesa nullità dei compensi fissi e al dedotto omesso esame del documento tardivamente prodotto. Ha confermato che la decisione di merito si fondava correttamente sulla mancanza di un interesse oggettivamente valutabile alla proposizione di azioni separate e sulla riconducibilità delle pretese a un medesimo rapporto di durata, con conseguente improponibilità delle domande frazionate. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento di una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c., oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 274 c.p.c.

    la riunione dei processi connessi è rimessa alla valutazione del giudice e non è sindacabile in cassazione come diritto della parte, oltre a non poter essere dedotta per la prima volta se non proposta nel grado precedente

  • art. 1175 c.c.

    richiamato insieme alla buona fede per contestare il frazionamento del credito, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché non incideva sulla ratio decidendi

  • art. 1375 c.c.

    invocato in relazione al principio di buona fede nell'esecuzione del rapporto, ma senza superare il rilievo dell'abusivo frazionamento

  • art. 111 Cost.

    richiamato dal ricorrente in collegamento ai principi del giusto processo e della correttezza processuale, ma senza idoneo confronto con la motivazione della sentenza impugnata

  • art. 183 c.p.c.

    se il giudice intende rilevare d'ufficio la questione dell'abusivo frazionamento, deve indicarla alle parti e riservare la decisione, consentendo il contraddittorio

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    richiamato per affermare la necessità di contraddittorio sulla questione rilevata d'ufficio dal giudice

  • art. 2943, ultimo comma, c.c.

    menzionato per escludere che il generico timore di prescrizione giustificasse la frammentazione delle azioni, essendo sufficiente un atto di costituzione in mora a interrompere il termine

  • art. 372 c.p.c.

    impedisce l'ammissione in cassazione del documento tardivamente prodotto dal ricorrente, fuori dalle ipotesi tassative previste

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    consente la declaratoria di inammissibilità quando il ricorso non offre argomenti per mutare l'orientamento consolidato

  • art. 96, ultimo comma, c.p.c.

    applicato per la condanna del ricorrente per abuso del processo e colpa grave nella proposizione di motivi inammissibili e manifestamente infondati

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    richiamato come base della condanna a una somma equitativa per responsabilità aggravata

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    consente il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso

  • art. 19-quaterdecies, l. n. 172 del 2017

    invocato dal ricorrente per sostenere la nullità di compensi professionali non proporzionati, ma la censura è stata giudicata inidonea a superare la ratio decidendi

Massime di principio

  • Le domande di pagamento relative a più prestazioni professionali riconducibili a un medesimo rapporto di durata possono essere proposte in giudizi separati solo se il creditore dimostri un interesse oggettivamente valutabile alla tutela frazionata.
  • Quando le pretese creditorie fanno capo allo stesso rapporto tra le parti e sono accertabili sulla base del medesimo fatto costitutivo, la loro proposizione in giudizi autonomi, senza una ragione concreta e apprezzabile, integra abuso del processo e comporta l'improponibilità della domanda.
  • Il giudice che rilevi d'ufficio l'abusivo frazionamento deve porre la questione al contraddittorio delle parti ai sensi dell'art. 183 c.p.c. e dell'art. 101, comma 2, c.p.c.
  • La mera allegazione del rischio di prescrizione non basta a giustificare il frazionamento del credito se non è accompagnata da concreti elementi di fatto che ne dimostrino l'attualità e l'effettività.
  • In cassazione non sono scrutinabili censure nuove o prive di specificità, né motivi che non attaccano la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata.
  • Il deposito di documenti nuovi in cassazione è ammesso solo nei casi tassativamente previsti dall'art. 372 c.p.c.
  • La proposizione di un ricorso con motivi manifestamente infondati o inammissibili può integrare abuso del processo e giustificare una condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaAbuso del diritto

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