Sentenza n. 596/2026 - Bologna, Sezione 1
per l'annullamento - della determinazione dirigenziale n. 26180 del 12 dicembre 2023, trasmessa via pec in data 18 dicembre 2023, recante all’oggetto “Azione 1.3.4 del Programma regionale FESR 2021/2027. Bando per il sostegno degli investimenti delle imprese del turismo approvato con D.G.R. n. 656/2023. Esclusione della domanda di contributo presentata dall’impresa Tuttomeeting s.r.l.”; - in parte qua, della determinazione dirigenziale n. 27268 del 29 dicembre 2023 di “concessione dei contributi e impegni di spesa relativi alle domande ammissibili e finanziabili e approvazione elenco domande ammissibili ma non finanziabili per carenza di risorse”; - in parte qua, della determinazione dirigenziale n. 2577 del 9 febbraio 2024 di “ulteriore concessione di contributi, impegni di spesa e accertamento entrate a valere sui fondi del PR FERS E FSC”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione della domanda di contributo regionale per investimenti nel settore turistico e, in parte qua, successivi atti di concessione dei contributi e approvazione degli elenchi delle domande finanziabili e non finanziabili
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa richiedente contributo)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, già gestrice di due alberghi, aveva partecipato a un bando regionale finanziato con risorse FESR 2021/2027 per ottenere un contributo destinato al completamento del recupero a fini alberghieri di una struttura esistente, da destinare a relais di lusso. Al momento della domanda la struttura non risultava ancora operativa né risultava formalmente quale unità locale dell’impresa nella visura camerale. La Regione ha quindi escluso la domanda, ritenendo che, in caso di struttura chiusa per ristrutturazione e priva di un gestore, la domanda dovesse essere presentata dal proprietario dell’immobile. La ricorrente ha dedotto, in primo luogo, la violazione degli artt. 2, 3, comma 1, e 5 del bando e del principio del favor partecipationis, sostenendo che la lex specialis non imponesse con sufficiente chiarezza che il richiedente fosse già gestore della specifica struttura oggetto dell’intervento e che essa fosse comunque già gestrice di altre strutture alberghiere. In secondo luogo, ha dedotto la violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, evidenziando di avere trasmesso al SUAP, il 26 luglio 2023, quando il termine per presentare le domande non era ancora scaduto, la SCIA per l’avvio dell’attività relativa proprio alla struttura oggetto del contributo, assumendo così il ruolo di gestore non proprietario. La Regione ha sostenuto che il bando richiedesse il collegamento diretto tra richiedente e struttura e che tale requisito non sussistesse alla data iniziale della domanda. Una controinteressata ha eccepito la propria carenza di interesse a contraddire, essendo penultima classificata tra i beneficiari, nonché l’inammissibilità del ricorso per asserita tardività.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente estromesso dal giudizio la società collocata in posizione non incisa dall’eventuale accoglimento del ricorso, ritenendo che essa non fosse tecnicamente controinteressata; non ha tuttavia disposto la refusione delle spese in suo favore, poiché la sua costituzione non era necessaria. Nel merito, ha respinto la prima censura nella parte in cui contestava l’interpretazione della lex specialis: il bando era chiaro nel prevedere che, se la struttura ricettiva fosse stata chiusa per ristrutturazione e priva di un gestore, la domanda dovesse essere presentata dal proprietario, e la gestione di altre strutture non era sufficiente, occorrendo un collegamento diretto con la struttura oggetto dell’intervento. Ha però accolto la censura sostanziale relativa alla mancata considerazione dell’acquisizione tempestiva del requisito. Poiché la ricorrente aveva comunicato l’avvio della gestione il 26 luglio 2023, prima della scadenza del termine del 5 settembre 2023, la Regione avrebbe dovuto consentire la regolarizzazione o integrazione della domanda e valutare il requisito acquisito entro il termine finale. L’esclusione è stata ritenuta eccessivamente formalistica e non giustificata dalla tutela di interessi contrapposti, poiché nessun terzo avrebbe potuto lamentare una violazione della par condicio. Tuttavia, essendo il procedimento valutativo a sportello e fondato sull’ordine cronologico di presentazione, la domanda deve essere considerata presentata il 26 luglio 2023, data di acquisizione del requisito. Il TAR ha quindi annullato il provvedimento impugnato, facendo salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione. La Regione dovrà riesaminare l’ammissibilità e il progetto e verificare la finanziabilità della domanda secondo l’ordine cronologico riferito al 26 luglio 2023; qualora essa sarebbe risultata finanziabile a tale data, dovrà riconoscere il contributo, reperendo, se necessario, risorse aggiuntive senza pregiudicare le imprese già beneficiarie. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
artt. 2, 3, comma 1, e 5 del bando approvato con D.G.R. n. 656/2023
Le disposizioni del bando sono state interpretate nel senso che, per una struttura ricettiva chiusa per ristrutturazione e priva di un gestore, la domanda deve essere presentata dal proprietario; occorre comunque un collegamento diretto tra il gestore e la specifica struttura oggetto dell’intervento.
art. 6 del bando approvato con D.G.R. n. 656/2023
La procedura sia di tipo “valutativo a sportello ai sensi dell’art. 5, comma 3 del D.Lgs. 123/1998 e sarà effettuata, pertanto, secondo l’ordine cronologico di presentazione degli stessi”.
L’acquisizione del requisito prima della scadenza del bando consente la regolarizzazione, ma la domanda deve essere collocata nell’ordine cronologico in corrispondenza della data in cui il requisito è stato acquisito e comunicato, così da salvaguardare la par condicio.
art. 5, comma 3, d.lgs. 123/1998
È richiamato quale base normativa della procedura valutativa a sportello, caratterizzata dall’esame delle domande secondo l’ordine cronologico di presentazione.
Massime di principio
- Nelle procedure di concessione di contributi pubblici, l’interpretazione della lex specialis deve privilegiare il corretto impiego delle risorse e il perseguimento degli obiettivi pubblici del bando, evitando formalismi non giustificati dalla tutela di interessi contrapposti.
- Quando un requisito sostanziale richiesto dal bando viene acquisito e comunicato prima della scadenza del termine per presentare le domande, l’amministrazione deve valutarne la rilevanza e, se non è lesa la par condicio, consentire la regolarizzazione o integrazione della domanda, anziché disporne l’esclusione per la sua situazione formale alla data iniziale di presentazione.
- Nelle procedure valutative a sportello, la regolarizzazione di un requisito acquisito dopo la presentazione originaria ma prima della scadenza del bando non può alterare l’ordine cronologico rilevante per la concessione del beneficio: la domanda deve essere considerata presentata, ai fini della graduazione cronologica, alla data di acquisizione del requisito.
- L’annullamento dell’esclusione non comporta automaticamente il diritto al contributo quando occorrano ulteriori verifiche di ammissibilità e finanziabilità; l’amministrazione deve riesaminare la domanda secondo il criterio cronologico corretto e riconoscere il beneficio solo se, a tale data, essa sarebbe risultata ammissibile e finanziabile.
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