Sentenza n. 64/2026 - Palermo, Sezione 4
per l'annullamento del provvedimento prot. -OMISSIS- emesso in data 22 giugno 2021, in forza del quale il dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale – servizio 2 – riserve naturali, ha negato il nulla osta alla domanda di condono edilizio per l’immobile realizzato in c.da-OMISSIS- foglio di mappa -OMISSIS-p.lla-OMISSIS- ex p.lla-OMISSIS- dell’agro di Castellammare del Golfo;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di nulla osta alla domanda di condono edilizio per un immobile sito nell'agro di Castellammare del Golfo
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento del 22 giugno 2021 con cui il Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale, Servizio 2 - Riserve naturali, aveva negato il nulla osta necessario nell'ambito della domanda di condono edilizio relativa a un immobile. Dal testo non risultano specificamente indicati i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Nel corso del giudizio, la Regione ha dichiarato di avere riconosciuto la specifica tipologia del procedimento attivato dalla ricorrente e l'esclusiva competenza dell'Assessorato regionale Territorio e Ambiente sulla domanda di condono, provvedendo quindi al ritiro in autotutela del diniego impugnato con provvedimento del 7 ottobre 2021.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che l'amministrazione resistente aveva ritirato con effetto immediato il provvedimento impugnato. L'eliminazione dell'atto contestato ha fatto venir meno l'interesse della ricorrente alla decisione di annullamento. Il giudice non ha esaminato nel merito i vizi dedotti, non risultanti specificamente dal testo. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione della particolarità della controversia.
Norme richiamate
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La disposizione è richiamata in relazione alla trattazione dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato con modalità telematiche; non incide sulla ragione decisoria dell'improcedibilità.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione ritira in autotutela l'atto impugnato durante il giudizio, l'interesse del ricorrente all'azione di annullamento viene meno se non residua una concreta utilità derivante dalla decisione giudiziale, con conseguente improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
- Il ritiro dell'atto impugnato non comporta automaticamente una pronuncia di illegittimità dell'atto originario: in assenza di un interesse residuo, il giudice definisce il giudizio in rito senza esaminare i motivi di merito.
- La compensazione integrale delle spese può essere disposta quando la particolarità della controversia giustifica la deroga alla regola della soccombenza.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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