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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32132/2021 del 05/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

Un soggetto privato ha proposto ricorso per revocazione ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c. contro una precedente decisione della Corte di cassazione, deducendo due errori di fatto. Con il primo motivo ha sostenuto che la Corte avesse erroneamente ritenuto la legittima costituzione in appello di due difensori della controparte sulla base di una procura che, secondo il ricorrente, era inesistente o comunque inefficace; ha inoltre affermato che la questione della mancanza di procura alle liti fosse stata tempestivamente eccepita dall'appellante e non rilevata d'ufficio, con riflessi sulla sanabilità del vizio. Con il secondo motivo ha denunciato un preteso errore di fatto nella percezione, da parte della Corte, dell'esistenza in atti di fotocopie di documenti, sostenendo che non si trattasse di semplici scritture private ma di atti notarili non prodotti nelle forme prescritte. La Corte ha ritenuto che entrambe le censure, per come formulate, mirassero in realtà a un riesame del merito e a contestare valutazioni giuridiche e apprezzamenti decisori, non già un errore revocatorio di percezione di un fatto risultante incontestabilmente dagli atti.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione, rilevando che i motivi dedotti non integravano un errore di fatto revocatorio ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., ma tendevano a censurare valutazioni di diritto e di merito già compiute nella precedente decisione. Ha inoltre disposto nulla sulle spese, poiché le controparti non hanno svolto difese, e ha dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    La revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammissibile nei limiti e per i motivi previsti in combinato disposto con l'art. 395 c.p.c., quindi non per errori di diritto o di valutazione.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    L'errore revocatorio deve riguardare un fatto decisivo, risultante dagli atti, la cui esistenza o inesistenza sia stata supposta in contrasto con le risultanze di causa; non basta una diversa lettura del materiale processuale.

  • art. 375 c.p.c.

    Richiamato solo per la definizione del procedimento secondo il rito camerale in presenza di proposta di inammissibilità.

  • art. 111 Cost.

    La Corte richiama il principio per cui la Costituzione non impone al legislatore ulteriori impugnazioni oltre quelle previste, con particolare riguardo al perimetro della ricorribilità per violazione di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È il parametro di riferimento per l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di ricorso respinto/inammissibile.

Massime di principio

  • La revocazione della sentenza della Corte di cassazione per errore di fatto è configurabile solo quando vi sia una falsa percezione di un fatto storico risultante dagli atti, decisivo e non controverso, non quando si contestino valutazioni giuridiche o apprezzamenti di merito.
  • Non integra errore revocatorio la deduzione che, sotto l'etichetta dell'errore di fatto, miri a ottenere un nuovo esame delle risultanze istruttorie o della correttezza della precedente decisione.
  • Il ricorso per revocazione deve individuare con chiarezza il fatto supposto o escluso in contrasto con gli atti; censure apodittiche, promiscue tra diritto e fatto, o non intellegibili sono inammissibili.
  • L'errore di diritto, sostanziale o processuale, e l'errore di giudizio o di valutazione non sono motivi di revocazione delle decisioni della Corte di cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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