Cassazione Penale, Sentenza n. 11757/2025 del 25/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Padova che aveva dichiarato inammissibile l'appello di Finamore avverso la sentenza del Giudice di pace di Padova del 16/10/2023, per mancata produzione della dichiarazione o elezione di domicilio prevista dall'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. Il ricorrente contestava che la dichiarazione fosse in realtà contenuta nel verbale di identificazione dei carabinieri (23/02/2022) presente nel fascicolo e sosteneva che la norma non richiede una nuova dichiarazione allegata all'atto di impugnazione, richiamando il principio del favor impugnationis e censurando la valutazione del Tribunale
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondato il motivo: l'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. (norma poi abrogata) richiedeva che l'atto di impugnazione contenesse o la dichiarazione/elevazione di domicilio ovvero un richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione/elevazione con l'indicazione della sua collocazione nel fascicolo, in modo da consentire l'immediata identificazione del luogo per le notificazioni. Nel caso concreto l'appello non richiamava esplicitamente l'elezione di domicilio presente nel fascicolo, sicché l'impugnazione è risultata inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali
Norme richiamate
art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
art. 581, comma 1-ter, c.p.p.
La norma (oggi abrogata) imponeva, a pena d'inammissibilità, che l'atto di impugnazione contenesse un'autonoma dichiarazione o elezione di domicilio ovvero un richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione/elevazione con indicazione della sua collocazione nel fascicolo, in modo da individuare immediatamente il luogo per le notificazioni
Legge 9 agosto 2024, n. 114
Legge 9 agosto 2024, n. 114 (abrogazione della disposizione)
Ha abrogato l'art. 581, comma 1-ter; tuttavia la disciplina abrogata si applicava alle impugnazioni proposte entro il 24 agosto 2024, pertanto continuava a trovare applicazione per i ricorsi introdotti in tale periodo
art. 33, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
art. 33 d.lgs. 10/10/2022, n. 150
La disciplina relativa alla facoltà del difensore non limita il diritto dell'imputato ad impugnare; regola invece le modalità di esercizio della facoltà concorrente del difensore. Pertanto le prescrizioni formali dell'art. 581, comma 1-ter, non sono in contrasto con i principi costituzionali della difesa e del diritto di impugnare
Massime di principio
- Per gli appelli introdotti entro il periodo di vigenza dell'art. 581, comma 1-ter, è indispensabile che l'atto di impugnazione contenga o l'autonoma dichiarazione/elevazione di domicilio o un richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione con l'indicazione precisa della sua collocazione nel fascicolo; la mancanza di tale richiamo fa dichiarare l'appello inammissibile
- Non è sufficiente che la dichiarazione di domicilio si trovi nel fascicolo: il difensore o l'appellante devono indicarla espressamente nell'atto di impugnazione, così da consentire l'immediata individuazione del luogo per le notificazioni
- Dove la norma formale è stata abrogata, occorre verificare la data di proposizione dell'impugnazione per sapere quale disciplina applicare (regole transitorie rilevanti)
- Le questioni costituzionali aventi ad oggetto limiti formali alle impugnazioni sono valutate alla luce della legittimità della scelta legislativa; requisiti formali chiaramente ragionevoli per evitare impugnazioni non ponderate non vengono automaticamente ritenuti illegittimi
- Quando si agisce in fase di impugnazione, procedere con prudenza: se esiste una precedente dichiarazione/elevazione di domicilio nel fascicolo, nell'atto di impugnazione va comunque riportato il richiamo preciso e la collocazione del documento per eliminare ogni rischio di inammissibilità
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