Sentenza del 05/08/2015 n. 16437 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto relativa a due avvisi di accertamento e alle conseguenti cartelle di pagamento per IRPEF e IRAP degli anni 1999 e 2000. L'Amministrazione aveva recuperato a tassazione costi fatturati dalla H.C. Service S.a.s. per la fornitura di una sala operatoria e di personale sanitario specializzato, ritenendo che tali prestazioni fossero state solo parzialmente eseguite. Il ricorrente ha dedotto vizi di motivazione, erronea applicazione della disciplina sulle fatture per operazioni inesistenti, invalidità degli avvisi per asserita carenza dei requisiti del sottoscrittore e mancato contraddittorio preventivo, sostenendo inoltre che si trattasse di abuso del diritto o elusione fiscale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato infondate tutte le censure e ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto logica e coerente la motivazione dei giudici di merito, secondo cui l'Ufficio aveva provato che parte dei servizi contrattualmente previsti non era mai stata messa a disposizione del professionista. È stata quindi confermata la deducibilità soltanto dei costi corrispondenti alle prestazioni effettivamente rese, quantificati in 80.000.000 di lire complessivi, anziché nell'importo superiore risultante dalle fatture. Le questioni nuove sulla qualifica del funzionario firmatario sono state dichiarate inammissibili, mentre è stata esclusa la necessità del contraddittorio preventivo, poiché non era stata contestata una fattispecie di abuso del diritto o elusione fiscale. Il ricorrente è stato condannato a rimborsare all'Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 10.000 euro oltre eventuali spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 360, n. 5, c.p.c.
La Corte ha ritenuto infondate le censure relative a contraddittorietà o insufficienza della motivazione, poiché la sentenza impugnata aveva illustrato in modo logico gli elementi posti a base della parziale inesistenza delle prestazioni.
Art. 378 c.p.c.
La memoria depositata dal ricorrente può contenere argomentazioni sui motivi già proposti, ma non consente di introdurre in cassazione questioni nuove che richiedano accertamenti di fatto.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42
La contestazione relativa ai requisiti del funzionario che ha sottoscritto gli avvisi, essendo nuova e implicando un accertamento fattuale, non può essere esaminata per la prima volta in sede di legittimità.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37-bis
La disciplina del contraddittorio preventivo collegata all'elusione o all'abuso del diritto non è applicabile quando l'Ufficio contesta direttamente l'inesistenza, totale o parziale, delle operazioni fatturate.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, comma 7
Se vengono emesse fatture per operazioni inesistenti, l'imposta stessa è dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura.
La norma riguarda l'IVA sulle fatture per operazioni inesistenti e non è pertinente a una controversia riguardante la deducibilità di costi ai fini IRPEF e IRAP.
Principi giurisprudenziali sulle fatture per operazioni inesistenti
Quando l'Amministrazione fornisce elementi idonei a dimostrare che l'operazione fatturata non è stata effettuata, spetta al contribuente provare l'effettiva esistenza della prestazione. La sola fattura, la regolarità formale della contabilità o il pagamento non sono sufficienti.
Massime di principio
- La deducibilità fiscale di un costo dipende dall'effettiva esecuzione della prestazione e non dalla sola esistenza di un contratto o di una fattura. Se la prestazione è solo parzialmente eseguita, anche la deduzione deve essere proporzionalmente ridotta.
- L'Amministrazione finanziaria deve fornire elementi concreti che dimostrino l'inesistenza totale o parziale dell'operazione; una volta assolto tale onere, il contribuente deve dimostrare l'effettiva ricezione dei beni o servizi.
- La fattura, la contabilizzazione e il pagamento costituiscono elementi formali che, da soli, non provano la realtà dell'operazione, soprattutto quando emergono circostanze oggettive incompatibili con l'effettiva prestazione.
- Non ogni recupero a tassazione per costi non riconosciuti integra abuso del diritto o elusione fiscale. Se la contestazione riguarda la realtà o l'entità delle prestazioni, non è automaticamente necessario il contraddittorio preventivo previsto per specifiche fattispecie elusive.
- In cassazione non possono essere introdotte per la prima volta questioni che richiedono nuovi accertamenti di fatto, come la verifica della qualifica del funzionario firmatario dell'atto impositivo.
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