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Sentenza

Sentenza n. 425/2026 - Milano, Sezione 3

per l'ottemperanza alla sentenza Tribunale di Cremona n. 33/2023 del 21.03.2023

Giustizia amministrativa202502379

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cremona n. 33/2023, recante condanna al riconoscimento di euro 500,00 annui tramite Carta Docente per gli anni scolastici 2017/18-2022/23

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza passata in giudicato del Giudice del lavoro, notificata al Ministero il 5 aprile 2023, deducendo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei pagamenti da parte delle amministrazioni pubbliche senza che il Ministero avesse effettuato alcun adempimento, neppure parziale. Ha chiesto l'ordine di erogazione della Carta Docente per complessivi euro 3.000,00, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la condanna dell'Amministrazione a un'ulteriore somma di denaro ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con memoria di stile, senza contestare l'esistenza o l'entità del credito e senza fornire indicazioni sull'esecuzione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, accertando l'inottemperanza del Ministero a una sentenza passata in giudicato e ritualmente notificata. Ha rilevato che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996 e che l'Amministrazione non aveva effettuato i pagamenti dovuti, senza contestare né l'an né il quantum del credito. Ha ordinato al Ministero di provvedere integralmente al pagamento entro 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inadempimento ha nominato sin d'ora il Ragioniere Generale dello Stato quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza per compiere gli atti necessari al pagamento, a carico e spese dell'Amministrazione inadempiente. Ha invece respinto la richiesta di astreinte, ritenendo applicabili le ragioni ostative previste dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.: le difficoltà di adempimento connesse a vincoli normativi e di bilancio, lo stato della finanza pubblica e soprattutto l'esiguità del debito rendevano la penalità eccessivamente afflittiva e manifestamente iniqua. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800,00, oltre al rimborso del contributo unificato e agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di accertare l'inottemperanza, ordinare l'esecuzione del giudicato e nominare, in caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta; la penalità di mora è esclusa quando risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora non deve essere applicata quando, valutate concretamente le circostanze, essa risulti manifestamente iniqua o ricorrano altre ragioni ostative, anche in relazione alle condizioni del debitore pubblico e al rischio di locupletazioni eccessive o di sanzioni troppo afflittive.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il pagamento delle somme dovute dalle amministrazioni pubbliche può essere azionato dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni; decorso tale termine senza adempimento, è configurabile l'inottemperanza.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Costituisce il fondamento del beneficio economico della Carta Docente riconosciuto dal titolo giudiziale oggetto di ottemperanza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro, il decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, unitamente alla mancata esecuzione del pagamento e all'assenza di contestazioni dell'Amministrazione sull'an e sul quantum del credito, consente di accertare l'inottemperanza e di ordinare il pagamento integrale entro un termine assegnato dal giudice.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, condizionando l'esercizio dei relativi poteri all'ulteriore inutile decorso del termine assegnato all'Amministrazione per adempiere; l'attività commissariale deve comprendere tutti gli atti necessari all'esecuzione del giudicato.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica: deve essere esclusa quando, in concreto, le difficoltà di adempimento derivanti da vincoli normativi e di bilancio, lo stato della finanza pubblica o l'esiguità del debito rendano la sanzione manifestamente iniqua o eccessivamente afflittiva.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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