Sentenza n. 1341/2026 - Catania, Sezione 5
per l'annullamento - della determina di aggiudicazione n. 1033 del 18 dicembre 2025, con la quale il dirigente del Servizio Provinciale dell'Ufficio Regionale di Committenza di Siracusa dell'Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità ha aggiudicato alla Dusty S.r.l. la gara di appalto relativa all'affidamento del “servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati e altri servizi di igiene pubblica nel Comune di Noto”, bandito dalla S.R.R. ATO 8 di Siracusa provincia (CIG: B61D9FA6AA), nonché ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ed in particolare: - dei verbali della commissione di gara nn. 1 del 16 giugno 2025, 2 dell'8 luglio 2025, 3 del 9 luglio 2025, 4 del 10 luglio 2025, 5 del 29 luglio 2025, 6 dell'11 agosto 2025, 7 del 18 agosto 2025, nella parte in cui sono state ammesse e valutate le offerte degli altri 7 operatori che precedono la ricorrente nella graduatoria di merito; - dei verbali della commissione giudicatrice nn. 1 (pubblica) del 1° settembre 2025 e (pubblica) n. 2 dell'8 ottobre 2025, nonché i verbali delle sedute riservate della commissione giudicatrice n. 1 del 01/09/2025, n. 2 del 05/09/2025, n. 3 del 09/09/2025, n. 4 del 12/09/2025, n. 5 del 16/09/2025, n. 5-bis di correzione del precedente verbale n. 4 del 16/09/2025, n. 6 del 22/09/2025, n. 6-bis di rinvio della seduta, n. 7 del 26/09/2025, n. 8 del 01/10/2025, n. 9 del 03/10/2025, citati nelle premesse della determina di aggiudicazione ma non resi pubblici, nella parte in cui sono state ammesse e valutate le offerte degli altri 7 operatori economici che la precedono in graduatoria; - dei verbali del Responsabile della fase di Aggiudicazione nn. 1/A del 17 novembre 2025 e 2/A del 5 dicembre 2025, in esito ai quali l'offerta della Dusty S.r.l. non è stata ritenuta anomala.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determina di aggiudicazione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti nel Comune di Noto in favore di Dusty S.r.l., nonché gli atti di gara e i verbali di verifica dell'anomalia
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, classificata all'ottavo posto su dodici partecipanti, ha impugnato l'aggiudicazione e gli atti di gara sostenendo che le sette offerte collocatesi in posizione poziore, compresa quella dell'aggiudicataria, dovessero essere escluse. Con riferimento all'offerta Dusty ha dedotto: violazione dei CAM per l'impiego di veicoli non qualificabili come puliti; incongruità degli oneri aziendali della sicurezza, asseritamente inferiori a quelli degli altri concorrenti; sottostima del costo della manodopera per il mancato computo delle ore non lavorate per ferie, malattie e permessi e per i servizi migliorativi offerti. Con riferimento alle altre sei imprese ha dedotto, a vario titolo, mancato rispetto dei CAM, omessa produzione di schede tecniche, carenza o incongruità dei costi della manodopera, mancata indicazione del CCNL, insufficienza della dotazione minima dei veicoli e presentazione di un'offerta aliud pro alio. Ha chiesto l'annullamento degli atti e, ove il contratto fosse stato stipulato, l'aggiudicazione e il subentro.
La decisione
Il TAR ha respinto i primi tre motivi rivolti contro l'offerta dell'aggiudicataria e ha dichiarato improcedibili, per sopravvenuta carenza di interesse, i motivi relativi alle altre sei imprese. Quanto ai CAM, ha ritenuto applicabile la disciplina relativa ai veicoli pesanti delle categorie N2 e N3, non quella riguardante autovetture e veicoli commerciali leggeri M1 e N1. Per i veicoli pesanti la percentuale minima di veicoli puliti era del 10% fino al 31 dicembre 2025 e del 15% dal 1° gennaio 2026. La nozione di veicolo pulito comprende anche il veicolo ibrido qualora utilizzi, almeno in parte, una fonte energetica alternativa al combustibile fossile; i veicoli Dusty erano classificati come ibridi-elettrici e la ricorrente non ha provato il mancato raggiungimento della percentuale minima. Il precedente richiamato dalla ricorrente riguardava invece veicoli endotermici successivamente ibridizzati mediante kit non omologati, fattispecie diversa. Quanto agli oneri aziendali della sicurezza, il TAR ha rilevato che essi dipendono dall'organizzazione produttiva e dall'offerta del singolo operatore e non possono essere contestati soltanto perché inferiori a quelli degli altri concorrenti. La stazione appaltante aveva inoltre svolto la verifica di anomalia e valutato adeguati i chiarimenti forniti dall'aggiudicataria; la ricorrente non aveva indicato specifici profili di irragionevolezza, travisamento, errore istruttorio o carenza motivazionale. Quanto al costo della manodopera, il TAR ha escluso che il monte ore teorico delle tabelle ministeriali costituisse un obbligo contrattuale, poiché la gara prevedeva un determinato numero di addetti e non un monte ore minimo. Il calcolo della ricorrente era quindi teorico; il costo indicato da Dusty era superiore a quello stimato dalla stazione appaltante e risultava congruo all'esito della verifica di anomalia. Esclusi vizi dell'offerta aggiudicataria, l'eventuale accoglimento delle censure contro le altre sei offerte non avrebbe comunque consentito alla ricorrente di conseguire l'aggiudicazione, sicché è venuto meno l'interesse alla loro decisione. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in 2.500 euro in favore dell'amministrazione e 2.500 euro in favore dell'aggiudicataria.
Norme richiamate
art. 57, comma 2, d.lgs. 36/2023
Richiamato quale base normativa per l'obbligo di applicazione dei criteri ambientali minimi nelle procedure di gara.
art. 83, comma 2, d.lgs. 36/2023
Richiamato in relazione ai requisiti e alle condizioni previste dalla lex specialis e dalla disciplina di gara.
art. 108, comma 9, d.lgs. 36/2023
Richiamato in relazione all'indicazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali della sicurezza nell'offerta.
art. 110, commi 4 e 5, d.lgs. 36/2023
Richiamato per la verifica dell'anomalia dell'offerta e per la valutazione della congruità dei costi della manodopera e della sicurezza.
art. 17-bis, comma 2, lett. e), d.l. 83/2012, convertito dalla l. 134/2012
“i veicoli dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione...”
La definizione normativa delle diverse tipologie di veicoli a trazione ibrida consente di ricomprendere tra i veicoli ibridi quelli dotati di motorizzazione elettrica per la trazione combinata con una motorizzazione termica.
d.m. 23 giugno 2022, punto 7.1.1.
Richiede che i veicoli destinati alla raccolta e al trasporto dei rifiuti siano conformi alla disciplina sui veicoli puliti prevista dal d.m. 17 giugno 2021.
d.m. 17 giugno 2021, allegato 1, punto F, lett. a), n. 1
“almeno una percentuale pari al 10% (fino al 31 dicembre 2025) ed almeno pari al 15% (dal 1° gennaio 2026) in numero dei veicoli N2 ed N3...”
Per gli appalti aventi a oggetto veicoli pesanti N2 e N3, la percentuale minima di veicoli puliti è del 10% fino al 31 dicembre 2025 e del 15% dal 1° gennaio 2026; la nozione comprende veicoli alimentati, anche parzialmente, da fonti alternative al petrolio fossile.
art. 19 del disciplinare di gara
Prevede gli obblighi relativi all'indicazione dei costi della sicurezza e della manodopera e le conseguenze della loro eventuale incongruità.
art. 120 c.p.a.
Rilevante quale disciplina processuale del rito speciale in materia di affidamenti, sebbene non specificamente interpretato nella motivazione.
Massime di principio
- Nel verificare il rispetto dei CAM per un appalto relativo a veicoli di raccolta e trasporto dei rifiuti, occorre individuare la categoria dei mezzi effettivamente oggetto della gara: per i veicoli pesanti N2 e N3 trova applicazione la disciplina specifica prevista per tali categorie, distinta da quella relativa alle autovetture e ai veicoli commerciali leggeri M1 e N1.
- La nozione di veicolo pesante pulito può comprendere anche un veicolo ibrido quando esso utilizzi, almeno in parte, una fonte energetica alternativa al combustibile fossile, come l'elettricità. Non è necessario che la trazione sia esclusivamente elettrica o che l'alimentazione alternativa sostituisca integralmente quella fossile.
- La qualificazione come veicolo pulito non può essere riconosciuta automaticamente a un veicolo endotermico successivamente modificato mediante un kit di ibridazione non omologato, se la modifica non realizza una reale trazione alternativa e non attribuisce al mezzo la qualifica legale di veicolo ibrido.
- Gli oneri aziendali della sicurezza dipendono dall'organizzazione produttiva e dalle caratteristiche dell'offerta del singolo concorrente; la loro minore entità rispetto a quella indicata da altri operatori o a valori medi non dimostra, di per sé, l'incongruità dell'offerta.
- Il giudizio di non anomalia dell'offerta è espressione di ampia discrezionalità tecnica ed è sindacabile soltanto in presenza di vizi estrinseci quali irragionevolezza, travisamento, errore, carenze istruttorie o lacune motivazionali. Il concorrente che lo contesta deve indicare specifici elementi idonei a evidenziare tali vizi, non potendo limitarsi a una contestazione generica.
- Quando la lex specialis non impone né l'offerta di un monte ore minimo né la copertura di un numero predeterminato di ore effettivamente lavorate, il monte ore teorico delle tabelle ministeriali può fungere da parametro di stima, ma non costituisce automaticamente un obbligo contrattuale da utilizzare per dimostrare la sottostima del costo della manodopera.
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