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Sentenza

Sentenza n. 4352/2026 - Milano, Sezione 4

per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 876/25 del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, pubblicata in data 06/07/2025;

Giustizia amministrativa202600186

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto della ricorrente alla Carta del docente per gli anni scolastici dal 2019/20 al 2022/23, per un importo di 500 euro annui

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'integrale esecuzione della sentenza n. 876/25 del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, pubblicata il 6 luglio 2025, che aveva riconosciuto il diritto all'erogazione di 500 euro annui tramite Carta del docente per gli anni scolastici 2019/20-2022/23 e condannato il Ministero al pagamento. Ha chiesto che fossero adottati gli atti necessari all'esecuzione del giudicato. Dopo la proposizione del ricorso, il Ministero ha accreditato le somme; la ricorrente ha quindi dato atto dell'integrale soddisfazione della pretesa, insistendo soltanto per le spese. Il TAR ha inoltre rilevato, ai fini della regolazione delle spese, che il ricorso era inammissibile per mancato decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, poiché la sentenza non era stata notificata a un indirizzo inserito nel Registro PP.AA.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., perché il Ministero aveva integralmente accreditato le somme dovute in esecuzione della sentenza. Ha compensato integralmente le spese, rilevando che il ricorso era stato proposto senza il previo decorso del termine dilatorio di cui all'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, non essendo la sentenza stata notificata a un indirizzo inserito nel Registro PP.AA. La pronuncia non contiene una distinta statuizione di inammissibilità nel dispositivo; tale rilievo è posto a fondamento della compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Poiché la pretesa azionata dalla parte ricorrente è stata integralmente soddisfatta deve dichiararsi cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod.proc.amm.

    L'integrale soddisfazione della pretesa durante il giudizio determina la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    Le spese di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti in ragione della inammissibilità del ricorso per il mancato decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, co. 1, d.l. n. 669/1996, poiché la sentenza non è stata notificata a un indirizzo inserito nel Registro PP.AA.

    Per l'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione rileva il previo decorso del termine dilatorio; nel caso concreto il termine non era decorso, perché la sentenza non era stata notificata a un indirizzo del Registro PP.AA., circostanza valorizzata dal TAR per compensare le spese.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di ottemperanza, l'amministrazione dà integrale esecuzione al giudicato e soddisfa la pretesa azionata, il giudice dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
  • La mancata notificazione della sentenza a un indirizzo inserito nel Registro PP.AA., con conseguente mancato decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, può giustificare la compensazione integrale delle spese del giudizio di ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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