Sentenza n. 150/2026 - Perugia, Sezione 1
per l’annullamento - della determinazione n. 1280 del 20/06/2024 – settore territorio - ambiente, servizio edilizia e suape comunicata il 21.06.2024 tramite pec, avente ad oggetto: “oggetto: progetto impianto fotovoltaico a terra, potenza nominale: 7122.36 kwp, da eseguirsi sull’area sita in Gubbio, loc. padule, identificata al nct al foglio 296 mappali 24 e 617 e al foglio 332 mappale 5, e relative opere di connessione. richiedente sig. Marcolini Fabio, codice fiscale mrcfba85h14g479j, nella sua veste di legale rappresentante della ditta elion s.r.l., con sede in via degli abeti, n. 346, Pesaro (pu), p.iva 02671350417. istanza di procedura abilitativa semplificata (pas) per la costruzione ed esercizio di un impianto per la produzione di energia da fonte rinnovabile fotovoltaica con moduli ubicati al suolo, di potenza elettrica installata pari a 7122.36 kwp ed opere di connessione a cabina enel esistente. determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi decisoria ex art. 14-quater comma 1 legge 241/90 e s.m.i. ”, con la quale è stata si è comunicata la conclusione negativa della conferenza di servizi e conseguente inibizione dell’esecuzione di un impianto per la produzione di energia da fonte rinnovabile fotovoltaica con moduli ubicati al suolo, di potenza elettrica installata pari a 7122.36 kwp ed opere di connessione a cabina enel esistente, giusta domanda di autorizzazione – PAS, presentata dalla dalla Società Elion srl in data 25/10/2023 prot. n. 50993; - dell’Ordine motivato di non effettuare l’intervento, a firma del Dirigente Paolo Bottegoni, del 29.07.2024, comunicato a mezzo PEC in pari data, con il quale si ordinato di non effettuare l’intervento di realizzazione dell’impianto sopra individuato; - del rigetto dell’istanza di autotutela, comunicata a mezzo PEC il 5.09.2024, a firma del Responsabile del Procedimento Arch. Luigi Rosati, e del Dirigente Ing. Paolo Bottegoni, con il quale si è provveduto al rigetto dell’istanza di annullamento in autotutela della Determinazione Dirigenziale 1280 del 20.06.2024, presentata dalla ricorrente in data 7.08.2024; ogni altro atto connesso e conseguente, anche non conosciuto, comunque ostativo all’accoglimento del ricorso, in ogni eventuale fase e grado.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione della ricorrente e della sopravvenuta impossibilità di realizzare il progetto per mancata disponibilità tempestiva dell’area. La decisione è stata adottata ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. Non sono state liquidate spese, poiché le amministrazioni intimate non si sono costituite in giudizio.
Atto impugnato: determinazione comunale di conclusione negativa della conferenza di servizi e inibizione della realizzazione di un impianto fotovoltaico, nonché ordine di non effettuare l’intervento e rigetto dell’istanza di autotutela
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni intimate)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato la determinazione comunale recante conclusione negativa della conferenza di servizi e diniego dell’autorizzazione paesaggistica semplificata relativa alla costruzione e all’esercizio di un impianto fotovoltaico a terra, oltre al successivo ordine di non effettuare l’intervento e al rigetto dell’istanza di annullamento in autotutela. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione nel merito, determinato dall’impossibilità sopravvenuta di assicurarsi tempestivamente la disponibilità dell’area necessaria alla realizzazione del progetto, per ragioni connesse ai rapporti tra i soggetti interessati.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito determina l’improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- La dichiarazione del ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse, quando collegata all’impossibilità sopravvenuta di conseguire il risultato perseguito con l’impugnazione, comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
- L’interesse a ricorrere deve sussistere anche al momento della decisione; il suo venir meno nel corso del giudizio impedisce una pronuncia sul merito della legittimità degli atti impugnati.
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