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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18684/2026 del 09/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (soci)

La controversia

La controversia nasce da una precedente sentenza ex art. 2932 c.c. ottenuta nei confronti di una società promissaria acquirente per il trasferimento di un suolo, subordinatamente al pagamento del saldo prezzo, sentenza poi passata in giudicato e trascritta. Nel frattempo la società debitrice era stata ammessa a concordato preventivo con cessione dei beni e l’immobile era stato venduto nella procedura concorsuale a una società edilizia, che vi aveva realizzato un complesso di villette poi trasferite a terzi. I soggetti che avevano agito in primo grado, quali ex soci della società titolare del diritto azionato e poi cancellata dal registro delle imprese, avevano chiesto l’accertamento della proprietà sul bene in forza della sentenza ex art. 2932 c.c. e la condanna al rilascio. Il Tribunale aveva rigettato la domanda. In appello, notificato agli ex soci della società estinta, gli appellanti avevano dedotto la nullità della decisione per difetto di contraddittorio. La Corte d’appello aveva tuttavia respinto il gravame ritenendo gli ex soci privi di legittimazione, per non essere stata provata l’utile distribuzione dell’attivo sociale, aggiungendo che la procedura concorsuale rendeva comunque evidente l’assenza di riparto in favore dei soci. Nel ricorso per cassazione si denunciano: 1) nullità della sentenza d’appello per avere deciso senza considerare che la domanda era proposta contro più soggetti e che, a seconda dell’autonomia o inscindibilità delle cause, occorreva o rimettere l’intera causa al primo giudice, o separare le domande autonome, o dichiarare nullità solo per la causa contro la società estinta; 2) erronea applicazione di un principio ritenuto non pertinente, poiché nei confronti della società non era stato richiesto il pagamento di un debito sociale, ma una pronuncia di accertamento della proprietà.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso ammissibile e manifestamente fondato. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa al Tribunale di Trani, in diversa composizione, per l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli ex soci della società estinta e per la liquidazione delle spese, comprese quelle del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che il giudice di merito ha confuso il piano della legittimazione dei soci quale successori della società estinta con quello, diverso, della loro responsabilità per i debiti sociali ex art. 2495, comma 2, c.c. La legittimazione passiva dei soci, infatti, non dipende dalla prova dell’utile ripartizione dell’attivo, la quale può rilevare semmai ai fini dell’interesse ad agire o della concreta esigibilità della pretesa, non della legittimazione. Poiché la domanda riguardava l’opponibilità della sentenza ex art. 2932 c.c. nei confronti della venditrice e dei suoi aventi causa, sussisteva un rapporto di dipendenza tra le cause e, in presenza di nullità della citazione della società estinta, la causa andava rimessa al primo giudice ai sensi degli artt. 354 e 383 c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 2932 c.c.

    La sentenza ex art. 2932 c.c. rileva come titolo il cui effetto traslativo deve essere fatto valere e reso opponibile nei confronti della venditrice e dei suoi aventi causa.

  • art. 2495, comma 2, c.c.

    La Corte distingue la responsabilità dei soci per i debiti sociali dalla loro legittimazione quale successori della società estinta; la mancata prova dell’utile riparto non esclude la legittimazione passiva.

  • art. 354 c.p.c.

    Se il difetto di contraddittorio/litisconsorzio necessario non viene rilevato nei gradi di merito, il giudice d’appello deve rimettere la causa al primo giudice; in difetto, il processo resta viziato.

  • art. 383, comma 3, c.p.c.

    In cassazione, accertata la nullità derivante dalla violazione del litisconsorzio necessario processuale, si dispone la cassazione con rinvio al primo giudice per l’integrazione del contraddittorio.

Massime di principio

  • La legittimazione dei soci di una società estinta, quali successori della stessa, è concetto distinto dalla loro responsabilità per i debiti sociali ex art. 2495, comma 2, c.c.; il limite dell’intra vires non incide di per sé sulla legittimazione passiva.
  • Nelle controversie che coinvolgono una società cancellata dal registro delle imprese, la citazione della società estinta è nulla per inesistenza del convenuto; occorre agire nei confronti dei soggetti legittimati successori.
  • Quando una domanda riguarda l’accertamento/opponibilità di un diritto derivante da una precedente pronuncia e coinvolge, per dipendenza logico-giuridica, più posizioni soggettive collegate, la violazione del contraddittorio in relazione a una delle cause impone la rimessione dell’intera causa al primo giudice.
  • La mancata prova dell’utile distribuzione dell’attivo sociale può incidere sull’interesse ad agire o sulla concreta esigibilità della pretesa, ma non giustifica il rigetto per difetto di legittimazione passiva dei soci successori.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiudicatoContratto preliminare
RamiProcesso civileSuccessioniImmobiliare
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicatoOnere della prova

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