Cassazione Penale, Sentenza n. 39510/2025 del 09/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza di appello deducendo violazione di legge relativa alla quantificazione della pena, lamentando che non fosse stata determinata nel minimo edittale e che fosse stata invece applicata la recidiva. Ha sostenuto che dovevano essere considerate l'occasionalità del fatto, la minima offensività della condotta, l'ampia confessione resa e l'età dell'imputato, elementi che avrebbero dovuto portare all'esclusione della recidiva e ad una più favorevole dosimetria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto congrua la pena, osservando che la Corte d'appello aveva determinato la pena al minimo edittale in relazione alla gravità complessiva del fatto e premiante la condotta processuale, con riconoscimento delle attenuanti generiche ritenute prevalenti rispetto alla recidiva contestata. Quanto alla richiesta di esclusione della recidiva, la Corte ha rilevato che la censura era formulata in appello in modo generico e privo della specificità necessaria; per tale ragione la doglianza non poteva essere efficacemente valutata in sede di cassazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 341-bis c.p.
Norma indicata come uno dei titoli di reato per cui l'imputato è stato condannato; la Corte non ha ritenuto necessario riequilibrare la pena in relazione alla sola contestazione della recidiva.
art. 337 c.p.
Altro titolo di reato oggetto della condanna; rilevante ai fini della valutazione complessiva della gravità del fatto nella determinazione della pena.
art. 133 c.p.
Richiamato implicitamente quale parametro per la dosimetria della pena: la Corte territoriale ha valutato i criteri indicati (gravità del fatto, responsabilità, circostanze attenuanti, confessione) e li ha ritenuti adeguatamente valorizzati nella determinazione della pena nel minimo edittale.
art. 616 c.p.p.
Norma applicata per la statuizione delle spese e della sanzione pecuniaria (euro 3.000) a carico del ricorrente in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Per contestare l'applicazione della recidiva in appello (e dunque consentire un efficace sindacato in cassazione) il motivo deve essere proposto con la specificità necessaria: argomentazioni generiche sono inammissibili
- La dosimetria della pena è rimessa al giudice di merito che deve applicare i parametri dell'art. 133 c.p.; se la motivazione del giudice di appello mostra di aver valutato i fattori indicati dall'imputato (gravità del fatto, confessione, attenuanti), il sindacato in cassazione è limitato
- Il riconoscimento di attenuanti generiche può giustificare l'applicazione del minimo edittale anche in presenza di contestata recidiva, se il giudice ritiene le attenuanti prevalenti
- Motivi di impugnazione formulati in modo generico o inseriti solo in relazione alla dosimetria della pena rischiano di essere ritenuti privi del requisito di specificità e quindi inammissibili
- La declaratoria di inammissibilità comporta spesso conseguenze economiche per il ricorrente (spese processuali e sanzione a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.), per cui è importante valutare preventivamente la fondatezza e la specificità delle doglianze proposte in cassazione
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