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Sentenza

Sentenza del 24/01/2020 n. 689 - Comm. Trib. Prov. Catania

Differenziazione tra ruolo ed estratto di ruolo - Autonoma impugnabilità del ruolo - Sussiste - Impugnabilità delll'estratto di ruolo - Interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il giudice ha ritenuto che il ruolo sia autonomamente impugnabile mentre l'estratto di ruolo non costituisce atto idoneo a generare interesse giuridicamente rilevante ai sensi dell'art. 100 c.p.c.; di conseguenza il ricorso proposto avverso l'estratto di ruolo non è fondato per mancanza di interesse ad agire e viene respinto/declinato. È richiamata la giurisprudenza conforme (Cass. civ., Sez. Uu, n. 19704/2015).

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorso verteva sulla distinzione tra ruolo ed estratto di ruolo e sulla possibilità di impugnare autonomamente l'estratto. Il ruolo è un atto formale disciplinato dal d.P.R. n. 602/1973, sottoscritto dal capo dell'ufficio e consegnato al concessionario, che diviene titolo esecutivo; il concessionario redige la cartella di pagamento (art. 25, comma 2 DPR 602/1973) notificabile al contribuente e impugnabile davanti al giudice tributario (art. 19, comma 1, lett. d) D.lgs. 546/1992). L'estratto di ruolo, invece, è un elaborato informatico non previsto dalla legge, rilasciato su richiesta del debitore dal concessionario e contenente gli elementi della cartella/ruolo, ma non costituisce una pretesa impositiva autonoma.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 602/1973

    art. 10 lett. b), art. 11, art. 12, art. 25 comma 2

    Il ruolo è un atto formale e titolo esecutivo disciplinato da tali disposizioni; l'art. 25 comma 2 impone che la cartella contenga l'intimazione al pagamento nei termini e l'avvertimento circa l'esecuzione forzata

  • D.lgs. n. 546/1992

    La cartella di pagamento è impugnabile davanti al giudice tributario ai sensi di questa norma, anche unitamente al ruolo

  • Codice di Procedura Civile

    Per proporre ricorso è necessario un interesse giuridicamente rilevante; l'estratto di ruolo, quale mero elaborato informatico privo di autonomia impositiva, non determina tale interesse e pertanto non è impugnabile autonomamente

  • Cassazione civile, Sez. Uu

    Giurisprudenza richiamata come conforme all'interpretazione secondo cui l'estratto di ruolo non costituisce atto impositivo autonomo e non è idoneo a fondare interesse ad agire

Massime di principio

  • Il ruolo (ruolo esecutivo) è un atto dell'ente impositore disciplinato dalla legge e può essere impugnato autonomamente davanti al giudice tributario.
  • L'estratto di ruolo è un documento informativo, prodotto su richiesta dal concessionario, che non contiene una pretesa impositiva autonoma e quindi, di regola, non è impugnabile autonomamente per mancanza di interesse ai sensi dell'art. 100 c.p.c.
  • Per contestare elementi della riscossione il contribuente deve promuovere impugnazione della cartella di pagamento e/o del ruolo, non del semplice estratto rilasciato dal concessionario.
  • Se l'estratto venisse utilizzato come strumento concreto per esercitare poteri esecutivi o contenesse atti sostanziali nuovi rispetto al ruolo, andrebbe valutata la sussistenza di interesse ad agire; la mera produzione informativa non basta.
  • In fase difensiva è opportuno conservare e impugnare i documenti formali (cartella/ruolo) piuttosto che limitarsi a chiedere l'estratto; l'estratto può servire come elemento probatorio, ma non come titolo da impugnare autonomamente.

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