Tribunale, Sentenza T-30/19
Sentenza del Tribunale (Decima Sezione ampliata) del 4 maggio 2022 (Estratti). — China Rubber Industry Association (CRIA) e China Chamber of Commerce of Metals, Minerals & Chemicals Importers & Exporters (CCCMC) contro Commissione europea. — Dumping – Sovvenzioni – Importazioni di determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121 originari della Cina – Dazio antidumping definitivo – Dazio compensativo definitivo – Ricorso di annullamento – Legittimazione ad agire – Incidenza diretta – Incidenza individuale – Atto regolamentare che non comporta misure di esecuzione – Interesse ad agire – Pregiudizio all’industria dell’Unione – Esame obiettivo – Nesso di causalità – Calcolo della sottoquotazione dei prezzi e del margine di pregiudizio – Confronto equo tra i prezzi – Prezzi all’importazione costruiti – Prezzi fatturati ai primi acquirenti indipendenti – Differenza nello stadio commerciale – Valutazioni economiche complesse – Intensità del controllo giurisdizionale – Indicatori di pregiudizio – Ponderazione dei dati – Accesso ai dati non riservati delle indagini – Diritti della difesa. — Cause T-30/19 e T-72/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale annulla in parte i regolamenti antidumping e antisovvenzioni della Commissione sui pneumatici cinesi, accogliendo la censura relativa al confronto non equo dei prezzi nel calcolo della sottoquotazione e del margine di pregiudizio. Conferma inoltre la legittimazione ad agire delle associazioni ricorrenti per i produttori-esportatori cinesi, in quanto atti regolamentari senza misure di esecuzione nei confronti di questi ultimi. L’errore metodologico della Commissione ha inciso sull’accertamento del pregiudizio e sull’ammontare dei dazi, con conseguente annullamento parziale dei regolamenti impugnati.
Annullamento parziale dei dazi antidumping e compensativi sui pneumatici cinesi per violazione dell’obbligo di confrontare equamente i prezzi allo stesso stadio commerciale nel calcolo della sottoquotazione e del margine di pregiudizio.
La questione giuridica
Se le associazioni rappresentative dei produttori/esportatori cinesi fossero legittimate ad agire contro i regolamenti antidumping e antisovvenzioni; e, nel merito, se la Commissione avesse violato le norme sui dazi antidumping e compensativi calcolando la sottoquotazione dei prezzi e il margine di pregiudizio mediante un confronto non equo tra prezzi all’importazione costruiti e prezzi dell’industria dell’Unione, con conseguente incidenza sull’accertamento del pregiudizio, del nesso di causalità e sull’ammontare dei dazi.
Principio di diritto
Nel giudizio di annullamento di regolamenti antidumping e antisovvenzioni, le associazioni rappresentative dei produttori-esportatori cinesi sono legittimate ad agire quando i regolamenti, pur essendo atti regolamentari e incidendo direttamente sui produttori-esportatori, non comportano per questi ultimi misure di esecuzione, poiché i dazi sono riscossi dagli importatori. Nel merito, la Commissione deve effettuare un confronto equo tra prezzi allo stesso stadio commerciale: se per l’industria dell’Unione considera i prezzi di rivendita ai primi acquirenti indipendenti attraverso organismi collegati, non può, per i produttori-esportatori cinesi, confrontare quei prezzi con prezzi all’importazione costruiti al livello della frontiera senza includere anche per essi le spese VGA e il profitto degli organismi collegati. La violazione di tale obbligo inficia il calcolo della sottoquotazione, l’analisi del pregiudizio e del nesso di causalità, nonché i margini di pregiudizio e quindi l’intero importo dei dazi definitivi, imponendo l’annullamento dei dazi impugnati per i produttori-esportatori interessati.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 3, paragrafi 2 e 3, regolamento (UE) 2016/1036
- Articolo 9, paragrafo 4, regolamento (UE) 2016/1036
- Articolo 5 regolamento (UE) 2016/1036
- Articolo 8, paragrafi 1 e 2, regolamento (UE) 2016/1037
- Articolo 15, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/1037
- Articolo 10 regolamento (UE) 2016/1037
- Regolamento (UE) 2016/1036
- Regolamento (UE) 2016/1037
- Regolamento (UE) n. 952/2013
- Articolo 102 del regolamento (UE) n. 952/2013
Dazi antidumping e compensativi sui pneumatici cinesi: annullamento parziale per confronto non equo dei prezzi
La sentenza riguarda due ricorsi diretti ex articolo 263 TFUE proposti da due associazioni cinesi contro i regolamenti di esecuzione della Commissione che hanno istituito dazi antidumping e compensativi definitivi sulle importazioni nell’Unione di pneumatici nuovi o ricostruiti, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con indice di carico superiore a 121, originari della Cina. Il Tribunale esamina dapprima la ricevibilità dei ricorsi, poi la censura principale relativa al metodo di calcolo della sottoquotazione dei prezzi e del margine di pregiudizio.
Fatti e svolgimento del procedimento
La Commissione aveva aperto nel 2017 due procedimenti, uno antidumping e uno antisovvenzioni, a seguito di denunce della coalizione contro le importazioni sleali di pneumatici. Le inchieste hanno riguardato il periodo 1 luglio 2016 - 30 giugno 2017, mentre l’analisi del pregiudizio ha coperto il periodo dal 1 gennaio 2014 alla fine dell’inchiesta.
Nel 2018 la Commissione ha adottato:
- il regolamento di esecuzione (UE) 2018/163, di registrazione delle importazioni;
- il regolamento (UE) 2018/683, che ha istituito dazi antidumping provvisori;
- il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1579, che ha istituito dazi antidumping definitivi;
- il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1690, che ha istituito dazi compensativi definitivi e ha modificato il regolamento antidumping definitivo.
I regolamenti impugnati hanno fissato dazi differenti per vari gruppi di produttori-esportatori cinesi, includendo anche aliquote residuali per le società non collaboranti.
Ricevibilità e legittimazione ad agire
La Commissione contestava la legittimazione ad agire di alcune società, tra cui Weifang Yuelong Rubber e Hefei Wanli Tire. Il Tribunale ricorda che, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, terza parte di frase, TFUE, il ricorso è ricevibile se l’atto:
- ha natura regolamentare;
- riguarda direttamente il ricorrente;
- non comporta misure di esecuzione.
Il Tribunale qualifica i regolamenti impugnati come atti regolamentari, perché di portata generale e non adottati con procedura legislativa. Rileva inoltre che essi incidono direttamente sulla situazione giuridica dei produttori-esportatori cinesi, modificando il regime commerciale delle loro esportazioni verso l’Unione.
Quanto all’assenza di misure di esecuzione, il Tribunale distingue la posizione degli importatori, per i quali esistono atti nazionali di riscossione e notifica dell’obbligazione doganale, da quella dei produttori-esportatori, che non sono debitori del dazio né destinatari di tali notifiche. Poiché questi ultimi non dispongono di rimedi effettivi a livello nazionale contro la riscossione, il Tribunale afferma che, per essi, i regolamenti non comportano misure di esecuzione. Ne deriva la legittimazione ad agire delle associazioni ricorrenti in rappresentanza dei produttori-esportatori interessati.
Quadro normativo rilevante
La Corte richiama in particolare:
- il regolamento (UE) 2016/1036, sul dumping, e in specie gli articoli 3, paragrafi 2 e 3, 5 e 9, paragrafo 4;
- il regolamento (UE) 2016/1037, sulle sovvenzioni, e in specie gli articoli 8, paragrafi 1 e 2, 10 e 15, paragrafo 1;
- l’articolo 263 TFUE;
- il regolamento (UE) n. 952/2013, codice doganale dell’Unione, in particolare l’articolo 102.
Questione centrale: confronto equo tra prezzi e sottoquotazione
Nel merito, il Tribunale affronta la seconda censura della seconda parte dei terzi motivi: la Commissione avrebbe usato, per i produttori-esportatori cinesi, prezzi all’importazione costruiti al livello della frontiera dell’Unione, deducendo spese VGA e profitto degli organismi collegati, mentre per l’industria dell’Unione avrebbe considerato i prezzi di rivendita ai primi acquirenti indipendenti praticati dagli organismi collegati senza dedurre analoghi costi e margini.
La Commissione aveva quindi confrontato:
- per i produttori dell’Unione, prezzi fatturati ai primi acquirenti indipendenti, eventualmente tramite organismi collegati, includendo le spese VGA e il profitto di tali organismi;
- per i produttori-esportatori cinesi, prezzi all’importazione costruiti o reali al livello della frontiera, escludendo spese VGA e profitto degli organismi collegati.
Ragionamento del Tribunale
Il Tribunale ricorda che il calcolo della sottoquotazione serve a valutare il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione e richiede un confronto equo tra il prezzo del prodotto importato e quello del prodotto simile dell’Unione, allo stesso stadio commerciale.
Nel caso di specie, la Commissione ha trattato in modo diverso vendite realizzate tramite organismi di vendita collegati:
- per l’industria dell’Unione, ha incluso le spese VGA e il profitto degli organismi di vendita collegati;
- per i produttori-esportatori cinesi, ha escluso tali elementi, usando prezzi costruiti al livello della frontiera.
Il Tribunale considera tale asimmetria incompatibile con l’esigenza di confronto equo, in particolare quando entrambe le parti vendono tramite organismi collegati. In tale ipotesi, i prezzi da confrontare devono essere allo stesso stadio commerciale; altrimenti il raffronto è artificialmente sfavorevole per gli esportatori cinesi.
La Commissione aveva invocato vari argomenti difensivi, tra cui la pertinenza dei prezzi alla frontiera e la particolarità dei precedenti Jindal Saw. Il Tribunale li respinge, osservando che:
- l’obbligo di confronto allo stesso stadio commerciale opera indipendentemente dal numero di esportatori che collaborano;
- le percentuali di vendite tramite organismi collegati erano elevate sia per gli esportatori cinesi sia per l’industria dell’Unione;
- la Commissione non ha dimostrato che gli organismi collegati rivestissero ruoli economici diversi tali da giustificare il trattamento differenziato.
Effetti sull’analisi del pregiudizio, del nesso causale e dei dazi
Il Tribunale rileva che la Commissione aveva attribuito importanza determinante alla sottoquotazione dei prezzi nel riconoscere un pregiudizio importante e un nesso di causalità tra le importazioni e il pregiudizio. Poiché il metodo usato sovrastimava la sottoquotazione, la violazione incideva direttamente sull’accertamento del pregiudizio e del nesso causale.
Lo stesso errore incideva anche sui margini di pregiudizio. Il Tribunale osserva che il margine di pregiudizio è calcolato confrontando i prezzi all’importazione con i prezzi non pregiudizievoli dell’industria dell’Unione; di conseguenza, un errore nello stadio commerciale del confronto altera anche tale margine. Inoltre, quando la Commissione applica la regola del dazio inferiore, l’importo dei dazi antidumping e compensativi non può superare il margine di pregiudizio complessivo. Pertanto, un errore nel calcolo del margine di pregiudizio si riflette sulla legittimità dell’importo dei dazi definitivi.
Decisione e portata dell’annullamento
Il Tribunale conclude che la violazione dell’obbligo di confronto equo ha inciso in modo significativo:
- sul livello della sottoquotazione dei prezzi;
- sull’analisi del pregiudizio e del nesso di causalità;
- sui margini di pregiudizio;
- sull’importo totale cumulativo dei dazi antidumping e compensativi definitivi.
Per tali ragioni, la censura viene accolta e i regolamenti impugnati sono annullati in parte. L’annullamento riguarda i dazi antidumping e compensativi applicati ai produttori-esportatori elencati nel dispositivo, con una disciplina specifica per la Zhongce Rubber Group: il regolamento antisovvenzioni è annullato anche nella parte che la riguarda, mentre il regolamento antidumping è annullato per tutti i produttori-esportatori indicati nel dispositivo salvo la Zhongce Rubber Group.
Principi affermati
La sentenza conferma che:
- i produttori-esportatori possono agire direttamente contro regolamenti antidumping/antisovvenzioni quando tali atti non comportano misure di esecuzione nei loro confronti;
- il calcolo della sottoquotazione dei prezzi deve rispettare il requisito del confronto equo allo stesso stadio commerciale;
- se la Commissione considera, per l’industria dell’Unione, i prezzi di rivendita tramite organismi collegati includendo costi e margini di tali organismi, deve adottare un criterio coerente anche per i prezzi dei produttori-esportatori;
- un errore metodologico in questa fase può travolgere sia l’accertamento del pregiudizio sia la determinazione dei dazi definitivi.
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