Cassazione Civile, Ordinanza n. 33736/2023 del 04/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente della riscossione)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dall'ente previdenziale per crediti contributivi relativi a ruoli emessi nel 1998 e nel 1999 e rimasti insoluti. La Corte d'appello ha revocato il decreto, ritenendo applicabile la disciplina dell'annullamento/discarico automatico prevista dalla L. n. 228 del 2012 e dal D.M. 15 giugno 2015. Con il ricorso per cassazione l'ente previdenziale ha dedotto: (1) violazione della L. n. 228 del 2012, art. 1, commi 527, 528 e 529, e del D.lgs. n. 509 del 1994, artt. 1 e 2, sostenendo che il discarico automatico non sarebbe applicabile a una cassa privatizzata priva di finanziamento pubblico e che, comunque, la norma non potrebbe comportare l'azzeramento dei crediti; (2) illegittimità costituzionale della disciplina per contrasto con artt. 3, 38, 41 e 42 Cost., art. 1 Protocollo addizionale CEDU, art. 117 Cost. e art. 6 CEDU, per asserita ablazione senza indennizzo e discriminazione; (3) violazione del D.lgs. n. 112 del 1999, artt. 19 e 59, comma 4-ter, per il preteso inadempimento dell'agente di riscossione agli obblighi di rendicontazione e informazione, che avrebbe comportato la perdita del diritto al discarico; (4) violazione della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 527, e del D.M. 15 giugno 2015, per avere la Corte territoriale applicato indistintamente il regime di annullamento/discarico ai ruoli della cassa. La ricorrente ha quindi chiesto la cassazione della sentenza impugnata, mentre l'agente della riscossione ha resistito chiedendo il rigetto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati tutti i motivi. Ha confermato l'orientamento già consolidato secondo cui la disciplina della L. n. 228 del 2012, commi 527-529, si applica anche agli enti privatizzati che riscuotono mediante ruolo; l'annullamento/discarico riguarda il titolo esecutivo rappresentato dal ruolo e non estingue il credito sottostante, che resta azionabile con gli ordinari strumenti. La Corte ha inoltre escluso che la normativa integri un prelievo ablatorio senza indennizzo o una lesione degli artt. 3, 41, 42 Cost. e dell'art. 1 Prot. add. CEDU, e ha ritenuto non decisivo il dedotto inadempimento agli obblighi informativi, specie per ruoli formati prima del 30 settembre 1999, per i quali la perdita del diritto al discarico non è prevista. Le spese di legittimità sono state poste a carico della ricorrente.
Norme richiamate
L. n. 228 del 2012, art. 1, commi 527, 528 e 529
La disciplina di annullamento/discarico automatico si applica ai ruoli resi esecutivi sino al 31 dicembre 1999; l'effetto riguarda il ruolo come titolo esecutivo e la sua eliminazione dalle scritture contabili, non l'estinzione del credito sottostante.
D.lgs. n. 509 del 1994, artt. 1 e 2
La natura privatistica della cassa non impedisce l'applicazione della disciplina speciale sulla riscossione mediante ruolo, poiché l'ente svolge una funzione previdenziale di rilievo pubblico.
D.lgs. n. 112 del 1999, artt. 19 e 20
Per i ruoli soggetti a tale disciplina il discarico per inesigibilità presuppone il rispetto degli adempimenti previsti e può essere negato solo nei casi normativamente contemplati.
D.lgs. n. 112 del 1999, art. 59, comma 4-ter
Per i ruoli anteriori al 30 settembre 1999 l'obbligo di rendicontazione decorreva da un decreto attuativo mai emanato; l'eventuale omissione informativa non comporta, da sola, la perdita del diritto al discarico se la sanzione non è prevista dalla norma.
D.P.R. n. 43 del 1988, art. 32, comma 3
Nel previgente sistema del 'non riscosso come riscosso' il concessionario anticipava il gettito alla cassa, salvo recupero tramite discarico in caso di diligente ma infruttuosa riscossione.
D.P.R. n. 43 del 1988, artt. 75 e 77
Prevedevano il meccanismo del diritto al discarico nel sistema previgente, subordinato all'esito diligente dell'attività di riscossione.
D.lgs. n. 37 del 1999, art. 2
Ha contribuito alla transizione dal sistema del 'non riscosso come riscosso' al diverso modello di riversamento delle somme effettivamente riscosse.
D.lgs. n. 112 del 1999, art. 22
Nel nuovo sistema il concessionario/agente riversa all'ente creditore le somme effettivamente riscosse.
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 528
Per i crediti di importo superiore a 2.000 euro, l'agente deve comunicare l'esaurimento dell'attività di riscossione e, in presenza dei presupposti, le quote sono discaricate automaticamente senza che ciò estingua il credito.
D.M. 15 giugno 2015, artt. 1, 2 e 3
Dettano le modalità di trasmissione degli elenchi delle quote e disciplinano il discarico automatico e l'eliminazione dalle scritture contabili dell'ente creditore.
art. 3 Cost.
La disciplina è stata letta in chiave di ragionevolezza e proporzionalità, come intervento di riordino della riscossione e non come ablazione del credito.
art. 38 Cost.
La censura di incostituzionalità è stata ritenuta infondata poiché la normativa non sottrae risorse dovute in modo definitivo, ma incide sul solo titolo di riscossione.
art. 41 Cost.
Non emerge una lesione della libertà di iniziativa economica, poiché la regolazione riguarda il sistema di riscossione di crediti previdenziali.
art. 42 Cost.
L'eliminazione del ruolo dalle scritture contabili non è stata qualificata come espropriazione del credito.
art. 117 Cost.
La questione di legittimità in riferimento alla CEDU è stata esclusa, non ravvisandosi violazione convenzionale.
art. 1 Protocollo addizionale CEDU
Non vi è stata ritenuta una espropriazione senza indennizzo, perché l'annullamento concerne il ruolo e non il diritto di credito.
art. 6 CEDU
La disciplina non è stata considerata lesiva della parità delle armi o dell'affidamento processuale in modo irragionevole.
Massime di principio
- Quando la legge prevede l'annullamento o il discarico automatico dei ruoli anteriori a una certa data, l'effetto va riferito al titolo esecutivo e alla procedura di riscossione, non al credito sostanziale, salvo espresso divieto normativo.
- La disciplina speciale sulla riscossione mediante ruolo può applicarsi anche a enti privatizzati che svolgono funzioni previdenziali, se l'ordinamento consente loro di avvalersi di tale modalità di riscossione.
- L'eliminazione del credito dalle scritture contabili ha natura meramente contabile e non equivale, di per sé, a estinzione del diritto di credito.
- L'eventuale inadempimento agli obblighi di rendicontazione o informazione dell'agente della riscossione non comporta la perdita del diritto al discarico se la relativa sanzione non è espressamente prevista dalla disciplina applicabile.
- Nel sindacato di costituzionalità, una misura di riordino della riscossione è compatibile con i principi di ragionevolezza e proporzionalità quando persegue la razionalizzazione dei bilanci e non sopprime definitivamente il credito sostanziale.
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