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Sentenza

Sentenza del 06/03/2018 n. 939 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Chiarezza e motivazione degli atti - Cartella di pagamento per Imposta registro su atti giudiziari - Mancata allegazione sentenza - Illegittimità cartella - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato la cartella di pagamento relativa all'imposta di registro dovuta per un atto giudiziario, sostenendo che fosse priva di adeguata motivazione. La cartella indicava soltanto gli estremi dell'atto da registrare e l'importo richiesto, senza allegare la sentenza o fornire informazioni sufficienti a comprendere compiutamente il presupposto, il calcolo e la ragione della pretesa tributaria. Tale carenza avrebbe impedito al contribuente di esercitare pienamente e immediatamente il proprio diritto di difesa.

La decisione

La contestazione è stata accolta. È stata ritenuta illegittima la cartella di pagamento perché la mera indicazione degli estremi dell'atto giudiziario e della somma dovuta non soddisfa l'obbligo di motivazione previsto dall'art. 7 della legge n. 212/2000, applicabile anche alla riscossione dell'imposta di registro eseguita d'ufficio. L'atto avrebbe dovuto contenere elementi informativi sufficienti a rendere comprensibili al contribuente la pretesa tributaria e le modalità per contestarla, anche mediante l'allegazione della sentenza o la sua riproduzione essenziale.

Norme richiamate

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7

    Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione.

    L'obbligo di motivazione si applica anche alle cartelle relative all'imposta di registro su atti giudiziari. L'atto deve permettere al contribuente di individuare immediatamente il fondamento della pretesa, verificarne la correttezza e predisporre un'adeguata difesa. La sola indicazione degli estremi dell'atto e dell'importo richiesto non è sufficiente quando non consente tale verifica.

  • Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3

    Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2.

    La motivazione deve rendere conoscibili i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione amministrativa, contribuendo a garantire trasparenza e tutela del destinatario.

Massime di principio

  • Una cartella di pagamento deve contenere una motivazione concreta e comprensibile, non potendo limitarsi a indicare un codice, gli estremi dell'atto presupposto e l'importo richiesto.
  • Quando la pretesa tributaria deriva da una sentenza o da un altro atto non integralmente conosciuto dal contribuente, l'amministrazione deve allegarlo oppure riportarne il contenuto essenziale in modo sufficiente a consentire la verifica della pretesa.
  • La motivazione deve consentire al destinatario di comprendere il presupposto dell'imposta, i criteri di quantificazione e le ragioni dell'obbligo di pagamento; in mancanza, l'atto può essere contestato per violazione del diritto di difesa.
  • L'obbligo di motivazione può applicarsi anche agli atti di riscossione relativi a tributi liquidati o registrati d'ufficio, non soltanto agli avvisi di accertamento.
  • La valutazione concreta dipende dal contenuto complessivo della cartella: l'assenza materiale dell'allegato non determina necessariamente l'illegittimità se il suo contenuto è già integralmente riprodotto o comunque conoscibile, ma un mero rinvio formale normalmente non basta.

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