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Sentenza

Tribunale, Ordinanza T-645/20

Order of the General Court (Eighth Chamber) of 28 July 2021. — Dual Star Logistic SRL and Others v European Parliament and Council of the European Union. — Action for annulment – Road transport – Regulation (EU) 2020/1055 – Conditions relating to the requirement of establishment of undertakings – Return of vehicles to the operational centre in the Member State of origin within a maximum period of eight weeks – Professional association – Standing to bring proceedings – Act not of individual concern – Inadmissibility. — Case T-645/20

Giurisprudenza europea62020TO0645

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale dell’Unione europea ha respinto come irricevibile il ricorso di quattro imprese di trasporto rumene e della loro associazione professionale contro la disciplina sul ritorno dei veicoli al centro operativo ogni otto settimane. La Corte ha ritenuto che il regolamento impugnato sia un atto legislativo e che i ricorrenti non siano individualmente interessati in base alla giurisprudenza consolidata. Anche l’associazione UNTRR è stata esclusa per difetto dei requisiti richiesti alle associazioni per impugnare atti dell’Unione.

Ricorso di annullamento contro la regola del "ritorno dei veicoli" ogni otto settimane nel settore del trasporto stradale: la Corte verifica la legittimazione di imprese rumene e di un’associazione professionale e dichiara il ricorso irricevibile per difetto di legittimazione attiva.

La questione giuridica

Se le imprese ricorrenti e l’associazione professionale UNTRR fossero legittimate, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, ad agire per l’annullamento dell’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2020/1055, e in particolare: (i) se l’atto fosse un "atto regolamentare" o un atto legislativo; (ii) se le imprese fossero direttamente e individualmente interessate; (iii) se UNTRR potesse agire come associazione a tutela degli interessi collettivi dei membri o per un proprio interesse specifico.

Principio di diritto

Il Tribunale dichiara che il regolamento (UE) 2020/1055, adottato secondo la procedura legislativa ordinaria, è un atto legislativo e non un atto regolamentare ai fini dell’articolo 263, quarto comma, TFUE; pertanto, i ricorrenti potevano impugnarlo solo dimostrando di essere direttamente e individualmente interessati. Le imprese rumene non sono individualmente interessate, perché la misura si applica a una categoria aperta e indistinta di operatori del trasporto stradale ed esse non sono distinguibili da altri operatori per circostanze peculiari; neppure il preteso impatto economico più grave o il richiamo all’articolo 95 TFUE bastano a fondare la legittimazione. UNTRR non ha legittimazione: non beneficia di specifici diritti procedurali, i suoi membri non hanno standing individuale, e non risulta colpita in modo specifico nei propri interessi associativi. Il ricorso è quindi dichiarato irricevibile.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 91, paragrafo 1, TFUE
  • Articolo 289 TFUE
  • Articolo 294 TFUE
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Regolamento (UE) 2020/1055
  • Regolamento (CE) n. 1071/2009
  • Regolamento (CE) n. 1072/2009
  • Regolamento (UE) n. 1024/2012

Regola del ritorno dei veicoli ogni otto settimane nel trasporto stradale

Il Tribunale dell’Unione europea, con ordinanza del 28 luglio 2021 nella causa T-645/20, ha esaminato un ricorso per annullamento proposto da quattro imprese rumene di trasporto internazionale e dalla loro associazione professionale contro l’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2020/1055. La disposizione contestata modifica il regolamento (CE) n. 1071/2009 e impone, tra l’altro, che i veicoli utilizzati nel trasporto internazionale ritornino a uno dei centri operativi nello Stato membro di stabilimento almeno entro otto settimane dalla partenza.

Fatti e procedimento

Le ricorrenti sostenevano che la nuova disciplina incidesse in modo particolarmente grave sulle imprese dell’Europa orientale, in particolare su quelle rumene, le cui flotte operano abitualmente verso l’Europa centrale e occidentale e restano fuori dal territorio nazionale per periodi superiori a otto settimane. L’UNTRR, associazione nazionale degli autotrasportatori rumeni, affermava di rappresentare gli interessi del settore e di aver partecipato al dibattito istituzionale prima dell’adozione del regolamento.

Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno eccepito l’irricevibilità del ricorso ai sensi dell’articolo 130 del regolamento di procedura del Tribunale, sostenendo che nessuno dei ricorrenti avesse la legittimazione richiesta dall’articolo 263, quarto comma, TFUE. La Romania aveva inoltre chiesto di intervenire a sostegno delle ricorrenti, ma la domanda è rimasta senza oggetto a seguito della declaratoria di irricevibilità.

Quadro normativo richiamato

Il Tribunale richiama in particolare:

  • l’articolo 263, quarto comma, TFUE, in materia di ricorsi dei soggetti non privilegiati;
  • l’articolo 91, paragrafo 1, TFUE, e l’articolo 294 TFUE, che fondano l’adozione del regolamento impugnato mediante procedura legislativa ordinaria;
  • l’articolo 289 TFUE, per qualificare l’atto come legislativo;
  • l’articolo 47 della Carta, che non altera il sistema dei rimedi giurisdizionali previsto dai Trattati.

Sono inoltre menzionati il regolamento (UE) 2020/1055 e i regolamenti (CE) n. 1071/2009, n. 1072/2009 e (UE) n. 1024/2012.

Qualificazione dell’atto impugnato

Il Tribunale esclude anzitutto che la disposizione contestata sia un "atto regolamentare" ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE. Poiché il regolamento (UE) 2020/1055 è stato adottato secondo la procedura legislativa ordinaria, esso costituisce un atto legislativo. Ne deriva che i ricorrenti non possono avvalersi della via più ampia prevista per gli atti regolamentari, ma devono dimostrare di essere direttamente e individualmente interessati.

Mancanza di interesse individuale delle imprese ricorrenti

Il Tribunale applica il criterio tradizionale derivante da Plaumann e dalla successiva giurisprudenza: un soggetto è individualmente interessato solo se l’atto lo colpisce a causa di qualità peculiari o di circostanze che lo distinguono da tutti gli altri operatori in modo analogo al destinatario dell’atto.

Nel caso di specie, le imprese ricorrenti fanno parte di una categoria aperta di operatori del trasporto stradale stabiliti nell’Unione e, più specificamente, in Romania. La disposizione si applica in modo generale a tutte le imprese rientranti nel campo di applicazione del regolamento n. 1071/2009, senza prendere in considerazione la sede, il centro operativo o altre caratteristiche individuali. Il fatto che imprese rumene o dell’Europa orientale siano economicamente più colpite non è sufficiente a renderle individualmente interessate.

Il Tribunale respinge anche l’argomento secondo cui si tratterebbe di una "classe chiusa" di operatori dell’Europa orientale. Al momento dell’adozione del regolamento, il numero e l’identità degli operatori potenzialmente interessati non erano né fissi né determinabili in modo chiuso. Viene altresì escluso che il richiamo all’articolo 95 TFUE possa fondare una protezione specifica tale da distinguere le ricorrenti individualmente: nessuna disposizione imponeva alle istituzioni di tenere conto della situazione individuale di tali imprese.

Inammissibilità del ricorso delle imprese

Poiché il criterio dell’interesse individuale non è soddisfatto, il Tribunale non esamina neppure l’eventuale sussistenza dell’interesse diretto. Trattandosi di requisiti cumulativi, la mancanza di uno solo di essi è sufficiente a escludere la ricevibilità del ricorso delle imprese.

Legittimazione dell’associazione UNTRR

Quanto all’UNTRR, il Tribunale ricorda che un’associazione può proporre un ricorso per annullamento solo in tre ipotesi: quando una norma le attribuisce espressamente diritti procedurali; quando rappresenta membri legittimati ad agire; oppure quando è colpita nei propri interessi specifici, ad esempio nella sua posizione negoziale.

Nel caso concreto:

  • non esiste una norma dell’Unione che conferisca a UNTRR un autonomo diritto di impugnazione;
  • la partecipazione volontaria dell’associazione al processo di formazione dell’atto non le attribuisce standing;
  • i suoi membri non sono a loro volta individualmente e direttamente interessati;
  • non è dimostrato che l’UNTRR sia stata incisa in un interesse proprio o nella sua posizione negoziale.

La circostanza che l’associazione sia il principale interlocutore sociale del settore in Romania o che abbia presentato osservazioni alle istituzioni non è sufficiente.

Decisione e conseguenze accessorie

Il Tribunale accoglie le eccezioni di irricevibilità sollevate dal Parlamento e dal Consiglio e dichiara il ricorso irricevibile. Non è quindi necessario pronunciarsi sulla domanda di intervento della Romania. Le spese vengono poste a carico delle ricorrenti, che restano inoltre tenute a sopportare quelle sostenute dal Parlamento e dal Consiglio, con la disciplina specifica relativa ai costi connessi alla domanda di intervento.

Principi affermati

La pronuncia ribadisce che:

  • un regolamento adottato con procedura legislativa ordinaria è un atto legislativo, non un atto regolamentare, ai fini dell’articolo 263, quarto comma, TFUE;
  • per impugnare atti legislativi, i soggetti non privilegiati devono dimostrare la diretta e individuale incidenza;
  • un impatto economico più intenso su un gruppo di operatori non basta a integrare l’interesse individuale;
  • un’associazione professionale può agire solo se beneficia di diritti procedurali specifici, se rappresenta membri legittimati o se è incisa nei propri interessi specifici.

Come è indicizzato

Materietrasporto stradalelegittimazione ad agireirricevibilità del ricorsoassociazioni professionalidiritto istituzionale ue

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