Corte di giustizia, Sentenza C-262/21
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 2 agosto 2021. — A contro B. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein oikeus. — Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale – Regolamento (CE) n. 2201/2003 – Ambito di applicazione – Articolo 2, punto 11 – Nozione di “trasferimento illecito o mancato ritorno [illecito] del minore” – Convenzione dell’Aia del 25 ottobre 1980 – Domanda di ritorno di un minore in tenera età di cui i genitori hanno l’affidamento condiviso – Cittadini di paesi terzi – Trasferimento del minore e della madre verso lo Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale a norma del regolamento (UE) n. 604/2013 (Dublino III). — Causa C-262/21 PPU
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito i rapporti tra regolamento Bruxelles II bis, Convenzione dell’Aia e regolamento Dublino III in una controversia relativa al ritorno di un minore trasferito insieme alla madre. Ha escluso che il trasferimento e la successiva permanenza nello Stato membro di destinazione possano essere qualificati come sottrazione internazionale quando avvengono in esecuzione di una decisione Dublino III poi annullata, senza ripresa in carico o titolo di soggiorno nello Stato di origine. Di conseguenza, non occorre esaminare i motivi di rifiuto del ritorno invocati nelle questioni successive.
Trasferimento di un minore in esecuzione di una decisione Dublino III: esclusione della nozione di trasferimento illecito o mancato ritorno illecito ai sensi del regolamento Bruxelles II bis
La questione giuridica
Se la nozione di "trasferimento illecito o mancato ritorno illecito" di cui all’articolo 2, punto 11, del regolamento n. 2201/2003 comprenda la situazione in cui un genitore trasferisce il minore, senza il consenso dell’altro genitore, in uno Stato membro diverso da quello di residenza abituale in esecuzione di una decisione di trasferimento adottata ai sensi del regolamento Dublino III e permane in quello Stato dopo l’annullamento della decisione, in assenza di una decisione di ripresa in carico o di autorizzazione al soggiorno nello Stato di origine.
Principio di diritto
Non integra un trasferimento illecito né un mancato ritorno illecito, ai sensi dell’articolo 2, punto 11, del regolamento Bruxelles II bis, il fatto che un genitore porti il figlio in un altro Stato membro in esecuzione di una decisione di trasferimento adottata sulla base del regolamento Dublino III e vi rimanga dopo l’annullamento di tale decisione, quando non sia intervenuta una decisione di ripresa in carico da parte dello Stato di origine né un’autorizzazione al soggiorno: in tal caso il trasferimento e la permanenza derivano da una decisione esecutiva e dalla situazione amministrativa del minore, non da un comportamento illecito del genitore.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CE) n. 2201/2003
- Articolo 1 del regolamento (CE) n. 2201/2003
- Articolo 2, punto 7, del regolamento (CE) n. 2201/2003
- Articolo 2, punto 11, del regolamento (CE) n. 2201/2003
- Articolo 11, paragrafi 1 e 4, del regolamento (CE) n. 2201/2003
- Regolamento (UE) n. 604/2013
- Articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 604/2013
- Articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 604/2013
- Articolo 29, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 604/2013
- Convenzione dell’Aia del 25 ottobre 1980
- Articolo 1 della Convenzione dell’Aia del 25 ottobre 1980
- Articolo 13, primo comma, lettera b), della Convenzione dell’Aia del 25 ottobre 1980
- Articolo 20 della Convenzione dell’Aia del 25 ottobre 1980
- Articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Trasferimento di un minore in esecuzione di una decisione Dublino III: esclusione della sottrazione internazionale
La pronuncia, resa in procedimento pregiudiziale d’urgenza, riguarda un minore trasferito dalla Svezia alla Finlandia insieme alla madre in esecuzione di una decisione di trasferimento adottata nell’ambito del regolamento Dublino III. Il Korkein oikeus (Corte suprema finlandese) chiedeva se tale situazione potesse essere qualificata, ai sensi del regolamento Bruxelles II bis e della Convenzione dell’Aia del 1980, come trasferimento illecito o mancato ritorno illecito del minore.
Fatti e procedimento principale
I genitori, cittadini di un paese terzo, avevano vissuto in Finlandia e poi si erano trasferiti in Svezia, dove era nato il figlio. Successivamente le autorità svedesi hanno disposto il trasferimento della madre e del minore in Finlandia in applicazione del regolamento Dublino III, ritenendo competente la Finlandia per l’esame della domanda di protezione internazionale. La madre ha eseguito il trasferimento il 24 novembre 2020. Dopo l’annullamento della decisione svedese da parte del giudice nazionale, il padre ha chiesto alle autorità finlandesi il ritorno immediato del minore in Svezia sulla base della Convenzione dell’Aia.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio domandava, in sostanza:
- se il trasferimento del minore in esecuzione di una decisione Dublino III potesse costituire trasferimento illecito;
- se la permanenza successiva nello Stato di destinazione, dopo l’annullamento della decisione, potesse costituire mancato ritorno illecito;
- e, solo in caso di risposta positiva, se operassero i motivi di rifiuto previsti dall’articolo 13, lettera b), e dall’articolo 20 della Convenzione dell’Aia, in combinato disposto con l’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento Bruxelles II bis e con l’articolo 24 della Carta.
Quadro normativo rilevante
La Corte richiama:
- il regolamento n. 2201/2003 (Bruxelles II bis), in particolare l’articolo 1 sulla responsabilità genitoriale, l’articolo 2, punto 11, sulla nozione di trasferimento illecito o mancato ritorno illecito, e l’articolo 11, paragrafi 1 e 4, sul ritorno del minore;
- il regolamento n. 604/2013 (Dublino III), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1, sull’interesse superiore del minore, l’articolo 12, paragrafo 3, sui criteri di competenza e l’articolo 29, paragrafi 1 e 3, sul trasferimento e sulla ripresa in carico;
- la Convenzione dell’Aia del 25 ottobre 1980, in particolare gli articoli 1, 13 e 20;
- l’articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Ragionamento della Corte
La Corte osserva innanzitutto che la domanda di ritorno proposta dal padre rientra nella materia della responsabilità genitoriale e dunque nell’ambito di applicazione del regolamento Bruxelles II bis. Tuttavia, la qualificazione di trasferimento illecito richiede, secondo l’articolo 2, punto 11, due condizioni cumulative: la violazione dei diritti di affidamento secondo la legge dello Stato di residenza abituale e l’effettivo esercizio di tali diritti.
Nel caso di specie, il trasferimento verso la Finlandia è avvenuto in esecuzione di una decisione di trasferimento che era esecutiva al momento dell’adempimento e non era stata né sospesa né annullata. Per la Corte, il comportamento della madre non può quindi essere considerato illecito: il trasferimento è la conseguenza giuridica di una decisione vincolante, non un atto unilaterale contrario ai diritti di affidamento dell’altro genitore.
Lo stesso vale per la permanenza successiva in Finlandia dopo l’annullamento della decisione, poiché il minore e la madre non erano stati oggetto di una decisione di ripresa in carico da parte dello Stato di origine e non erano autorizzati a soggiornarvi. Anche il mancato ritorno deriva, secondo la Corte, dalla situazione amministrativa creata da decisioni esecutive dello Stato membro di origine, non da un comportamento illecito del genitore.
La Corte aggiunge che un’interpretazione contraria imporrebbe al richiedente protezione internazionale di non ottemperare alla decisione di trasferimento per timore di incorrere in una qualificazione di illiceità ai sensi del diritto della famiglia dell’Unione, con pregiudizio per la certezza del diritto e per gli obiettivi del regolamento Dublino III.
Decisione
La Corte risponde alle prime due questioni dichiarando che la situazione descritta non può costituire un trasferimento illecito o un mancato ritorno illecito ai sensi dell’articolo 2, punto 11, del regolamento Bruxelles II bis. Di conseguenza, non occorre esaminare le questioni dalla terza alla quinta, che vertevano sui motivi di rifiuto del ritorno e sulle misure di protezione del minore.
Principio affermato
Quando il trasferimento di un minore avviene in esecuzione di una decisione adottata ai sensi del regolamento Dublino III, e la successiva permanenza nello Stato di destinazione deriva dall’assenza di una ripresa in carico o di un titolo di soggiorno nello Stato di origine, non si è in presenza di sottrazione internazionale ai sensi del regolamento Bruxelles II bis. Il ritorno del minore non può quindi essere richiesto sulla base della Convenzione dell’Aia come se si trattasse di un trasferimento illecito compiuto da un genitore contro la volontà dell’altro.
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