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Sentenza

Tribunale, Ordinanza T-249/21

Order of the President of the General Court of 28 July 2021. — SN v European Parliament. — Interim measures – Member of the European Parliament – Recovery of allowances paid by way of reimbursement of parliamentary assistance expenses – Application for suspension of operation of a measure – Failure to comply with procedural requirements – Inadmissibility – No urgency. — Case T-249/21 R

Giurisprudenza europea62021TO0249

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Presidente del Tribunale ha respinto la richiesta di sospensione presentata da un’ex deputata europea contro una decisione di recupero di spese di assistenza parlamentare e contro la relativa nota di addebito. La domanda è stata ritenuta inammissibile perché non esponeva in modo sufficiente il fumus boni iuris e non era autosufficiente. In ogni caso, non era provata l’urgenza, trattandosi di un pregiudizio esclusivamente finanziario e non supportato da documentazione idonea.

Domanda di sospensione dell’esecuzione di una decisione del Parlamento europeo e della relativa nota di addebito per recupero di somme versate a titolo di assistenza parlamentare: inammissibilità per difetto di autosufficienza dell’istanza e, comunque, assenza di urgenza.

La questione giuridica

Se la domanda di provvedimenti provvisori ex articoli 278 e 279 TFUE fosse ammissibile, in particolare per il rispetto degli oneri di motivazione e autosufficienza previsti dall’articolo 156 del regolamento di procedura, e se fosse dimostrata l’urgenza in ragione del preteso pregiudizio finanziario derivante dal recupero di EUR 196.199,84 e dalla nota di addebito collegata.

Principio di diritto

Una domanda di sospensione dell’esecuzione dev’essere autosufficiente e contenere in modo chiaro e coerente tutti gli elementi di fatto e di diritto necessari a dimostrare, almeno in via sommaria, un fumus boni iuris e l’eventuale bilanciamento degli interessi; un rinvio generico al ricorso principale non basta. Inoltre, il solo pregiudizio patrimoniale derivante dal pagamento richiesto non integra di regola un’urgenza, salvo prova concreta e documentata di un rischio serio e irreparabile, quale il pericolo per la sopravvivenza finanziaria del richiedente. Nel caso di specie, la domanda è stata respinta perché non rispettava i requisiti formali dell’articolo 156 del regolamento di procedura e, in ogni caso, non era dimostrata l’urgenza; la nota di addebito del Parlamento, per come formulata, non costituiva inoltre un titolo esecutivo ai sensi dell’articolo 299 TFUE.

Norme richiamate

  • Articoli 278 e 279 TFUE
  • Articolo 256, paragrafo 1, TFUE
  • Articolo 156 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 299 TFUE
  • Articolo 100, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046
  • Decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo del 19 maggio e 9 luglio 2008 recante misure di esecuzione per lo statuto dei deputati al Parlamento europeo
  • Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046

Recupero di somme per assistenza parlamentare: sospensione dell’esecuzione e inammissibilità della domanda cautelare

La pronuncia riguarda un procedimento incidentale di misure provvisorie davanti al Presidente del Tribunale, proposto da un’ex membro del Parlamento europeo contro una decisione di recupero di somme indebitamente versate a titolo di assistenza parlamentare e contro la conseguente nota di addebito. La questione centrale concerne sia l’ammissibilità formale della domanda sia la sussistenza dell’urgenza richiesta per sospendere l’esecuzione degli atti impugnati.

Fatti e svolgimento del procedimento

La ricorrente, SN, è stata membro del Parlamento europeo tra il 2014 e il 2019. Su sua richiesta, il Parlamento aveva assunto un assistente parlamentare nel maggio 2016; il contratto era poi cessato nel novembre 2018. Dopo una relazione OLAF del marzo 2019, il Parlamento avviava una procedura di recupero ai sensi dell’articolo 68 della decisione del 2008 sulle misure di esecuzione dello statuto dei deputati. Nel dicembre 2020 il Segretario generale del Parlamento adottava la decisione contestata, con cui stabiliva che EUR 196.199,84 erano stati indebitamente versati all’assistente e dovevano essere recuperati. Il 15 gennaio 2021 veniva emessa la nota di addebito con termine di pagamento al 11 marzo 2021. La decisione e la nota di addebito sono state notificate alla ricorrente nel gennaio e marzo 2021. La ricorrente proponeva poi ricorso di annullamento e, separatamente, domanda di provvedimenti provvisori per ottenerne la sospensione.

Questioni esaminate dal Presidente del Tribunale

Il giudice delle misure provvisorie ha esaminato:

  • se la domanda rispettasse i requisiti dell’articolo 156 del regolamento di procedura, in particolare l’indicazione del fumus boni iuris;
  • se la domanda fosse autosufficiente o dipendesse in modo inammissibile dal ricorso principale;
  • se fosse provata l’urgenza, cioè il rischio di un danno grave e irreparabile;
  • se la nota di addebito potesse considerarsi, di per sé, un atto esecutivo tale da rendere attuale il pregiudizio lamentato.

Normativa rilevante e quadro processuale

La pronuncia richiama in particolare:

  • gli articoli 278 e 279 TFUE, letti con l’articolo 256, paragrafo 1, TFUE, che consentono al giudice dell’Unione di ordinare la sospensione dell’esecuzione o altre misure provvisorie;
  • l’articolo 156 del regolamento di procedura del Tribunale, che impone alla domanda cautelare di indicare l’oggetto della controversia, l’urgenza e i motivi di fatto e di diritto che giustificano la misura;
  • l’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura, che esige una domanda presentata con atto separato e sufficientemente motivata;
  • l’articolo 299 TFUE, relativo al titolo esecutivo di taluni atti delle istituzioni;
  • l’articolo 100, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, richiamato nella nota di addebito quale base per eventuali successive misure di recupero.

Ragionamento sulla ricevibilità e sull’autosufficienza della domanda

Il Presidente del Tribunale ricorda che la domanda di misure provvisorie deve essere autosufficiente: il giudice deve poter decidere senza dover ricercare altrove gli elementi essenziali di fatto e di diritto. Un semplice rinvio al ricorso principale, anche se accompagnato da allegati, non supplisce alla mancanza di una motivazione adeguata nella domanda cautelare stessa. Nel caso concreto, la ricorrente non esponeva alcun argomento relativo al fumus boni iuris né al bilanciamento degli interessi. La motivazione era definita estremamente laconica e non consentiva di valutare, anche solo in via sommaria, la fondatezza dei motivi di annullamento dedotti nel merito. Inoltre, la domanda non indicava le disposizioni di diritto dell’Unione asseritamente violate, né spiegava il nesso causale tra tali violazioni e il danno lamentato. Il Presidente osserva che non spetta al giudice cercare, al posto della parte, elementi utili nel ricorso principale o nei suoi allegati. Da ciò deriva l’inammissibilità della domanda cautelare, poiché la carenza di motivazione impediva persino di comprendere con precisione la natura delle misure richieste.

Valutazione dell’urgenza e del danno allegato

Pur avendo già rilevato l’inammissibilità, il Presidente del Tribunale esamina anche l’urgenza. La ricorrente sosteneva che l’importo richiesto superava di molto il suo reddito annuale attuale come insegnante di scuola secondaria e che il pagamento immediato avrebbe compromesso irreparabilmente le sue prospettive future. La Corte osserva tuttavia che tali affermazioni non erano supportate da prove documentali sufficienti e non consentivano di ricostruire in modo attendibile la situazione finanziaria complessiva della richiedente. Il danno dedotto era, in ogni caso, di natura puramente patrimoniale; secondo la giurisprudenza richiamata, un danno finanziario è di regola riparabile mediante compensazione successiva, salvo circostanze eccezionali. Per ottenere la sospensione in tali ipotesi occorrono dati specifici, precisi e documentati idonei a dimostrare che il pagamento metterebbe in pericolo la viabilità finanziaria del richiedente o la sua capacità di far fronte alle esigenze essenziali. Nel caso di specie, tali elementi mancavano. La domanda è stata quindi respinta anche per difetto di urgenza.

Nota di addebito e assenza di titolo esecutivo immediato

Un ulteriore passaggio riguarda la natura della nota di addebito. Il Presidente rileva che essa si limitava a indicare l’importo da rimborsare, il termine di pagamento e le condizioni di versamento, rinviando a eventuali future misure di recupero. Di conseguenza, non poteva essere qualificata, di per sé, come documento esecutivo ai sensi dell’articolo 299 TFUE. La pronuncia sottolinea inoltre che il Parlamento europeo non dispone, a differenza di altre istituzioni, del potere di adottare direttamente decisioni esecutive con obblighi pecuniari ai sensi dell’articolo 299 TFUE; per ottenere l’esecuzione coattiva deve agire attraverso i competenti giudici nazionali. Ne consegue che, in assenza di prova che fossero già stati avviati procedimenti nazionali di recupero, la domanda appariva anche prematura sotto il profilo dell’urgenza.

Dispositivo e principio affermato

La domanda di misure provvisorie è stata respinta integralmente. Le spese sono state riservate. La pronuncia conferma che il procedimento cautelare dinanzi al Tribunale esige una domanda completa, autonoma e supportata da elementi concreti: la mancanza di una motivazione sufficiente sul fumus boni iuris comporta l’inammissibilità, mentre il solo pregiudizio economico non basta a dimostrare l’urgenza se non è provato un rischio grave e irreparabile con documentazione precisa.

Come è indicizzato

Materiemisure provvisorierecupero di somme indebitamente versateassistenza parlamentareesecuzione forzata di crediti dell'unionecontrollo di ammissibilità degli atti processuali

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