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Sentenza

Tribunale, Ordinanza T-189/21

Order of the President of the General Court of 22 July 2021. — Aloe Vera of Europe BV v European Commission. — Interim measures – Regulation (EC) No 1925/2006 – Substances prohibited, restricted or under Community scrutiny – Regulation (EU) 2021/468 – Prohibition of preparations from the leaf of Aloe species containing hydroxyanthracene derivatives – Application for suspension of operation of a measure – No urgency. — Case T-189/21 R

Giurisprudenza europea62021TO0189

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Presidente del Tribunale ha respinto la domanda di sospensione dell’esecuzione del regolamento (UE) 2021/468, che inserisce nell’allegato III del regolamento n. 1925/2006 alcune sostanze derivate dall’Aloe e vieta le preparazioni di foglie di specie di Aloe contenenti HADs. La decisione si fonda esclusivamente sulla mancanza di urgenza: il ricorrente non ha fornito prova sufficiente di un danno grave e irreparabile imminente. Il Tribunale ha inoltre rilevato che il ricorrente operava in un settore regolato, avrebbe potuto anticipare il rischio normativo e non ha dimostrato adeguatamente la propria situazione finanziaria né quella del gruppo controllante.

Misura cautelare contro il regolamento di esecuzione (UE) 2021/468: sospensione respinta per difetto di urgenza, in assenza di prova di un danno grave e irreparabile per il ricorrente.

La questione giuridica

Se, ai fini della sospensione dell’esecuzione del regolamento (UE) 2021/468, il ricorrente avesse dimostrato l’urgenza, ossia il rischio di subire, prima della decisione nel merito, un danno grave e irreparabile derivante dal divieto di talune preparazioni di foglie di Aloe contenenti derivati idrossiantracenici (HADs); in particolare se la perdita di fatturato, il rischio di insolvenza, la perdita di posti di lavoro e la difficoltà di riavvio dell’attività fossero sufficientemente provati e imputabili al ricorrente.

Principio di diritto

La sospensione dell’esecuzione di un atto dell’Unione può essere concessa solo in presenza cumulativa di fumus boni iuris e urgenza; se il richiedente non prova, con elementi specifici, precisi e documentati, che l’atto gli causerà imminentemente un danno grave e irreparabile prima della decisione nel merito, l’istanza va respinta. Nel caso di specie, il Tribunale ha negato la sospensione perché Aloe Vera of Europe BV non ha dimostrato che il regolamento contestato compromettesse la sua sopravvivenza economica con prove adeguate, non poteva fondarsi su asserzioni generiche circa il gruppo di appartenenza, operava in un settore fortemente regolato e avrebbe potuto adottare per tempo misure di diversificazione e di mitigazione del rischio; inoltre, i pregiudizi relativi ai lavoratori e ai distributori riguardavano terzi e non potevano fondare l’urgenza in capo al ricorrente.

Norme richiamate

  • Articolo 278 TFUE
  • Articolo 279 TFUE
  • Articolo 256 TFUE
  • Articolo 156 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Regolamento (CE) n. 1925/2006
  • Articolo 8 del regolamento (CE) n. 1925/2006
  • Articolo 8, paragrafo 2, lettera a), punti i) e ii), del regolamento (CE) n. 1925/2006
  • Allegato III del regolamento (CE) n. 1925/2006
  • Regolamento (UE) 2021/468
  • Regolamento (CE) n. 178/2002
  • Articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 178/2002

Misura cautelare contro il regolamento (UE) 2021/468

Il Presidente del Tribunale si pronuncia su un’istanza di sospensione dell’esecuzione proposta da Aloe Vera of Europe BV nell’ambito di un ricorso di annullamento contro il regolamento (UE) 2021/468. La controversia riguarda il divieto di talune sostanze e preparazioni di Aloe contenenti derivati idrossiantracenici (HADs), adottato nel quadro della disciplina UE sugli additivi e sostanze nelle derrate alimentari.

Fatti e contesto normativo

Il ricorrente produce gel di Aloe vera con residui di HADs ed è parte di un gruppo societario controllato da Aloe Vera of America, Inc. La misura impugnata è stata adottata dopo una sequenza di valutazioni scientifiche dell’EFSA: prima la relazione del 2013 sugli HADs e, poi, il parere del 22 novembre 2017 pubblicato nel gennaio 2018, che aveva evidenziato profili di genotossicità e carcinogenicità di alcune sostanze correlate (aloe-emodina, emodina e dantrone), nonché di estratti di Aloe.

La Commissione aveva avviato consultazioni tecniche e procedure di comitologia nel 2018-2020, con consultazione pubblica e parere favorevole del comitato competente, fino all’adozione del regolamento contestato il 18 marzo 2021. Quest’ultimo modifica l’allegato III del regolamento n. 1925/2006 inserendovi aloe-emodina, emodina, dantrone e le preparazioni da foglie di specie di Aloe contenenti HADs.

Domanda cautelare e conclusioni delle parti

Aloe Vera of Europe BV chiedeva la sospensione dell’efficacia della norma per nove mesi, sostenendo che il divieto avrebbe causato la perdita di almeno l’80% del fatturato, l’insolvenza e la chiusura dell’attività, con effetti a catena su dipendenti e distributori nell’Unione. La Commissione si opponeva, chiedendo il rigetto dell’istanza e la riserva delle spese.

Quadro giuridico applicato

Il Presidente richiama la disciplina generale delle misure provvisorie:

  • articoli 278 e 279 TFUE, letti con l’articolo 256, paragrafo 1, TFUE;
  • articolo 156 del regolamento di procedura del Tribunale.

Ricorda che i ricorsi non hanno effetto sospensivo e che la sospensione è eccezionale. La concessione delle misure provvisorie richiede condizioni cumulative: fumus boni iuris, urgenza e, se necessario, bilanciamento degli interessi. Nel caso concreto, il giudice decide di esaminare anzitutto l’urgenza.

Il merito della regolazione sostanziale attiene inoltre a:

  • regolamento (CE) n. 1925/2006, in particolare articolo 8 e allegato III;
  • regolamento (CE) n. 178/2002, articolo 6, paragrafo 3, sul ruolo della valutazione del rischio e della gestione del rischio.

Ragionamento sulla nozione di urgenza

Il Tribunale ricorda che l’urgenza sussiste solo se, senza la misura provvisoria, il richiedente subirebbe un danno grave e irreparabile prima della decisione nel merito. Poiché il danno allegato era essenzialmente economico, il ricorrente doveva dimostrare, con documentazione precisa e completa, che il provvedimento avrebbe messo in pericolo la sua stessa esistenza economica, tenendo conto anche della forza finanziaria del gruppo di appartenenza.

Il Tribunale rileva però che:

  • il ricorrente non ha prodotto elementi sufficienti sulla situazione finanziaria propria e del gruppo controllante;
  • le affermazioni sulla mancata capacità del gruppo di sostenerlo erano non documentate;
  • il regolamento contestato non vieta tutti i prodotti a base di Aloe, ma solo le preparazioni di foglie di specie di Aloe contenenti HADs;
  • il ricorrente aveva comunque un motivo oggettivo per fare affidamento temporaneo sul gruppo, dovendo completare le ricerche per adeguarsi alla normativa.

Settore fortemente regolato e mancanza di diligenza

Il Tribunale pone particolare enfasi sul fatto che il ricorrente operava in un settore fortemente regolato. In tale contesto, un operatore diligente deve anticipare il rischio di misure restrittive collegate alla tutela della salute pubblica e adottare per tempo strategie di diversificazione o di mitigazione.

Il giudice osserva che il ricorrente seguiva i lavori preparatori sin dal parere EFSA del gennaio 2018, il quale segnalava con chiarezza i gravi effetti nocivi delle sostanze. Pertanto, avrebbe potuto prevedere che la Commissione adottasse una misura restrittiva. Il fatto che la società abbia continuato a investire nei prodotti a base di Aloe vera nel 2018, 2019 e 2020 e abbia avviato tardi il processo di adeguamento è considerato indice di mancanza di diligenza, incompatibile con il riconoscimento dell’urgenza.

Il Tribunale precisa anche che una dichiarazione di un singolo membro della Commissione non vincola il Collegio, alla luce del principio di collegialità ex articolo 250 TFUE.

Danno ai dipendenti e ai distributori

Il ricorrente sosteneva infine che il divieto avrebbe provocato la perdita di numerosi posti di lavoro e difficoltà irreparabili nel riavvio dell’attività. Il Tribunale riconosce che, in astratto, la perdita di una forza lavoro qualificata può costituire un danno rilevante; tuttavia, nel caso concreto, il ricorrente risultava aver impiegato in media solo tre persone negli anni 2017-2019. I danni prospettati per 300 dipendenti nei Paesi Bassi, 500 dipendenti in altri Stati membri e 100.000 distributori riguardavano soggetti terzi, non il ricorrente, e quindi non potevano fondare l’urgenza, ma solo eventualmente essere considerati nel bilanciamento degli interessi.

Decisione e dispositivo

Poiché l’urgenza non era dimostrata, il Presidente del Tribunale respinge la domanda di misure provvisorie senza esaminare il fumus boni iuris né procedere al bilanciamento degli interessi. Le spese sono riservate.

Principio affermato

La pronuncia ribadisce che l’urgenza, nelle misure provvisorie dinanzi al giudice dell’Unione, deve essere dimostrata dal richiedente con prova rigorosa e documentata, soprattutto quando il danno invocato è economico e l’operatore agisce in un settore regolato. Il rischio di perdita di fatturato o di riorganizzazione dell’attività non basta, di per sé, se il richiedente non prova che la misura impugnata minacci la sua sopravvivenza e non dimostra di aver adottato tempestivamente misure prudenti per fronteggiare un rischio normativo prevedibile.

Come è indicizzato

Materiemisure provvisoriesicurezza alimentareintegratori alimentaridiritto farmaceutico e fitosanitarioregolazione dei prodotti botanici

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