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Sentenza

Tribunale, Ordinanza T-130/21

Ordinanza del presidente del Tribunale del 22 luglio 2021. — CCPL - Consorzio Cooperative di Produzione e Lavoro SC e a. contro Commissione europea. — Procedimento sommario – Concorrenza – Intese – Mercato degli imballaggi alimentari per vendita al dettaglio – Decisione con cui vengono inflitte ammende – Garanzia finanziaria – Orientamenti del 2006 per il calcolo dell’importo delle ammende – Capacità contributiva – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Insussistenza del fumus boni iuris. — Causa T-130/21 R

Giurisprudenza europea62021TO0130

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Presidente del Tribunale respinge la richiesta di CCPL e delle società del gruppo di sospendere l’esecuzione della decisione della Commissione sulle ammende nel caso degli imballaggi alimentari per vendita al dettaglio. La domanda cautelare viene rigettata perché la censura principale, fondata sull’asserita violazione dell’obbligo di motivazione in materia di capacità contributiva, non appare prima facie seriamente fondata. Il Tribunale rileva che la Commissione ha illustrato in modo sufficiente le ragioni del rigetto della riduzione dell’ammenda e che le contestazioni delle ricorrenti riguardano in realtà il merito della valutazione.

Sospensione dell’esecuzione di una decisione della Commissione in materia di ammende antitrust: il Tribunale respinge la domanda cautelare per assenza, prima facie, di fumus boni iuris sulla dedotta violazione dell’obbligo di motivazione relativo alla capacità contributiva.

La questione giuridica

Se, ai fini della sospensione dell’esecuzione della decisione C(2020) 8940 final, la Commissione avesse prima facie violato l’articolo 296 TFUE per avere motivato solo in parte il rigetto della domanda di riduzione dell’ammenda per incapacità contributiva ai sensi del paragrafo 35 degli orientamenti del 2006, e quindi se sussistesse un fumus boni iuris sufficiente per concedere la misura provvisoria.

Principio di diritto

La domanda di sospensione dell’esecuzione di una decisione della Commissione che impone ammende antitrust deve essere respinta quando, prima facie, la censura formulata contro l’atto riguarda non la mancanza di motivazione ai sensi dell’articolo 296 TFUE, ma la mera contestazione della fondatezza della motivazione. La Commissione ha adempiuto all’obbligo di motivazione se ha esposto in modo chiaro gli elementi economico-finanziari considerati per escludere l’incapacità contributiva; eventuali errori nella valutazione di tali elementi attengono al merito e non al difetto di motivazione. In assenza di un fumus boni iuris particolarmente serio, non occorre esaminare urgenza e bilanciamento degli interessi.

Norme richiamate

  • Articolo 278 TFUE
  • Articolo 279 TFUE
  • Articolo 256, paragrafo 1, TFUE
  • Articolo 296 TFUE
  • Articolo 101 TFUE
  • Articolo 53 dell’accordo SEE
  • Regolamento (CE) n. 1/2003
  • Articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003
  • Articolo 18, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1/2003
  • Orientamenti del 2006 per il calcolo dell’importo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003
  • Articolo 108 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046

Sospensione dell’esecuzione di ammende antitrust per asserito difetto di motivazione sulla capacità contributiva

La pronuncia è un’ordinanza del Presidente del Tribunale in sede di procedimento sommario, proposta da società del gruppo CCPL contro la Commissione europea. La domanda riguarda la sospensione dell’esecuzione della decisione C(2020) 8940 final, con cui la Commissione ha sostituito e rideterminato le ammende inflitte nel procedimento antitrust relativo al mercato degli imballaggi alimentari per vendita al dettaglio.

Fatti e precedente contenzioso

Le ricorrenti fanno parte del gruppo CCPL, attivo nel settore degli imballaggi alimentari. Nel 2015 la Commissione aveva accertato, con decisione adottata ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE, la partecipazione di varie imprese a cinque infrazioni distinte e aveva inflitto ammende per complessivi EUR 33 694 000. In quell’occasione la Commissione aveva già applicato una riduzione del 25% in ragione della capacità contributiva, ai sensi del paragrafo 35 degli orientamenti del 2006.

Con ordinanza cautelare del 15 dicembre 2015 era stata sospesa l’esecuzione dell’obbligo di prestare garanzia bancaria, a condizione che fossero effettuati versamenti provvisori e trasmessi periodicamente aggiornamenti sul piano di ristrutturazione. In seguito, il Tribunale, con sentenza dell’11 luglio 2019, ha annullato parzialmente la decisione del 2015 per insufficienza di motivazione proprio sulla determinazione della riduzione legata all’incapacità contributiva.

Dopo tale sentenza, la Commissione ha adottato la decisione del 2020, con cui ha riesaminato la situazione economico-finanziaria delle ricorrenti e ha concluso che non ricorrevano i presupposti del paragrafo 35 degli orientamenti del 2006. Le ammende sono state quindi fissate in EUR 9 441 000. La decisione prevedeva che, in caso di ricorso, le somme dovessero essere garantite o pagate provvisoriamente, secondo l’articolo 108 del regolamento finanziario 2018/1046.

Domanda cautelare e posizione delle parti

Le ricorrenti hanno adito il Tribunale per chiedere la sospensione dell’esecuzione della decisione del 2020 nella parte in cui imponeva la costituzione di una garanzia finanziaria o il pagamento provvisorio dell’ammenda per evitare la riscossione immediata.

Esse hanno sostenuto che la Commissione non avrebbe tenuto adeguatamente conto della loro grave crisi finanziaria e del piano di ristrutturazione del gruppo, omologato dal Tribunale di Reggio Emilia. Hanno affermato che i dati di bilancio mostravano un forte peggioramento del fatturato, delle attività e del patrimonio netto, con indici di solvibilità deboli; di conseguenza, le ammende sarebbero state sproporzionate e la motivazione della Commissione contraddittoria e insufficiente.

La Commissione ha replicato che le condizioni per la riduzione dell’ammenda per incapacità contributiva devono essere interpretate restrittivamente e che non è obbligata a tener conto della situazione finanziaria deficitaria dell’impresa quando ciò finirebbe per attribuire un vantaggio competitivo indebito alle imprese meno efficienti. Ha inoltre sostenuto che la decisione del 2020 era adeguatamente motivata e che i dati raccolti dimostravano la disponibilità di liquidità sufficiente a far fronte alle ammende.

Quadro normativo richiamato

Il Presidente del Tribunale richiama, in particolare:

  • gli articoli 278 e 279 TFUE, relativi alla sospensione dell’esecuzione e ai provvedimenti provvisori;
  • l’articolo 256, paragrafo 1, TFUE e l’articolo 156 del regolamento di procedura del Tribunale;
  • l’articolo 296 TFUE sull’obbligo di motivazione;
  • l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE;
  • l’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, relativo alle ammende antitrust;
  • l’articolo 18, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1/2003, richiamato per le richieste di informazioni;
  • il paragrafo 35 degli orientamenti del 2006 sulla capacità contributiva;
  • l’articolo 108 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 sulle modalità di pagamento o garanzia in caso di ricorso.

Ragionamento del Tribunale sul fumus boni iuris

Il Tribunale ribadisce che la sospensione dell’esecuzione è una misura eccezionale, concedibile solo se il richiedente dimostra cumulativamente fumus boni iuris e urgenza, con eventuale bilanciamento degli interessi.

Nel caso concreto, il giudice cautelare si concentra sul fumus boni iuris e osserva che le ricorrenti hanno dedotto un solo motivo a sostegno della domanda cautelare: la violazione dell’obbligo di motivazione ex articolo 296 TFUE, per avere la Commissione considerato solo parzialmente gli elementi sulla capacità contributiva.

Il Tribunale distingue nettamente tra:

  • la sufficienza della motivazione, che attiene alla chiarezza dell’iter logico seguito dalla Commissione;
  • la fondatezza della motivazione, che riguarda invece la correttezza sostanziale della valutazione economica.

Esaminando la decisione del 2020, il Tribunale rileva che la Commissione aveva spiegato la disciplina applicabile e il metodo seguito, e aveva indicato vari elementi a sostegno del rigetto della riduzione per incapacità contributiva: disponibilità liquide significative negli anni 2018 e 2019, rapporto tra liquidità e fatturato, localizzazione delle disponibilità presso le holding, assenza di specifiche esigenze di liquidità per la pandemia o per il nuovo piano di ristrutturazione, mancata dimostrazione dell’impossibilità di utilizzare la liquidità di gruppo, oltre al rimborso di EUR 5 942 084 effettuato nel 2019.

Alla luce di tali elementi, la motivazione viene ritenuta, prima facie, adeguata e coerente. Le censure delle ricorrenti, che contestano l’attendibilità o la pertinenza dei dati utilizzati, sono qualificate come attinenti al merito della decisione e non all’obbligo di motivazione. Non emerge, quindi, alcun fumus boni iuris particolarmente serio.

Decisione e conseguenze processuali

Poiché la condizione del fumus boni iuris non è soddisfatta, il Presidente del Tribunale respinge la domanda di provvedimenti provvisori senza esaminare l’urgenza né il bilanciamento degli interessi. Le spese sono riservate.

Principio desumibile

In materia di sospensione dell’esecuzione di ammende antitrust, la parte ricorrente non può ottenere misure provvisorie limitandosi a sostenere che la Commissione avrebbe errato nella valutazione della capacità contributiva: è necessario mostrare, almeno prima facie, un vero difetto di motivazione o un altro vizio rilevante. Se la decisione espone in modo comprensibile gli elementi economico-finanziari su cui si fonda, le contestazioni sulla loro esattezza o sufficienza riguardano il merito e non bastano a integrare il fumus boni iuris.

Come è indicizzato

Materieconcorrenzainteseammende antitrustprovvedimenti provvisoricapacit contributiva

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