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Ordinanza

Ordinanza n. 12152/2026 - Roma, Sezione 3B

Istanza di correzione di errore materiale in sentenza

Giustizia amministrativa202002330

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanzaaltro

Atto impugnato: sentenza relativa al ricorso originario, limitatamente alla liquidazione delle spese processuali

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (parte ricorrente originaria)

Prevale il privato

La controversia

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha chiesto la correzione di un errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza n. 9501 del 2 settembre 2021. Il capo sulle spese condannava l'Amministrazione al pagamento di euro 2.000,00, indicati in cifre, ma riportava tra parentesi la diversa espressione letterale «quattromila/00». L'Amministrazione ha chiesto di far prevalere l'importo numerico e di correggere l'indicazione letterale in «duemila/00». La parte ricorrente originaria si è opposta, sostenendo che, in caso di discordanza, dovesse prevalere l'importo scritto in lettere, e ha chiesto l'inammissibilità o il rigetto dell'istanza, con conferma del capo sulle spese.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza di correzione. Richiamando la giurisprudenza consolidata, ha affermato che, in caso di discordanza tra l'importo espresso in cifre e quello espresso in lettere, prevale quest'ultimo, poiché la sua scritturazione richiede una maggiore ponderazione. Nel caso concreto, l'indicazione letterale «quattromila/00» è stata ritenuta espressione univoca della volontà del Collegio e non suscettibile di equivoci; pertanto, la discordanza non è stata corretta nel senso richiesto dal Ministero. Le spese della fase di correzione sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 86, comma 2, c.p.a.

    Disciplina l'istanza di correzione degli errori materiali contenuti nei provvedimenti giurisdizionali.

Massime di principio

  • In caso di discordanza tra l'importo di una condanna alle spese espresso in cifre e quello espresso in lettere, prevale l'indicazione letterale, in quanto normalmente caratterizzata da maggiore ponderazione nella redazione e ritenuta prevalente rispetto al dato numerico.
  • La correzione dell'errore materiale non può essere utilizzata per sostituire l'indicazione letterale dell'importo liquidato quando tale indicazione esprime in modo univoco la volontà del giudice e non è suscettibile di equivoci.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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