Sentenza n. 3504/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. I, n. 6259 del 2023, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva annullato il bando di gara, limitatamente al lotto 6, per l'utilizzo del criterio del minor prezzo in un appalto ad alta intensità di manodopera
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante e controinteressata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava una procedura aperta per l'affidamento del servizio di manovalanza occasionale e urgente per esigenze centrali e periferiche del Ministero della Difesa, limitatamente al lotto 6. Il TAR Lazio aveva accolto il ricorso dell'impresa concorrente e annullato il bando, ritenendo illegittima la scelta del criterio del minor prezzo per un appalto ad alta intensità di manodopera. L'impresa risultata interessata alla procedura ha proposto appello principale, mentre l'impresa ricorrente in primo grado ha proposto appello incidentale. Con sentenza non definitiva, il Consiglio di Stato aveva già respinto l'appello incidentale, deciso alcune questioni preliminari e dichiarato improcedibile una parte dell'appello principale. Con successiva ordinanza aveva rimesso alla Corte di giustizia dell'Unione europea la questione della compatibilità con il diritto dell'Unione della normativa nazionale che vieta il minor prezzo per servizi standardizzati ad alta intensità di manodopera, anche quando il ribasso incida soltanto sull'aggio o sull'utile dell'impresa e non sui costi della manodopera. Dopo la pronuncia della Corte di giustizia del 18 dicembre 2025, l'appellante principale ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione dell'appello. L'impresa appellata ha invece chiesto la decisione dell'appello incidentale, già definito con la precedente sentenza non definitiva.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato improcedibile l'appello principale per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione depositata dall'appellante dopo la pronuncia della Corte di giustizia. L'appello incidentale non è stato nuovamente esaminato: la relativa istanza di decisione è stata dichiarata inammissibile perché l'appello incidentale era già stato deciso e respinto con la sentenza non definitiva n. 10496 del 2023. La sentenza definisce quindi il giudizio senza una nuova decisione nel merito sulla legittimità del criterio di aggiudicazione; tale questione era stata oggetto del rinvio pregiudiziale e della pronuncia della Corte di giustizia. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 95, comma 3, lett. a), d.lgs. 50/2016
La disposizione rientra nella disciplina nazionale oggetto del rinvio pregiudiziale relativo alla scelta del criterio di aggiudicazione negli appalti di servizi ad alta intensità di manodopera.
art. 95, comma 4, lett. b), d.lgs. 50/2016
La disposizione è stata esaminata nel quadro della disciplina nazionale sul ricorso al criterio del minor prezzo per servizi con caratteristiche standardizzate.
art. 50, comma 1, d.lgs. 50/2016
La disposizione è stata richiamata nel rinvio pregiudiziale in relazione alla disciplina degli appalti ad alta intensità di manodopera.
art. 67, par. 2, direttiva 2014/24/UE
Secondo la Corte di giustizia, non osta a una normativa nazionale che vieti il prezzo come unico criterio di aggiudicazione per servizi standardizzati il cui valore sia costituito almeno per metà dai costi della manodopera.
artt. 49 e 56 TFUE
I principi di libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi erano stati richiamati nella questione pregiudiziale, senza che la sentenza definitiva del Consiglio di Stato ne facesse una nuova applicazione diretta.
art. 99 c.p.a.
La sentenza richiama, nel contesto processuale, il principio di diritto precedentemente enunciato dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse comporta la definizione del giudizio per improcedibilità, come applicato dal giudice.
Massime di principio
- La dichiarazione dell'appellante di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l'improcedibilità dell'appello, quando non residui un'utilità concreta e attuale conseguibile mediante la pronuncia.
- Un'impugnazione incidentale già definita con una precedente sentenza non definitiva non può essere nuovamente decisa nel prosieguo del giudizio; l'istanza di decisione deve essere dichiarata inammissibile.
- Il divieto nazionale di utilizzare il prezzo come unico criterio di aggiudicazione può applicarsi a servizi standardizzati il cui valore totale sia costituito almeno per metà dai costi della manodopera; non è decisivo che il bando limiti il ribasso al solo aggio o utile dell'impresa, escludendo la riduzione dei costi della manodopera.
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