Cassazione Penale, Sentenza n. 36401/2023 del 31/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta impropria (patrimoniale e documentale) sostenendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione perché la Corte territoriale avrebbe fatto ricadere la responsabilità penalmente sul Benna in modo apodittico, basandosi principalmente sulla sua qualifica di amministratore unico e senza verificare se fosse solo un prestanome o se si fosse estraniato dall'amministrazione; in tal modo si sarebbe creato un automatismo tra carica e responsabilità e un'inversione dell'onere della prova; 2) vizio nella determinazione della pena e nella mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, nonché carenza di specificità dei motivi di appello, contestando che la Corte di merito si sia limitata a riferirsi alla gravità del fatto senza un'esaustiva motivazione sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i motivi generici e non confrontati compiutamente con la decisione impugnata: sul primo motivo ha osservato che la Corte di appello ha motivatamente respinto l'allegazione del ruolo di mero prestanome, richiamando elementi probatori (visure, atti del curatore fallimentare, elementi sintomatici dell'azione volta al fallimento e la sottrazione delle scritture) che collegano il Benna ai reati. Sul secondo motivo ha ritenuto infondata la censura sulla determinazione della pena, richiamando il principio consolidato per cui il giudice può indicare i criteri preponderanti tra quelli dell'art. 133 cod. pen.; ha inoltre considerato parte dell'appello priva della necessaria specificità. Per effetto dell'inammissibilità la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.).
Norme richiamate
art. 125, comma 3 cod. proc. pen.
Richiamato nel primo motivo a sostegno della censura sulla motivazione: la Corte ha ritenuto che la doglianza non si sia confrontata con la decisione impugnata e sia stato dimostrato il ruolo attivo dell'imputato.
art. 192 cod. proc. pen.
Censurato in rapporto al vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto che la motivazione di merito sia adeguata rispetto alle allegazioni difensive.
art. 219, commi 1 e 2 legge fallimentare
Norme richiamate con riferimento all'amministrazione e alla rilevanza delle visure e degli atti del curatore nello stabilire responsabilità penale in ambito fallimentare; la Cassazione ha ritenuto corretta l'analisi della Corte di merito.
art. 223, comma 1 e comma 2 n.2 legge fallimentare
Richiamati con riferimento agli elementi costitutivi dei reati fallimentari; la Corte ha ritenuto che esistessero elementi sintomatici utili a ricondurre le scelte gestionali dell'ente alla responsabilità dell'amministratore.
art. 216, comma 1, nn. 1 e 2 legge fallimentare
Richiamato in relazione alle fattispecie di bancarotta; la decisione di merito è stata considerata congruamente motivata nel collegare i fatti contestati alle norme invocate.
art. 133 cod. pen.
Norma sul concreto trattamento sanzionatorio: la Corte ha confermato che il giudice può indicare i criteri che ritiene preponderanti senza dover elencare analiticamente tutti gli elementi previsti dalla norma, se la motivazione rende comprensibile la scelta.
art. 62-bis cod. pen.
Richiamato nella censura sulla determinazione della pena e sulle attenuanti; la Corte ha ritenuto infondata la doglianza sulla mancata concessione delle attenuanti generiche in assenza di specifiche argomentazioni difensive.
art. 581 cod. proc. pen.
Richiamato con riguardo ai termini e alle modalità delle conclusioni in Cassazione; la Corte ha giudicato il ricorso carente di specificità.
art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. legge 18 dicembre 2020, n. 176)
Norma che consente al Procuratore generale di presentare requisitoria scritta in Cassazione; nel procedimento il Procuratore ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma invocata per la condanna alle spese e alla somma alla Cassa delle ammende: la Corte ha ritenuto sussistente una colpa dell'impugnante per l'evidente inammissibilità.
Massime di principio
- Per essere ammissibile in Cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con la decisione impugnata; censure generiche o apodittiche possono portare all'inammissibilità.
- La qualifica di amministratore non determina automaticamente responsabilità penale: tuttavia, se la motivazione di merito mostra elementi concreti che collegano l'attività dell'amministratore ai reati (visure, condotte sintomatiche, sottrazione di scritture), la tesi difensiva del mero prestanome deve essere adeguatamente circostanziata per essere credibile.
- Nel determinare la pena il giudice è tenuto a motivare la scelta del trattamento sanzionatorio indicando i criteri ritenuti preponderanti tra quelli dell'art. 133 cod. pen.; non è obbligatorio elencarli tutti purché la motivazione sia comprensibile e dimostri il giudizio di valore del giudice.
- La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche richiede una motivazione che spieghi la ragione del diniego; tuttavia la parte che invoca l'attenuante deve offrire elementi argomentativi specifici.
- L'impugnante può essere condannato per abuso processuale o colpa dell'impugnazione se il ricorso è manifestamente infondato o inammissibile, con possibile condanna al pagamento di somme a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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