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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17060/2023 del 21/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso impugnava il diniego, disposto dal Tribunale di Sorveglianza di Ancona, dell'istanza di detenzione domiciliare per motivi di salute proposta da Mercuri. Il ricorrente contestava: 1) la motivazione e la regolarità dell'indagine clinica svolta in carcere (art. 192 c.p.p.), anche alla luce dei focolai di Covid-19 nel carcere di Montacuto; 2) la mancata valutazione dei presupposti per la detenzione domiciliare quadriennale ex art. 47-ter, comma 1, lett. c) ord. pen., alla luce dell'avvio di attività collaborativa del detenuto e della giurisprudenza costituzionale (sent. n. 253/2019). Il Tribunale di primo grado aveva ritenuto le condizioni di salute compatibili con il regime carcerario e aveva escluso a priori la valutazione dell'art. 47-ter sostenendo che i reati erano assoggettati al primo comma dell'art. 4-bis ord. pen.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha respinto la censura relativa alla carenza dell'indagine sanitaria e alla motivazione su quel punto, ritenendo adeguata la relazione medica recente che attestava la compatibilità delle condizioni di salute con il regime detentivo. Ha invece accolto il motivo relativo alla mancata valutazione dei presupposti per l'applicazione dell'art. 47-ter: la Corte ha ritenuto che il Tribunale non potesse escludere in modo apodittico l'applicabilità della detenzione domiciliare quadriennale solo per il fatto che il reato rientrava nell'ambito dell'art. 4-bis, ma doveva compiere una valutazione concreta della pericolosità sociale e del concreto collegamento con l'ambiente criminoso alla luce della sopravvenuta collaborazione e della sentenza della Corte Costituzionale n. 253/2019. Per tale ragione l'ordinanza impugnata è stata annullata e il procedimento rinviato al Tribunale di Sorveglianza di Ancona per nuovo giudizio con motivazione sul punto.

Norme richiamate

  • art. 192 cod. proc. pen.

    La censura riguardante la presunta violazione dell'art. 192 (completezza e logicità della motivazione) è stata ritenuta infondata: la Corte ha ritenuto che la motivazione del Tribunale, supportata da relazione sanitaria aggiornata, sia stata logica e sufficiente a spiegare perché le condizioni di salute non fossero incompatibili con il carcere.

  • art. 47-ter, comma 1, lett. c) ord. pen.

    La norma sulla detenzione domiciliare quadriennale deve essere applicata dopo una concreta valutazione della sussistenza dei requisiti, in particolare della pericolosità sociale e del collegamento con l'ambiente criminoso; la Corte ha ritenuto obbligatoria una valutazione motivata quando interviene una sopravvenuta collaborazione del detenuto.

  • art. 4-bis ord. pen., primo comma

    Il riferimento al fatto che il detenuto è recluso per reati indicati nel primo comma dell'art. 4-bis non autorizza un'esclusione aprioristica e apodittica della valutazione sull'applicabilità dell'art. 47-ter; occorre una verifica concreta e motivata.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 253/2019

    Richiamata come parametro interpretativo: la giurisprudenza costituzionale richiede che, dinanzi a sopravvenute condizioni (es. collaborazione), l'organo giudicante valuti in concreto la pericolosità sociale e i possibili collegamenti con l'ambiente criminoso ai fini dell'eventuale concessione di misure alternative.

Massime di principio

  • Se il detenuto propone un'istanza di detenzione domiciliare per motivi di salute, il giudice può respingerla se esiste una relazione sanitaria aggiornata che attesti la compatibilità delle condizioni di salute con il regime carcerario; la decisione deve tuttavia essere logicamente motivata richiamando la documentazione medica.
  • La presenza di focolai epidemici in carcere può essere considerata, ma non annulla l'obbligo del Tribunale di basare la decisione su accertamenti sanitari aggiornati e motivati.
  • Quando il detenuto avvia collaborazione (piena o parziale), il Tribunale deve esaminare concretamente i presupposti per misure alternative previste dall'art. 47-ter; non è ammessa una esclusione automatica per la sola qualificazione del reato ai sensi dell'art. 4-bis.
  • La mera affermazione apodittica che un reato rientra nell'art. 4-bis non sostituisce l'obbligo di valutare la pericolosità sociale e l'eventuale collegamento con l'ambiente criminoso; la mancanza di tale valutazione può comportare l'annullamento e il rinvio.
  • In caso di omissioni motivazionali rilevanti (specie su questioni nuove sopraggiunte, come la collaborazione), il giudice superiore può annullare e rinviare per nuovo giudizio affinché il giudice di merito compia la necessaria e documentata valutazione.

Testo integrale

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