Cassazione Penale, Sentenza n. 21411/2022 del 01/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello di Milano che ha confermato la condanna per peculato e falso ideologico. Il fatto è che, in qualità di maresciallo dei carabinieri, Manelli si sarebbe appropriato di una somma rinvenuta durante una perquisizione presso Tank Fahir: secondo gli accusatori la somma ammontava a circa 5.400 euro, mentre nei verbali di arresto e perquisizione il Manelli avrebbe falsamente attestato il rinvenimento di soli 600 euro. Il ricorso contesta la valutazione di attendibilità delle principali teste accusatrici (Tank Fahir e sua madre Hyete Balahsen), denunciando vizi cumulativi di motivazione della Corte d'appello: presunta ostilità e rancore di Fahir verso l'imputato, pressione esercitata da terzi (in particolare Sahhal Hamid) per sollecitare le accuse, contraddizioni sui particolari della somma (importo, confezionamento, contenitore, tempi), il ritardo nella denuncia, la ritrattazione di alcune ammissioni e l'asserita incoerenza rispetto a precedenti decisioni giudiziarie in cui giudici avrebbero valutato diversamente testimonianze analoghe.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il sindacato di legittimità non possa sostituirsi al giudice di merito nella valutazione della credibilità testimoniale se non quando la motivazione del giudice di merito sia manifestamente illogica o contraddittoria in modo tale da risultare palesemente inadeguata (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.). Nel caso concreto la Cassazione ha considerato la motivazione della Corte d'appello adeguata e razionale: i colloqui intercettati tra Fahir e sua madre non mettevano in dubbio la realtà del fatto; le presunte contraddizioni riguardavano profili marginali non decisivi sull'esistenza e sull'ammontare complessivo del denaro; le asserite ragioni di rancore e ostilità erano sostanzialmente affermazioni non suffragate da elementi fattuali indicati dalla difesa; infine, le ammissioni dell'imputato in altro procedimento non erano logicamente incompatibili con il suo rifiuto in questo processo. Conseguentemente il ricorso è rigettato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali (art. 616 cod. proc. pen.).
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Limita il sindacato della Cassazione sulla motivazione: può censurare la motivazione per manifesta illogicità; non è permessa una rivalutazione ordinaria della prova o della credibilità dei testimoni se la motivazione di merito è logica e non manifestamente contraddittoria.
art. 616, cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali a carico della parte soccombente in Cassazione; applicata qui al rigetto del ricorso.
Principio giurisprudenziale (Sez. U, n. 6402/1997 e altre pronunce richiamate)
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997 (Dessimone); Sez. U, n. 930 del 13/12/1995 (Clarke); Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003 (Petrella)
La Corte di cassazione non può sostituirsi ai giudici di merito nella valutazione delle prove e della credibilità, salvo che la motivazione di merito non appaia manifestamente illogica, contraddittoria o incompatibile con atti processuali dotati di autonoma forza probatoria.
Massime di principio
- La Corte di cassazione verifica la correttezza logica della motivazione dei giudici di merito, non la veridicità fattuale delle dichiarazioni; per ottenere accoglimento in Cassazione è necessario dimostrare una motivazione manifestamente illogica o contraddittoria.
- Le contraddizioni tra dichiarazioni testimonali su dettagli (confezionamento, tipo di contenitore, cifra esatta) sono spesso considerate marginali se non incidono sulla prova dell'evento centrale; tali incongruenze non invalidano automaticamente la credibilità complessiva della testimonianza.
- L'esistenza di possibili motivi di risentimento o di interesse da parte del testimone richiede elementi fattuali concreti e specifici per essere ritenuta decisiva: mere affermazioni di ostilità non sono sufficienti a determinare la caduta della valutazione di attendibilità operata dal giudice di merito.
- Il mancato esercizio di azioni processuali civili (es. mancata costituzione di parte civile) o il ritardo nella denuncia non sono automaticamente indice di inattendibilità; il loro rilievo dipende dal contesto e dalla valutazione complessiva degli elementi probatori.
- Ammissioni o confessioni rese dall'imputato in procedimenti diversi non compressano automaticamente la difesa in questo processo: occorre che siano prodotti elementi probatori chiari e direttamente pertinenti per integrare la prova di responsabilità nel diverso procedimento.
- Per impugnare con successo una valutazione di merito occorre dimostrare non semplici alternative interpretative, ma l'assenza di ragioni logiche o l'esistenza di contraddizioni tali da rendere la motivazione priva di fondamento.
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