Cassazione Penale, Sentenza n. 10210/2024 del 11/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione in virtù della rinuncia intervenuta prima dell'udienza. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in via equitativa, al versamento alla Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00, ritenendo non sussistenti ragioni di esonero.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano del 14/09/2023 che, accogliendo l'istanza ex art. 599‑bis c.p.p., aveva rideterminato la pena inflitta in primo grado. Successivamente il ricorrente ha rinunciato all'impugnazione alla vigilia dell'udienza; il Procuratore Generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
Norme richiamate
art. 599‑bis c.p.p.
Norma invocata nella sentenza di merito per la rideterminazione della pena; nel presente provvedimento è richiamata come fatto storico (la rideterminazione intervenuta in appello) ma non come motivo di cassazione: la Corte rileva invece l'effetto della rinuncia all'impugnazione.
art. 2, comma 3, co. 8 d.lgs. 13/7/2020 (richiamato)
Richiamato quale fondamento procedurale per il contraddittorio scritto nel trattamento del ricorso; nella decisione è indicato che il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto ai sensi della norma richiamata.
Massime di principio
- La rinuncia all'impugnazione dinanzi alla Corte di cassazione determina l'inammissibilità del ricorso: una volta manifestata la volontà di rinunciare, il giudice non valuta il merito del ricorso.
- La rinuncia, anche se comunicata alla vigilia dell'udienza, non libera il rinunciante dall'obbligo di contribuire alle spese processuali generate dal ricorso fino a quel momento.
- La rinuncia non impedisce altresì la condanna al versamento di somme in favore della Cassa delle ammende; il giudice può fissare una somma equitativa se non si ravvisano ragioni di esonero.
- Per evitare oneri economici imprevisti, chi intende rinunciare dovrebbe valutare tempestivamente le conseguenze economiche e, se possibile, concordare eventuali rimedi o produrre elementi che giustifichino l'esonero dal pagamento delle spese.
- Il contraddittorio scritto (ove previsto) non sostituisce gli effetti sostanziali della rinuncia: la procedura scritta regola lo svolgimento del giudizio ma non incide sull'inammissibilità determinata dalla rinuncia.
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