Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 11/03/2015 n. 4842 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva chiesto il rimborso integrale dell'ICI versata per il 2001, sostenendo che i terreni situati nella zona turistica esclusiva non fossero edificabili a causa dei vincoli paesaggistici regionali. La Commissione tributaria regionale aveva riconosciuto un rimborso pari al 70%, riducendo in via equitativa il valore imponibile delle aree. Il Comune ha contestato tale decisione, deducendo, tra l'altro, che il giudice d'appello avesse pronunciato oltre la domanda e senza considerare il valore venale già dichiarato dalla contribuente. La società, con ricorso incidentale, ha sostenuto che l'area non potesse essere considerata edificabile in assenza degli strumenti urbanistici attuativi.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale del Comune limitatamente al sesto motivo, ritenendo che la Commissione regionale non potesse rideterminare equitativamente il valore dell'area né disporre un rimborso del 70% senza una specifica domanda e senza considerare la dichiarazione ICI originaria. Tale dichiarazione, ai sensi dell'art. 10, comma 4, del D.Lgs. n. 504/1992, produce effetti anche per gli anni successivi se non viene sostituita da una nuova dichiarazione, e il valore dichiarato non era mai stato rettificato. La Corte ha inoltre rigettato il ricorso incidentale, affermando che l'edificabilità può derivare dalla qualificazione dell'area nello strumento urbanistico generale anche in assenza di strumenti attuativi, pur dovendosi considerare tali limitazioni nella determinazione del valore venale. La sentenza d'appello è stata cassata senza rinvio e, decidendo nel merito, è stato rigettato il ricorso introduttivo della società. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 10, comma 4

    La dichiarazione ICI ha effetto anche per gli anni successivi qualora non intervenga una nuova dichiarazione.

    Il valore indicato in una dichiarazione ICI continua a essere rilevante per gli anni successivi, salvo che il contribuente presenti una dichiarazione rettificativa o integrativa.

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 5

    Il valore imponibile delle aree edificabili deve essere determinato secondo il loro valore venale in comune commercio, considerando ubicazione, indice di edificabilità, destinazione d'uso, oneri di eventuali lavori di adattamento e prezzi medi di mercato.

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 1

    L'ICI si applica agli immobili, comprese le aree edificabili, secondo la nozione rilevante ai fini dell'imposta.

  • Legge regionale Sardegna n. 45 del 1989, art. 28

    Gli Accordi di Programma sono stati considerati strumenti attuativi della pianificazione urbanistica territoriale vigente e non hanno escluso, nel caso esaminato, la rilevanza della precedente qualificazione urbanistica dell'area.

  • D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 36, comma 2, convertito dalla L. 4 agosto 2006, n. 248

    La nozione di area edificabile può essere ricavata dalla qualificazione contenuta nello strumento urbanistico generale adottato dal Comune, anche se non ancora approvato o privo di strumenti attuativi.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    Il giudice deve pronunciarsi entro i limiti della domanda e non può attribuire un bene o una tutela diversa da quella richiesta.

  • Codice di procedura civile, art. 360

    Disciplina i motivi di ricorso per cassazione, tra cui la violazione di legge, la nullità della sentenza e i vizi della motivazione.

  • Codice di procedura civile, art. 384

    Consente alla Corte di cassazione, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Ai fini dell'imposta, un'area può essere considerata edificabile già in base alla destinazione prevista dallo strumento urbanistico generale, anche se mancano piani attuativi o autorizzazioni esecutive.
  • La mancanza di strumenti attuativi, i vincoli paesaggistici e gli oneri di urbanizzazione possono incidere sul valore venale dell'area, ma non ne escludono automaticamente l'edificabilità.
  • Il contribuente che abbia dichiarato un determinato valore imponibile deve contestarlo o rettificarlo formalmente; in assenza di una nuova dichiarazione, il valore originario può produrre effetti anche per gli anni successivi.
  • Il giudice tributario non può riconoscere d'ufficio un rimborso parziale fondato su una riduzione equitativa del valore se il contribuente ha chiesto soltanto di dichiarare la totale inedificabilità dell'area.
  • La determinazione del valore imponibile deve seguire criteri normativi e concreti, non una percentuale stabilita discrezionalmente dal giudice.
  • Quando la Corte di cassazione dispone di tutti gli elementi necessari, può cassare la sentenza e decidere direttamente nel merito, rigettando la domanda originaria.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.