Cassazione Penale, Sentenza n. 38631/2023 del 21/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per truffa (art. 640 c.p.). Critica la valutazione dei fatti e la motivazione: sostiene manchi la prova che sia stato lui a pubblicare l'annuncio su www.subito.it (i testi di p.g. e i titolari del sito non avrebbero identificato l'autore); i numeri telefonici usati negli annunci non sarebbero intestati al ricorrente e non risulterebbero indagini che ne dimostrino l'uso da parte sua; le ricevute di pagamento sulla PostePay risultano incomplete (mancano 10 cifre centrali) e non proverebbero l'effettivo accredito sulla carta del MARAZZITA; contesta inoltre l'utilizzabilità dei messaggi WhatsApp prodotti, lamentando che il telefono della persona offesa non sia stato acquisito e che non sia stata fatta copia forense.
La decisione
La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Sul primo motivo rileva aspecificità e che si tratta di doglianze in fatto non sindacabili in sede di legittimità poiché implicano una rivalutazione della prova e degli apprezzamenti dei giudici di merito, la cui motivazione è ritenuta completa e priva di illogicità manifesta. Sul secondo motivo ritiene la questione dell'inutilizzabilità dei messaggi priva di interesse o manifestamente infondata: richiamando giurisprudenza, afferma che i messaggi WhatsApp e gli sms riprodotti fotograficamente sono documenti ai sensi dell'art. 234 c.p.p. e la loro acquisizione per mera riproduzione è legittima, perciò non era necessaria la copia forense o l'acquisizione del telefono. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 640 cod. pen.
Norma che definisce il reato di truffa, contestato al ricorrente; la Corte ne prende atto come titolo di accusa confermato dai giudici di merito
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che permette la condanna alle spese processuali e ad una somma in favore della cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile e con profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
art. 234 cod. proc. pen.
Definizione di documento; la Corte richiama il principio secondo cui messaggi WhatsApp e sms conservati nella memoria di un cellulare sono documenti e possono essere acquisiti anche tramite riproduzione fotografica senza necessità di acquisire l'intero dispositivo o la copia forense
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per rinnovare la valutazione della prova: i motivi che si limitano a chiedere una diversa e parziale rilettura degli elementi di fatto sono aspecifici e inammissibili
- Per essere utile in Cassazione, un motivo deve colpire profili di diritto o dimostrare manifesta illogicità, contraddittorietà o incompletezza della motivazione, non semplicemente proporre una ricostruzione alternativa dei fatti
- I messaggi WhatsApp e gli sms riprodotti fotografando lo schermo possono essere acquisiti e valutati come documenti ai sensi dell'art. 234 c.p.p.; non è sempre necessaria la copia forense o l'acquisizione del dispositivo quando la riproduzione è utilizzabile e valutabile
- Per dimostrare il collegamento fra un annuncio online/utenze telefoniche e un soggetto occorrono indagini specifiche e probatorie (es. riscontri intestazione utenze, indagini sugli estremi della carta di pagamento, tracciati bancari/poste) ed è responsabilità della difesa evidenziare i profili di illegittimità o l'assenza di tali accertamenti in modo circostanziato
- Se un motivo di appello è manifestamente infondato ab origine, il ricorso in Cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non lo ha esaminato può essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse
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