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Sentenza

Sentenza n. 1013/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202501605

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Padova n. 827/2024, relativo al rilascio della carta docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (beneficiario carta docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Padova, passata in giudicato per mancata impugnazione e notificata all'Amministrazione anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni. Nel corso del giudizio, il Ministero ha rilasciato la carta docente. Il ricorrente ha quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese, poiché l'adempimento era intervenuto dopo la proposizione del ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo integralmente soddisfatta la pretesa del ricorrente mediante il rilascio della carta docente. Quanto alle spese, il Collegio ha considerato sia l'adempimento spontaneo dell'Amministrazione, tenuto conto delle difficoltà gestionali connesse al contenzioso seriale, sia il fatto che l'esecuzione fosse intervenuta soltanto dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza. Ha quindi compensato le spese per metà e posto la restante metà a carico del Ministero, liquidata in 400 euro oltre accessori e rimborso forfettario, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l'amministrazione esegue integralmente il giudicato e soddisfa la pretesa sostanziale del ricorrente, il giudizio deve essere definito con una declaratoria di cessazione della materia del contendere.
  • Se l'amministrazione adempie al giudicato soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, tale circostanza può giustificare la condanna dell'amministrazione a una parte delle spese, anche qualora l'adempimento sia spontaneo e siano rappresentate difficoltà gestionali connesse alla serialità del contenzioso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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