Sentenza del 02/11/2015 n. 5717 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Tributi locali - TARSU/TIA - Superficie assoggettata tributo - Regolare pagamento - Ulteriore superficie accertata - Effettiva debenza - Ente impositore - Onere probatorio - Omesso assolvimento - Illegittimità pretesa - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa maggiore pretesa tributaria è stata ritenuta illegittima, poiché l’ente impositore non ha assolto l’onere probatorio relativo alla superficie aggiuntiva e all’effettiva debenza del tributo. Non è sufficiente attribuire al contribuente un’ulteriore superficie: occorre dimostrarne adeguatamente l’esistenza, la riferibilità al contribuente e l’assoggettabilità a TARSU/TIA.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente aveva già regolarmente dichiarato e assoggettato a TARSU/TIA una determinata superficie. L’ente impositore aveva richiesto un ulteriore importo, calcolato su una superficie aggiuntiva attribuita al contribuente, senza fornire prove sufficienti dell’effettiva esistenza della superficie imponibile o della sua concreta debenza tributaria. In base all’art. 2697 c.c., chi pretende il pagamento deve provare i fatti costitutivi della propria pretesa.
Norme richiamate
Art. 2697 codice civile
Chi vuole far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento; chi eccepisce l’inefficacia o l’estinzione deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda. Nel caso esaminato, l’ente impositore doveva quindi dimostrare la superficie ulteriore e la relativa debenza tributaria.
Massime di principio
- Quando un ente locale richiede TARSU/TIA su una superficie maggiore di quella già regolarmente assoggettata, deve fornire una prova concreta e verificabile della superficie aggiuntiva.
- La maggiore imposizione non può fondarsi sulla sola attribuzione o quantificazione unilaterale dell’ente, se mancano elementi idonei a dimostrare l’effettiva imponibilità.
- In caso di contestazione, l’ente deve provare i fatti costitutivi della pretesa, inclusi l’esistenza della superficie, la sua riferibilità al contribuente e l’assoggettabilità al tributo.
- Se il contribuente dimostra di aver già regolarmente assolto il tributo sulla superficie dichiarata, la pretesa aggiuntiva può essere annullata qualora l’amministrazione non dimostri adeguatamente la maggiore superficie imponibile.
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