Cassazione Civile, Ordinanza n. 16876/2022 del 25/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
Una banca aveva promosso azione revocatoria ex art. 2901 c.c. contro due coniugi per ottenere la declaratoria di inefficacia di una compravendita immobiliare con riserva di abitazione e di un contestuale fondo patrimoniale. In primo grado la domanda era stata accolta anche in favore della curatela di un fallimento intervenuta in giudizio. La sola soccombente in appello impugnava la decisione; nel corso del giudizio di secondo grado la curatela intervenuta rinunciava agli atti e all'azione nei suoi confronti, e l'appellante accettava la rinuncia. La Corte d'appello dichiarava allora l'estinzione dell'intero giudizio, ritenendo non necessaria l'accettazione da parte delle altre appellate non costituite. Con il ricorso per cassazione si deduceva nullità del provvedimento per violazione dell'art. 306 c.p.c., sostenendo che la rinuncia della sola curatela poteva spiegare effetti solo nel rapporto processuale tra rinunciante e accettante, non sull'intero appello, perché restava pendente la domanda revocatoria originariamente proposta dalla banca poi incorporata e subentrata da altro istituto poi in l.c.a.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo. Ha affermato che la rinuncia agli atti proveniente da una sola parte intervenuta, benché accettata dall'appellante, può determinare l'estinzione solo del rapporto processuale tra quei soggetti, ma non dell'intero giudizio di appello, nel quale erano ancora pendenti le domande delle altre parti appellate. Ha quindi cassato l'ordinanza di estinzione in relazione e ha rinviato alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione affinché decida nel merito l'appello tra le altre parti, liquidando anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2901 c.c.
è la norma posta a fondamento dell'azione revocatoria ordinaria esercitata in primo grado per far dichiarare inefficaci gli atti dispositivi nei confronti del creditore
art. 105 c.p.c.
l'intervento del fallimento nel giudizio di primo grado non gli attribuisce un potere di rinuncia idoneo a estinguere l'intero processo al di fuori del rapporto tra rinunciante e destinatario dell'atto
art. 306 c.p.c.
la rinuncia agli atti può estinguere il processo solo nei limiti soggettivi del rapporto processuale cui si riferisce e, se proveniente da una sola parte, non travolge le domande ancora pendenti tra gli altri litiganti
art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c.
il vizio denunciato riguarda la nullità del provvedimento per violazione delle norme sul processo, in particolare della disciplina della rinuncia agli atti
artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c.
richiamati per la trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata
art. 306 c.p.c.
la Corte ribadisce che l'estinzione non può essere dichiarata per l'intero giudizio quando la rinuncia provenga solo da una delle parti intervenute e non da tutte le parti rimaste in causa
Massime di principio
- La rinuncia agli atti del processo, anche se accettata dalla controparte, produce effetti estintivi solo rispetto al rapporto processuale tra i soggetti cui la rinuncia si riferisce, salvo che la struttura del giudizio imponga l'estinzione dell'intera causa.
- Nel giudizio con pluralità di parti, la rinuncia di una sola parte non consente di dichiarare estinto l'intero processo se permangono domande o impugnazioni proposte da o contro altri soggetti ancora interessati alla decisione.
- L'intervento di una curatela o di altro terzo nel processo non la abilita, da sola, a determinare l'estinzione dell'intero giudizio mediante rinuncia agli atti, quando essa non coincida con l'unica parte titolare del rapporto processuale pendente.
- Un'ordinanza di estinzione pronunciata dal giudice d'appello ha contenuto sostanziale di sentenza e può essere impugnata con ricorso per cassazione.
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