Sentenza n. 7622/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego della Questura di Roma del 31 dicembre 2021, notificato il 2 febbraio 2022, di rinnovo della licenza di porto d’armi per difesa personale; in appello, sentenza del TAR Lazio - Roma dell’11 novembre 2024, n. 20045, che aveva respinto il ricorso
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il richiedente ha impugnato la sentenza del TAR che aveva respinto il ricorso contro il diniego di rinnovo della licenza di porto d’armi per difesa personale. Con quattro motivi d’appello ha dedotto: (1) violazione e falsa applicazione dell’art. 7 l. 36/1990 e dell’art. 3 l. 241/1990, nonché difetto d’istruttoria, travisamento, contraddittorietà e sviamento, sostenendo che il TAR avrebbe fatto leva sulla discrezionalità amministrativa e sulla mancata prova del pericolo personale senza applicare correttamente la disciplina; (2) violazione degli artt. 7 e 10-bis l. 241/1990, perché il preavviso di rigetto avrebbe richiamato insufficientemente la pendenza di un procedimento penale per appropriazione indebita di un veicolo appartenente all’associazione di cui l’interessato era presidente, procedimento poi archiviato; (3) violazione dell’art. 3 l. 241/1990, degli artt. 11 e 43 TULPS e dell’art. 97 Cost., oltre a difetto dei presupposti e sviamento, per l’insufficienza della mera denuncia o pendenza penale, in considerazione dei circa quarant’anni di servizio nella Polizia di Stato senza procedimenti penali e della precedente detenzione dell’arma; (4) violazione del principio di proporzionalità, contestando che il diniego potesse fondarsi sul richiamo a comportamenti polemici, minacciosi e persecutori verso il personale della Questura. In appello l’interessato ha inoltre richiamato l’avvenuta archiviazione del procedimento penale e la propria esperienza professionale e ha contestato la valutazione dell’inaffidabilità.
La decisione
L’appello è respinto e la sentenza del TAR è confermata. In via preliminare, il Consiglio di Stato rileva che il diniego era fondato su due ragioni autonome: la pendenza di un procedimento penale con richiesta del pubblico ministero di rinvio a giudizio e i comportamenti tenuti dall’interessato nelle interlocuzioni con la Questura. Poiché l’appellante non ha contestato tutti i presupposti autonomamente idonei a sorreggere l’atto, il ricorso di primo grado e l’appello sono inammissibili secondo la regola dell’atto plurimotivato; l’esame delle ulteriori censure è comunque svolto per completezza. Nel merito, il giudizio di inaffidabilità è legittimamente rimesso all’ampia discrezionalità dell’autorità di pubblica sicurezza e non coincide con l’accertamento penale dei fatti: può fondarsi anche su situazioni non penalmente rilevanti o su elementi di fumus, senza che occorrano un giudizio di pericolosità sociale o un comprovato abuso dell’arma. L’archiviazione intervenuta successivamente non rende illegittimo il diniego, valutato secondo il principio tempus regit actum; inoltre, l’atto si fondava anche sui comportamenti tenuti nei confronti del personale della Questura. Il servizio prestato nella Polizia di Stato, la precedente titolarità della licenza e l’appartenenza a una categoria professionale non dimostrano di per sé il bisogno attuale dell’arma: occorrono circostanze di fatto specifiche e attuali attestanti il pericolo per l’incolumità, che l’Amministrazione ha ragionevolmente ritenuto insussistente. Il Collegio ha ritenuto adeguate l’istruttoria e la partecipazione procedimentale. Nessuna statuizione sulle spese, non essendosi costituite le Amministrazioni appellate.
Norme richiamate
art. 11 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS)
ai sensi degli artt. 11, 39 e 43, r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (c.d. T.U.L.P.S.), l’Amministrazione può legittimamente fondare il giudizio di “non affidabilità” del titolare del porto d’armi valorizzando il verificarsi di situazioni genericamente non ascrivibili alla “buona condotta” dell’interessato, non rendendosi necessario al riguardo né un giudizio di pericolosità sociale del soggetto né un comprovato abuso nell’utilizzo delle armi
La valutazione di inaffidabilità ai fini del porto d’armi può basarsi su situazioni genericamente contrarie alla buona condotta, senza necessità di un giudizio di pericolosità sociale o della prova di un abuso dell’arma.
art. 39 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS)
ai sensi degli artt. 11, 39 e 43, r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (c.d. T.U.L.P.S.), l’Amministrazione può legittimamente fondare il giudizio di “non affidabilità” del titolare del porto d’armi valorizzando il verificarsi di situazioni genericamente non ascrivibili alla “buona condotta” dell’interessato, non rendendosi necessario al riguardo né un giudizio di pericolosità sociale del soggetto né un comprovato abuso nell’utilizzo delle armi
La disposizione, nel quadro dei poteri di pubblica sicurezza, consente di fondare il giudizio di inaffidabilità su elementi indicativi di condotta non affidabile, senza richiedere la prova di un abuso concreto dell’arma.
art. 43 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS)
ai sensi degli artt. 11, 39 e 43, r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (c.d. T.U.L.P.S.), l’Amministrazione può legittimamente fondare il giudizio di “non affidabilità” del titolare del porto d’armi valorizzando il verificarsi di situazioni genericamente non ascrivibili alla “buona condotta” dell’interessato, non rendendosi necessario al riguardo né un giudizio di pericolosità sociale del soggetto né un comprovato abuso nell’utilizzo delle armi
La valutazione sull’affidabilità del titolare o richiedente può essere preventiva e probabilistica; non occorre un accertamento penale definitivo né la dimostrazione di un abuso dell’arma.
art. 42 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS)
La giurisprudenza afferma costantemente che, ai sensi dell’art. 42 T.U.L.P.S., l’Autorità di pubblica sicurezza, ha l’onere di valutare i casi in cui è possibile accordare l’uso delle armi per difesa personale, ancorando tale valutazione alla sussistenza di un effettivo bisogno dell’interessato di proteggersi da una situazione di pericolo.
Il rilascio del porto d’armi per difesa personale richiede un effettivo bisogno di protezione da una situazione di pericolo; tale bisogno deve risultare da circostanze specifiche e attuali e non può essere desunto automaticamente dalla professione svolta o dagli interessi patrimoniali.
art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241
Nella fattispecie, il diniego impugnato in primo grado risulta emanato a seguito di adeguata istruttoria e dell’effettiva partecipazione procedimentale dell’interessato, senza che vengano in rilievo elementi di perplessità sulla motivazione della sentenza di primo grado, che va, pertanto, confermata.
Il diniego è stato ritenuto adeguatamente istruito e motivato, anche alla luce della partecipazione dell’interessato al procedimento.
art. 7 l. 7 marzo 1986, n. 36
la sentenza sarebbe da riformare perché il primo giudice avrebbe erroneamente applicato le norme in materia di porto d’armi per uso personale
La disposizione è richiamata soltanto nella formulazione delle censure dell’appellante; la decisione non sviluppa una specifica interpretazione della norma.
art. 7 l. 7 agosto 1990, n. 241
Nella fattispecie, il diniego impugnato in primo grado risulta emanato a seguito di adeguata istruttoria e dell’effettiva partecipazione procedimentale dell’interessato, senza che vengano in rilievo elementi di perplessità sulla motivazione della sentenza di primo grado, che va, pertanto, confermata.
Il Collegio ha ritenuto che l’interessato abbia effettivamente partecipato al procedimento e che l’istruttoria amministrativa fosse adeguata.
art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241
Nella fattispecie, il diniego impugnato in primo grado risulta emanato a seguito di adeguata istruttoria e dell’effettiva partecipazione procedimentale dell’interessato, senza che vengano in rilievo elementi di perplessità sulla motivazione della sentenza di primo grado, che va, pertanto, confermata.
La censura relativa al preavviso di rigetto non ha condotto all’annullamento: il giudice ha ritenuto effettiva la partecipazione procedimentale e adeguata l’istruttoria.
art. 97 Cost.
Nella fattispecie, il diniego impugnato in primo grado risulta emanato a seguito di adeguata istruttoria e dell’effettiva partecipazione procedimentale dell’interessato, senza che vengano in rilievo elementi di perplessità sulla motivazione della sentenza di primo grado, che va, pertanto, confermata.
La censura formulata in riferimento ai principi di buon andamento non è stata accolta, essendo stata ritenuta adeguata l’istruttoria amministrativa.
art. 73 c.p.a.
l’appellante ha prodotto memoria ex art. 73 c.p.a. il 25 agosto 2026
La norma è menzionata esclusivamente per descrivere il deposito della memoria difensiva e non fonda la decisione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della parte appellante.
La disposizione è applicata per disporre l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi della parte appellante.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della parte appellante.
La norma è richiamata, insieme alla disciplina nazionale, quale presupposto per tutelare i diritti o la dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La licenza di porto d’armi non costituisce un diritto assoluto, ma una deroga al divieto generale; l’autorità di pubblica sicurezza può negarla o non rinnovarla, nell’esercizio di ampia discrezionalità, quando non ritenga dimostrati i presupposti di legge o permangano rischi anche potenziali per sicurezza e ordine pubblico.
- Il giudizio di affidabilità ai fini del porto d’armi è preventivo e autonomo rispetto all’accertamento penale: può fondarsi su fatti o episodi anche privi di rilievo penale, su elementi di fumus e su valutazioni probabilistiche, senza che occorrano una pronuncia penale di condanna, un giudizio di pericolosità sociale o la prova di un precedente abuso dell’arma.
- Quando un provvedimento è sorretto da più ragioni autonome, è sufficiente la legittimità di una sola ragione per conservarlo; la mancata contestazione di una ragione autonomamente idonea a sostenerlo rende inammissibili le censure dirette contro le altre.
- Il dimostrato bisogno di un’arma per difesa personale deve risultare da circostanze di fatto specifiche e attuali che attestino un pericolo per l’incolumità; non può essere desunto automaticamente dalla professione, dalla categoria di appartenenza o dalla consistenza degli interessi patrimoniali del richiedente.
- La legittimità del diniego va valutata in base alla situazione esistente al momento della sua adozione: l’archiviazione successiva di un procedimento penale non elimina di per sé la rilevanza degli elementi valutati dall’Amministrazione al momento del provvedimento, né supera eventuali ulteriori ragioni autonome poste a fondamento del diniego.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 19 ott 2026Sentenza n. 1106/2026 - Latina, Sezione 2
- Sentenza · 19 ott 2026Sentenza n. 1107/2026 - Latina, Sezione 2
- Sentenza · 19 ott 2026Sentenza n. 1108/2026 - Latina, Sezione 2
- Sentenza · 19 ott 2026Sentenza n. 1986/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 ott 2026Sentenza n. 478/2026 - Parma, Sezione 1
- Sentenza · 19 ott 2026Sentenza n. 16450/2026 - Roma, Sezione 2B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →