Cassazione Penale, Sentenza n. 28350/2022 del 19/07/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Richiesta di liquidazione dell'equa riparazione per ingiusta detenzione subita dall'11 aprile 2016 al 25 giugno 2018 (custodia cautelare in carcere e poi arresti domiciliari). La misura cautelare era stata disposta per gravi indizi relativi al tentato omicidio di Giuseppe Tortorella; il ricorrente fu ritenuto colpevole dal G.U.P. con giudizio abbreviato, ma assolto in appello il 25 giugno 2018 (sentenza irrevocabile 9 novembre 2018). La Corte territoriale aveva respinto la domanda ritenendo che il ricorrente avesse commesso colpa grave ai sensi dell'art. 314 c.1 c.p.p., in quanto le dichiarazioni rese all'udienza di convalida del fermo risultarono inattendibili e, secondo la Corte, quella condotta aveva avuto un ruolo causalmente efficiente nell'adozione e nel perdurare della misura cautelare. Il ricorrente impugnava per vizio di motivazione, sostenendo che la cautela si fondava principalmente sulle accuse della vittima, non confermate dagli altri testi oculari, e che le sue dichiarazioni negate o menzognere non avevano causalmente determinato la privazione della libertà.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Lecce. I motivi principali dell'annullamento sono l'insufficiente motivazione dell'ordinanza impugnata quanto al nesso causale fra la condotta imputata al ricorrente (silenzio/reticenza/mendacio) e l'insorgere o il perdurare della misura cautelare, e la mancata indicazione di quali circostanze il ricorrente avrebbe omesso di riferire e che avrebbero potuto elidere il valore indiziante degli elementi acquisiti. La Corte ha inoltre richiamato la necessità di valutare l'apparenza del quadro indiziario ex ante e la rilevanza delle dichiarazioni della vittima, rese in presenza di probabile ostilità, rispetto alle dichiarazioni degli altri testimoni. La Cassazione ha disposto la regolamentazione fra le parti delle spese di giudizio.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
Norma richiamata dalla Corte d'appello per ritenere la colpa grave del ricorrente. La Cassazione precisa che per escludere l'equa riparazione occorre dimostrare il nesso causale fra la condotta dolosa o gravemente colposa dell'imputato e l'adozione o il protrarsi della misura cautelare.
Sez. U., n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia
Richiama il principio di autonomia del giudizio di riparazione rispetto al giudizio penale e l'esigenza di valutare ex ante se la privazione della libertà sia stata ingiusta, nonostante l'assoluzione, tenendo conto della eventuale concorso di colpa grave dell'imputato.
Sez. U., n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio
Stabilisce che la valutazione per l'indennizzo ricalca l'analisi compiuta al momento dell'adozione della cautela e deve considerare se dal quadro indiziario all'epoca potesse apparire fondata l'accusa e se il comportamento del ricorrente abbia contribuito a tale apparenza.
Giurisprudenza su silenzio/reticenza/mendacio (es. Sez. 4, n. 40291 del 10/06/2008 Maggi; Sez. 4, n. 7296 del 17/11/2011 Berdicchia)
Il silenzio, la reticenza o il mendacio dell'indagato possono rilevare ai fini dell'esclusione dell'indennizzo solo se emergono dagli atti circostanze che dimostrino che, se l'indagato avesse fornito informazioni vere e complete, avrebbe potuto elidere il valore indiziante degli elementi acquisiti, e quindi impedire l'adozione o il perdurare della misura cautelare.
Massime di principio
- Il giudizio di riparazione per ingiusta detenzione è autonomo rispetto al processo penale e va compiuto ex ante, valutando il quadro indiziario disponibile all'epoca dell'adozione della cautela.
- La condotta difensiva dell'indagato (silenzio, reticenza, mendacio) può escludere il diritto all'equa riparazione solo se è dimostrato un nesso causale certo: il comportamento dell'indagato deve aver effettivamente indotto o mantenuto il giudice nella convinzione della fondatezza degli indizi.
- È necessario che la decisione motivi puntualmente quali circostanze l'indagato avrebbe omesso o falsamente indicato e come tali omissioni o menzogne avrebbero inciso sulle valutazioni indiziarie del giudice della cautela.
- Se la misura cautelare si fonda in prevalenza su dichiarazioni della vittima che risultano poi non confermate da altri testimoni o sono rese da soggetto con palese ostilità, la responsabilità del ricorrente per mantenere la cautela non può essere automaticamente presunta in ragione del suo comportamento processuale.
- In presenza di motivazione carente circa il ruolo causale della condotta del detenuto nel determinare la cautela, la decisione va annullata e la questione rimessa al giudice di merito per nuovo esame.
- La Corte deve sempre bilanciare la funzione riparatoria dell'indennizzo con la tutela della collettività: l'indennizzo non deve essere riconosciuto se emerge che l'incolpato ha concorso colposamente o dolosamente a far sorgere o permanere la misura.
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