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Sentenza

Sentenza del 01/03/2016 n. 1155 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Riscossione e misure cautelari - Iscrizione ipotecaria - Ammissibilità - Fondo patrimoniale - Onere della prova.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La contestazione è stata ritenuta infondata. La mera inclusione dell'immobile in un fondo patrimoniale non impedisce l'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del D.P.R. n. 602/1973. Spettava ai coniugi dimostrare sia che il debito fosse stato contratto per finalità estranee ai bisogni della famiglia, sia che il creditore fosse consapevole di tale estraneità. In assenza di tale prova, l'iscrizione ipotecaria resta ammissibile.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti sostenevano che l'iscrizione ipotecaria fosse illegittima perché riguardava beni inseriti in un fondo patrimoniale costituito ai sensi degli artt. 167 e seguenti del codice civile. La questione riguardava quindi se la destinazione dei beni al soddisfacimento dei bisogni della famiglia impedisse automaticamente l'iscrizione ipotecaria per debiti tributari o, comunque, per debiti asseritamente estranei alle esigenze familiari.

Norme richiamate

  • Art. 77 del D.P.R. n. 602/1973

    Iscrizione di ipoteca sugli immobili del debitore

    La norma consente l'iscrizione ipotecaria a garanzia della riscossione coattiva e non prevede che la semplice destinazione dell'immobile a fondo patrimoniale costituisca, di per sé, un impedimento.

  • Artt. 167 e seguenti del codice civile

    La costituzione del fondo patrimoniale vincola i beni ai bisogni della famiglia, ma non determina automaticamente l'impignorabilità o l'impossibilità di iscrivere ipoteca. È necessario provare l'estraneità del debito ai bisogni familiari e la conoscenza di tale circostanza da parte del creditore.

Massime di principio

  • La semplice appartenenza di un immobile a un fondo patrimoniale non rende automaticamente illegittima l'iscrizione ipotecaria.
  • Chi contesta l'ipoteca deve fornire una prova concreta che il debito sia stato contratto per finalità estranee ai bisogni della famiglia.
  • Non basta dimostrare l'estraneità del debito: occorre anche provare che il creditore ne fosse consapevole al momento della concessione o dell'insorgenza del rapporto.
  • La tutela del fondo patrimoniale opera in modo selettivo e non può essere invocata astrattamente per sottrarre i beni alla garanzia patrimoniale senza una specifica prova dei presupposti di legge.
  • In situazioni analoghe, l'analisi deve distinguere tra costituzione del fondo, natura e origine del debito, collegamento del debito con i bisogni familiari e conoscenza di tale collegamento o estraneità da parte del creditore.

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