Cassazione Civile, Ordinanza n. 31959/2024 del 11/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Il lavoratore aveva agito per ottenere differenze retributive maturate tra il 5 marzo 2002 e il 31 dicembre 2010, sostenendo di avere svolto di fatto mansioni dirigenziali di primo livello e, in seguito, di dirigente medico di secondo livello. La Corte d’appello aveva però rigettato il gravame, ritenendo inapplicabili l’art. 2103 c.c. e l’art. 52 d.lgs. 165/2001 alla dirigenza sanitaria, esclusa la configurabilità di mansioni superiori per le sostituzioni disciplinate dal CCNL, e insussistente una violazione dell’art. 36 Cost. perché il lavoratore aveva comunque percepito l’indennità di sostituzione e una retribuzione di posizione. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione, proposto ex art. 360, n. 5, c.p.c., il ricorrente lamentava l’omesso esame di un fatto decisivo, identificato nella mancata corresponsione dell’indennità di sostituzione nel periodo 2008-18 agosto 2013, deducendo che solo nel 2017 era stata deliberata l’attribuzione di tale indennità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che, essendovi una "doppia conforme", per poter proporre validamente il vizio di omesso esame di un fatto decisivo il ricorrente avrebbe dovuto indicare le diverse ragioni di fatto poste a base della sentenza di primo grado e di quella di appello, dimostrando che non coincidevano; onere non assolto nel caso concreto. Ha inoltre osservato che la censura, comunque, era fuori dai limiti dell’art. 360, n. 5, c.p.c., perché la corresponsione dell’indennità di sostituzione era stata già esaminata dal giudice di merito, che l’aveva ritenuta circostanza non contestata e risultante dalle buste paga. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, è stato dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, n. 5, c.p.c.
Il vizio per omesso esame di un fatto decisivo è deducibile nei limiti rigorosi previsti dalla norma riformulata; non può essere usato per sollecitare una nuova valutazione del fatto già esaminato dal giudice di merito.
art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
In presenza di doppia conforme, il ricorrente che deduce il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. deve indicare e confrontare le ragioni di fatto delle due decisioni di merito, dimostrando la loro diversità.
art. 2103 c.c.
La Corte d’appello ne ha escluso l’applicabilità alla dirigenza sanitaria, in presenza di una disciplina speciale delle sostituzioni.
art. 52 d.lgs. n. 165/2001
È stato ritenuto non applicabile alla dirigenza sanitaria, inserita in un unico ruolo distinto per profili professionali.
art. 24 d.lgs. n. 165/2001
La retribuzione dei dirigenti comprende tutte le funzioni e i compiti attribuiti in base al decreto e gli incarichi conferiti in ragione dell’ufficio o assegnati dall’amministrazione.
art. 18, comma 7, CCNL 8.6.2000
Le sostituzioni non integrano mansioni superiori; al sostituto spetta l’indennità sostitutiva e non il trattamento accessorio del sostituito.
art. 36 Cost.
La Corte territoriale ha escluso la violazione del precetto costituzionale perché il lavoratore aveva percepito l’indennità di sostituzione e una retribuzione di posizione commisurata all’incarico svolto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ricorrendo i presupposti processuali, va dato atto dell’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È richiamato quale parametro per determinare l’ulteriore importo del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il motivo di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando il fatto storico dedotto risulta già esaminato dal giudice di merito o quando la censura mira, in sostanza, a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio.
- In caso di doppia conforme, il ricorrente che denunci l’omesso esame di un fatto decisivo deve specificare le differenti ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito; in difetto, il motivo è inammissibile.
- Le sostituzioni disciplinate dalla contrattazione collettiva del personale dirigenziale sanitario non si identificano, di regola, con mansioni superiori, sicché non operano automaticamente le regole generali sull’inquadramento e sul trattamento economico delle mansioni superiori.
- Quando il giudice di merito accerta che il lavoratore abbia già percepito l’indennità sostitutiva prevista dal CCNL e una retribuzione di posizione coerente con l’incarico espletato, non è configurabile, solo per la protrazione della sostituzione, un diritto ulteriore al trattamento del sostituito.
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