Sentenza del 09/02/2016 n. 169 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE COATTIVA - ESPROPRIAZIONE FORZATA IN GENERE - PIGNORAMENTO - Omessa notifica della cartella di pagamento o dell'intimazione ad adempiere - Invalidità derivata del pignoramento - Opposizione agli atti esecutivi - Ammissibilità - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato il pignoramento sostenendo che non gli erano stati previamente notificati la cartella di pagamento o l'avviso di mora/intimazione ad adempiere. Ha quindi dedotto la nullità derivata del pignoramento e proposto opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., nonostante i limiti previsti dall'art. 57, primo comma, lett. b), del D.P.R. n. 602/1973.
La decisione
La sentenza ha ritenuto ammissibile l'opposizione agli atti esecutivi proposta contro il pignoramento. L'inammissibilità prevista dall'art. 57 del D.P.R. n. 602/1973 dipende infatti dall'atto impugnato e non dal vizio dedotto. Il contribuente non può impugnare davanti al giudice ordinario la cartella di pagamento o l'avviso di mora, la cui cognizione spetta al giudice tributario; tuttavia può contestare davanti al giudice ordinario il pignoramento ai sensi dell'art. 617 c.p.c., anche facendo valere la nullità derivata dalla mancata notificazione degli atti presupposti.
Norme richiamate
Art. 57, primo comma, lett. b), D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
L'ammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi dipende dall'atto impugnato e non dal vizio dedotto.
La norma non impedisce in assoluto ogni opposizione nell'esecuzione tributaria: il divieto riguarda l'impugnazione degli atti la cui cognizione appartiene al giudice tributario, mentre è ammissibile l'opposizione contro il pignoramento.
Art. 617 c.p.c.
Opposizione agli atti esecutivi.
Consente di contestare il pignoramento per vizi propri e anche per vizi derivati dalla mancata notificazione degli atti presupposti, come la cartella di pagamento o l'intimazione ad adempiere.
Massime di principio
- Nella riscossione coattiva tributaria occorre distinguere l'atto impugnato dal vizio fatto valere: la competenza del giudice dipende principalmente dalla natura dell'atto contestato.
- La cartella di pagamento e l'intimazione ad adempiere devono essere contestate davanti al giudice tributario, mentre il pignoramento può essere impugnato davanti al giudice ordinario con l'opposizione agli atti esecutivi.
- La mancata notificazione di un atto presupposto può essere fatta valere contro il successivo pignoramento come causa di invalidità derivata, anche se non è più possibile impugnare direttamente l'atto presupposto davanti al giudice ordinario.
- Prima di contestare un pignoramento tributario è essenziale verificare la regolare notificazione e la sequenza degli atti prodromici, poiché l'assenza di una notifica necessaria può incidere sulla validità dell'esecuzione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 9 feb 2016Sentenza del 09/02/2016 n. 65 - Comm. Trib. Prov. Rieti
- Sentenza · 9 feb 2016Sentenza del 09/02/2016 n. 75 - Comm. Trib. Prov. Rieti
- Sentenza · 9 feb 2016Sentenza del 09/02/2016 n. 81 - Comm. Trib. Prov. Rieti
- Sentenza · 9 feb 2016Sentenza del 09/02/2016 n. 294 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 9 feb 2016Sentenza del 09/02/2016 n. 300 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 9 feb 2016Sentenza del 09/02/2016 n. 301 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →