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Sentenza

Sentenza del 09/02/2016 n. 169 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE COATTIVA - ESPROPRIAZIONE FORZATA IN GENERE - PIGNORAMENTO - Omessa notifica della cartella di pagamento o dell'intimazione ad adempiere - Invalidità derivata del pignoramento - Opposizione agli atti esecutivi - Ammissibilità - Fondamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha contestato il pignoramento sostenendo che non gli erano stati previamente notificati la cartella di pagamento o l'avviso di mora/intimazione ad adempiere. Ha quindi dedotto la nullità derivata del pignoramento e proposto opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., nonostante i limiti previsti dall'art. 57, primo comma, lett. b), del D.P.R. n. 602/1973.

La decisione

La sentenza ha ritenuto ammissibile l'opposizione agli atti esecutivi proposta contro il pignoramento. L'inammissibilità prevista dall'art. 57 del D.P.R. n. 602/1973 dipende infatti dall'atto impugnato e non dal vizio dedotto. Il contribuente non può impugnare davanti al giudice ordinario la cartella di pagamento o l'avviso di mora, la cui cognizione spetta al giudice tributario; tuttavia può contestare davanti al giudice ordinario il pignoramento ai sensi dell'art. 617 c.p.c., anche facendo valere la nullità derivata dalla mancata notificazione degli atti presupposti.

Norme richiamate

  • Art. 57, primo comma, lett. b), D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    L'ammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi dipende dall'atto impugnato e non dal vizio dedotto.

    La norma non impedisce in assoluto ogni opposizione nell'esecuzione tributaria: il divieto riguarda l'impugnazione degli atti la cui cognizione appartiene al giudice tributario, mentre è ammissibile l'opposizione contro il pignoramento.

  • Art. 617 c.p.c.

    Opposizione agli atti esecutivi.

    Consente di contestare il pignoramento per vizi propri e anche per vizi derivati dalla mancata notificazione degli atti presupposti, come la cartella di pagamento o l'intimazione ad adempiere.

Massime di principio

  • Nella riscossione coattiva tributaria occorre distinguere l'atto impugnato dal vizio fatto valere: la competenza del giudice dipende principalmente dalla natura dell'atto contestato.
  • La cartella di pagamento e l'intimazione ad adempiere devono essere contestate davanti al giudice tributario, mentre il pignoramento può essere impugnato davanti al giudice ordinario con l'opposizione agli atti esecutivi.
  • La mancata notificazione di un atto presupposto può essere fatta valere contro il successivo pignoramento come causa di invalidità derivata, anche se non è più possibile impugnare direttamente l'atto presupposto davanti al giudice ordinario.
  • Prima di contestare un pignoramento tributario è essenziale verificare la regolare notificazione e la sequenza degli atti prodromici, poiché l'assenza di una notifica necessaria può incidere sulla validità dell'esecuzione.

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