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Ordinanza

Ordinanza n. 609/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della D.G.R. Lombardia n. XII/2854 del 29 luglio 2024, avente ad oggetto "Criteri per la definizione delle attività e servizi da finanziare con l'Istituto delle Funzioni di cui all'art. 8-sexies del D.Lgs. 502/1992, a decorrere dall'esercizio 2024", ed atti preordinati, conseguenziali e connessi B) per quanto riguarda i motivi aggiunti: della D.G.R. Lombardia n. XII/4266 in data 30.04.2025 ed atti connessi.

Giustizia amministrativa202402924

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: D.G.R. Lombardia n. XII/2854 del 29 luglio 2024 e D.G.R. Lombardia n. XII/4266 del 30 aprile 2025, relative ai criteri di finanziamento delle attività e dei servizi mediante l'Istituto delle Funzioni di cui all'art. 8-sexies del d.lgs. 502/1992

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L'impresa ricorrente ha impugnato, con il ricorso introduttivo, la deliberazione della Giunta regionale lombarda n. XII/2854 del 29 luglio 2024 e, con motivi aggiunti, la successiva deliberazione n. XII/4266 del 30 aprile 2025, nonché gli atti connessi. Dal testo dell'ordinanza non emergono i motivi di illegittimità dedotti nel merito. Il giudice ha ritenuto necessario acquisire aggiornamenti sulla vicenda e verificare se permanga l'interesse alla decisione, chiedendo alla ricorrente di precisare motivatamente tale interesse, riferire su eventuali fatti o atti sopravvenuti, indicare l'eventuale necessità di ulteriore istruttoria e segnalare l'esistenza di ricorsi connessi o aventi il medesimo oggetto. È stato inoltre richiesto all'amministrazione resistente di fornire chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti di causa e di depositare, ove non già prodotti, gli atti impugnati e la relativa documentazione.

La decisione

Il TAR non ha deciso il merito né i motivi di ricorso. Ha disposto specifici incombenti istruttori: la ricorrente deve depositare, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza da parte della Segreteria e nelle forme del PAT, una memoria sull'attuale permanenza dell'interesse e sugli ulteriori profili indicati; l'amministrazione intimata o resistente deve fornire chiarimenti documentati e depositare gli atti impugnati e la documentazione di corredo. Il giudice ha espressamente avvertito che l'inerzia della ricorrente sull'incombente relativo alla permanenza dell'interesse potrà essere valutata, ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a., come manifestazione implicita e inequivoca di disinteresse, con possibile dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. La Segreteria è stata incaricata di comunicare l'ordinanza alle parti costituite e all'amministrazione evocata.

Norme richiamate

  • art. 63 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per i poteri istruttori del giudice amministrativo.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    Richiamato per la valutazione del comportamento processuale e dell'eventuale mancata collaborazione della parte ai fini della decisione.

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni applicabili all'attività istruttoria.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Consente di valutare l'inerzia della parte compulsata a dichiarare la permanenza dell'interesse come manifestazione implicita e inequivoca di disinteresse, ai fini della dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 85 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni applicabili al procedimento.

  • art. 8-sexies d.lgs. 502/1992

    Richiamato quale disposizione alla quale si riferiscono i criteri regionali di finanziamento oggetto di impugnazione.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo chieda alla parte ricorrente di dichiarare motivatamente la permanenza dell'interesse alla decisione e di aggiornare la situazione processuale, l'inerzia protratta oltre il termine assegnato può essere valutata, unitamente alle circostanze del caso, come manifestazione implicita ma inequivoca dell'attuale disinteresse alla decisione e condurre alla declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
  • In presenza di una controversia non ancora definibile con i dati disponibili, il giudice amministrativo può ordinare alla parte ricorrente di riferire sui fatti e sugli atti sopravvenuti, sull'eventuale necessità di istruttoria e sui giudizi connessi, nonché imporre all'amministrazione il deposito degli atti impugnati e di chiarimenti documentati aggiornati.
  • L'incombente istruttorio relativo alla permanenza dell'interesse deve essere adempiuto entro il termine fissato dal giudice; l'ordinanza può contenere un espresso avvertimento circa le conseguenze processuali dell'inerzia, in particolare la possibile improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Come è indicizzato

MaterieOrganizzazione del servizio sanitarioIstruttoria processualeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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