Ordinanza n. 609/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della D.G.R. Lombardia n. XII/2854 del 29 luglio 2024, avente ad oggetto "Criteri per la definizione delle attività e servizi da finanziare con l'Istituto delle Funzioni di cui all'art. 8-sexies del D.Lgs. 502/1992, a decorrere dall'esercizio 2024", ed atti preordinati, conseguenziali e connessi B) per quanto riguarda i motivi aggiunti: della D.G.R. Lombardia n. XII/4266 in data 30.04.2025 ed atti connessi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: D.G.R. Lombardia n. XII/2854 del 29 luglio 2024 e D.G.R. Lombardia n. XII/4266 del 30 aprile 2025, relative ai criteri di finanziamento delle attività e dei servizi mediante l'Istituto delle Funzioni di cui all'art. 8-sexies del d.lgs. 502/1992
Esito
La controversia
L'impresa ricorrente ha impugnato, con il ricorso introduttivo, la deliberazione della Giunta regionale lombarda n. XII/2854 del 29 luglio 2024 e, con motivi aggiunti, la successiva deliberazione n. XII/4266 del 30 aprile 2025, nonché gli atti connessi. Dal testo dell'ordinanza non emergono i motivi di illegittimità dedotti nel merito. Il giudice ha ritenuto necessario acquisire aggiornamenti sulla vicenda e verificare se permanga l'interesse alla decisione, chiedendo alla ricorrente di precisare motivatamente tale interesse, riferire su eventuali fatti o atti sopravvenuti, indicare l'eventuale necessità di ulteriore istruttoria e segnalare l'esistenza di ricorsi connessi o aventi il medesimo oggetto. È stato inoltre richiesto all'amministrazione resistente di fornire chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti di causa e di depositare, ove non già prodotti, gli atti impugnati e la relativa documentazione.
La decisione
Il TAR non ha deciso il merito né i motivi di ricorso. Ha disposto specifici incombenti istruttori: la ricorrente deve depositare, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza da parte della Segreteria e nelle forme del PAT, una memoria sull'attuale permanenza dell'interesse e sugli ulteriori profili indicati; l'amministrazione intimata o resistente deve fornire chiarimenti documentati e depositare gli atti impugnati e la documentazione di corredo. Il giudice ha espressamente avvertito che l'inerzia della ricorrente sull'incombente relativo alla permanenza dell'interesse potrà essere valutata, ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a., come manifestazione implicita e inequivoca di disinteresse, con possibile dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. La Segreteria è stata incaricata di comunicare l'ordinanza alle parti costituite e all'amministrazione evocata.
Norme richiamate
art. 63 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per i poteri istruttori del giudice amministrativo.
art. 64, comma 4, c.p.a.
Richiamato per la valutazione del comportamento processuale e dell'eventuale mancata collaborazione della parte ai fini della decisione.
art. 65 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni applicabili all'attività istruttoria.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Consente di valutare l'inerzia della parte compulsata a dichiarare la permanenza dell'interesse come manifestazione implicita e inequivoca di disinteresse, ai fini della dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 85 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni applicabili al procedimento.
art. 8-sexies d.lgs. 502/1992
Richiamato quale disposizione alla quale si riferiscono i criteri regionali di finanziamento oggetto di impugnazione.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo chieda alla parte ricorrente di dichiarare motivatamente la permanenza dell'interesse alla decisione e di aggiornare la situazione processuale, l'inerzia protratta oltre il termine assegnato può essere valutata, unitamente alle circostanze del caso, come manifestazione implicita ma inequivoca dell'attuale disinteresse alla decisione e condurre alla declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
- In presenza di una controversia non ancora definibile con i dati disponibili, il giudice amministrativo può ordinare alla parte ricorrente di riferire sui fatti e sugli atti sopravvenuti, sull'eventuale necessità di istruttoria e sui giudizi connessi, nonché imporre all'amministrazione il deposito degli atti impugnati e di chiarimenti documentati aggiornati.
- L'incombente istruttorio relativo alla permanenza dell'interesse deve essere adempiuto entro il termine fissato dal giudice; l'ordinanza può contenere un espresso avvertimento circa le conseguenze processuali dell'inerzia, in particolare la possibile improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
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