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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10894/2024 del 23/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La contribuente aveva ricevuto tre avvisi di accertamento IRPEF fondati sul metodo sintetico ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973, per effetto della disponibilità, ritenuta indice di capacità contributiva, di un autoveicolo, di un'abitazione e di due partecipazioni societarie, una delle quali di rilevante valore. I giudici di merito avevano confermato gli accertamenti e la condanna alle spese. In cassazione la contribuente deduceva due censure: con il primo motivo contestava la violazione dell'art. 2704 c.c. e dell'art. 8 d.lgs. n. 261/1999, sostenendo che la controdichiarazione relativa a un contratto simulato di acquisto di partecipazioni, recante timbro postale in calce, dovesse considerarsi munita di data certa e che, quindi, fosse idonea a superare la presunzione di reddito, senza che l'Ufficio avesse provato una formazione in momento diverso; con il secondo motivo denunciava la violazione dell'art. 38, commi 5 e 6, d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c., perché la CTR aveva ritenuto provata una maggiore capacità contributiva nonostante la produzione di una dichiarazione di simulazione e di estratti conto, attribuendo alla contribuente l'ipotesi di altre provviste economiche non dimostrate dall'Ufficio.

La decisione

La Corte ha accolto entrambi i motivi. Ha affermato, da un lato, che una scrittura privata non autenticata può avere data certa quando formi corpo unico con il foglio recante il timbro postale, spettando a chi contesta la data l'onere di provare che la redazione del contenuto sia avvenuta in momento diverso; la CTR aveva quindi errato nel negare rilievo alla controdichiarazione per asseriti vizi formali della procedura postale. Dall'altro lato, la Corte ha ribadito che l'accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973 configura una presunzione legale relativa, che pone a carico del contribuente la prova contraria, anche mediante qualsiasi mezzo idoneo, inclusa la prova della simulazione del negozio che abbia generato l'apparente capacità contributiva. Poiché il giudice di merito aveva trascurato tali principi, la sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR in diversa composizione per nuovo esame dei fatti e regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2704 c.c.

    La data della scrittura privata non autenticata può essere provata anche tramite elementi idonei a renderla certa; il timbro postale apposto sul documento può conferire certezza alla data quando il foglio e la scrittura formino un corpo unico.

  • art. 8 d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261

    La Corte esclude che la violazione di requisiti formali della procedura postale, da sola, sia sufficiente a privare di efficacia probatoria la data risultante dal timbro postale, se non venga provato che il contenuto del documento sia stato redatto in momento diverso.

  • art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    L'accertamento sintetico del reddito tramite redditometro si fonda su una presunzione legale relativa: accertati gli indici di capacità contributiva, il contribuente deve fornire prova contraria, anche dimostrando che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore, ovvero che i beni o le somme provengono da redditi non imponibili o da atti simulati.

  • art. 2697 c.c.

    La ripartizione dell'onere della prova, in materia di accertamento sintetico, impone al contribuente la dimostrazione dei fatti impeditivi o contrari alla pretesa fiscale, mentre non grava sull'Ufficio la prova ulteriore oltre gli indici di capacità contributiva.

Massime di principio

  • Nella scrittura privata non autenticata, la presenza del timbro postale può conferire data certa quando il documento costituisca un corpo unico con il supporto recante il timbro; chi contesta la data deve provare che il contenuto sia stato formato in un momento diverso.
  • In materia di accertamento sintetico del reddito, l'Amministrazione finanziaria è dispensata da ulteriori prove una volta dimostrata l'esistenza degli elementi-indice di capacità contributiva; il giudice non può disapplicare la presunzione legale con valutazioni astratte o meramente formalistiche.
  • La prova contraria del contribuente ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973 non è tipizzata e può essere fornita con ogni mezzo idoneo, ma deve essere concreta, documentale e riferita alla provenienza non reddituale delle risorse o alla simulazione dell'atto posto a base dell'indice fiscale.
  • La dimostrazione della simulazione di un negozio che abbia generato l'apparente disponibilità patrimoniale è un mezzo di prova astrattamente idoneo a vincere il redditometro, poiché ciò che rileva è la reale disponibilità economica, non la mera apparenza formale dell'operazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProve
RamiTributiProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della provaPrescrizioneNullità

Testo integrale

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