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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46813/2023 del 21/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione per inosservanza o erronea applicazione dell'art. 660 cod. pen.; dedotto travisamento delle dichiarazioni della figlia della persona offesa (Federica Salvatore) che, secondo il ricorrente, avrebbero dimostrato l'assenza di un pedinamento o di un comportamento reiterato e molestante, insistendo sul fatto che si sarebbe trattato di semplici coincidenze di percorso e che la persona offesa sarebbe inattendibile. Si contestava altresì la necessità di pluralità delle condotte per configurare la contravvenzione e si sosteneva che la motivazione del Tribunale avrebbe distorto le dichiarazioni delle parti offese.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la sentenza del Tribunale avesse fornito motivazione congrua e puntuale, richiamando le dichiarazioni della persona offesa e della figlia, che complessivamente corroboravano l'accertamento della molestia ex art. 660 cod. pen. La presunta discrepanza tra la sentenza e alcune dichiarazioni non è stata provata in modo autosufficiente e le doglianze difensive sono risultate generiche e prive di specifiche produzioni probatorie. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa nella misura di euro 4.000,00 verso la parte civile, oltre agli oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 660 cod. pen.

    Delimita la fattispecie di molestia o disturbo in luogo pubblico per petulanza o altro biasimevole motivo; la Corte richiama la giurisprudenza secondo cui la 'petulanza' è atteggiamento di invadenza arrogante e che il reato può realizzarsi anche con una singola azione se questa produce gli effetti previsti dalla norma

  • art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; qui è richiamata per inquadrare la censura relativa al presunto travisamento delle dichiarazioni testimoniali

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limita la riproduzione integrale delle motivazioni nel ricorso per cassazione e autorizza una sintetica enunciazione delle censure, come richiamato nella motivazione

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    Prevede la possibilità di presentare conclusioni scritte nel procedimento; la norma è richiamata rispetto alle memorie e conclusioni depositate dal Pubblico ministero e dalle parti civili

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Stabilisce le conseguenze economiche della dichiarazione di inammissibilità del ricorso (onere delle spese e disposizione sul versamento in favore della cassa delle ammende)

  • sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per affermare che, nel caso in esame, non sono emersi elementi tali da ritenere che il ricorso sia stato proposto con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, pur restando ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste

  • artt. 12 e 16 d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 37 del 2018

    Normano la liquidazione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile; la Corte liquida la somma dovuta alla parte civile sulla base di queste disposizioni

  • art. 2 d.m. n. 55 del 2014

    Prevede gli accessori di legge (spese forfettarie) da aggiungere alla liquidazione dell'onorario, richiamata per il calcolo degli oneri a carico del ricorrente

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere censure svolte in modo specifico e autosufficiente: doglianze generiche o prive di puntuale confronto con le risultanze probatorie sono dichiarate inammissibili
  • In materia di contravvenzione per molestia ex art. 660 cod. pen. la fattispecie può realizzarsi anche con una singola azione se questa produce un'effettiva molestia o interferenza nella sfera di libertà altrui; non è sempre necessaria una condotta abituale
  • La Corte di cassazione non riesamina ex novo le prove: per ottenere accoglimento per travisamento probatorio è necessario indicare in modo preciso le contraddizioni e, se possibile, produrre documenti o elementi non considerati dal giudice di merito
  • La testimonianza della persona offesa, se congruamente valutata dal giudice di merito e corroborata da riscontri (anche familiari), può costituire base sufficiente per la condanna; l'attendibilità va valutata nel complesso e non valorizzata esclusivamente sulla base di singole frasi estratte dal contesto
  • La dichiarazione di inammissibilità comporta spesso conseguenze economiche rilevanti per il ricorrente (spese processuali e somme a favore della cassa delle ammende), per cui va valutata attentamente la fondatezza e la forma del ricorso prima del deposito

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