Cassazione Civile, Ordinanza n. 17282/2025 del 26/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Nel giudizio di verifica del passivo di un fallimento, il giudice delegato aveva escluso l'ammissione di un credito complessivo di euro 982.255,59 vantato dall'originaria banca creditrice per saldi debitori di due conti correnti, oltre che per un rapporto di anticipi su fatture e RI.BA. L'opposizione allo stato passivo era stata rigettata dal Tribunale, che aveva ritenuto non provata l'intera evoluzione del rapporto di conto corrente e, in particolare, aveva rilevato che le operazioni di anticipo e le relative commissioni/spese erano confluite sul conto corrente principale, per il quale erano stati prodotti solo alcuni estratti conto e non l'intera sequenza dall'inizio alla chiusura. La società ricorrente per cassazione, quale cessionaria del credito, ha dedotto tre motivi sostanzialmente sovrapponibili: violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e motivazione assente/insufficiente/illogica, sostenendo che il Tribunale avesse erroneamente confuso il credito da anticipi fatture e RI.BA. con il diverso credito da saldo del conto corrente ordinario, che gli estratti prodotti avrebbero provato le singole anticipazioni non restituite e che il credito in linea capitale non risentiva di anatocismo, interessi ultralegali, commissioni o spese non convenute; con il terzo motivo ha anche invocato l'art. 1858 c.c., sostenendo che la CTU e gli estratti conto coprissero il periodo in cui erano state effettuate le anticipazioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure, pur formalmente incardinate sulla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e sul vizio di motivazione, mirassero in realtà a contestare la valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, attività non sindacabile in sede di legittimità nei termini prospettati. Ha inoltre escluso che la motivazione del decreto fosse solo apparente: il Tribunale aveva infatti spiegato in modo chiaro che, poiché le anticipazioni e gli oneri erano stati girocontati sul conto corrente principale, la mancanza degli estratti integrali di quel rapporto impediva la ricostruzione completa del dare/avere e quindi la prova del credito. Nessuna regolazione delle spese è stata effettuata perché la procedura intimata non si è costituita. È stato altresì dato atto, nel dispositivo, dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
La violazione è deducibile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dei poteri officiosi; non consente di censurare la mera diversa valutazione delle prove offerte dalle parti.
art. 116 c.p.c.
La censura è ammissibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o dichiara di valutarla secondo prudente apprezzamento quando invece è soggetta a prova legale; non è deducibile per contestare il cattivo esercizio del prudente apprezzamento.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Viene invocato per denunciare nullità processuali e motivazione apparente, ma non per ottenere un riesame del merito della valutazione probatoria.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il sindacato sulla motivazione è ormai ristretto ai soli casi di effettivo vizio rilevante in cassazione; non è consentita una nuova valutazione del fatto.
art. 1858 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in relazione all'operazione di anticipazione bancaria; la Corte non ne svolge una specifica interpretazione autonoma, perché il motivo è comunque inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. 228/2012
Norma che ha introdotto il meccanismo del raddoppio del contributo unificato richiamato nel dispositivo.
Massime di principio
- La denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere utilizzata per rimettere in discussione la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito: è ammissibile solo se si allega l'utilizzo di prove non introdotte dalle parti, oppure l'attribuzione a una prova di un valore legale o di prudente apprezzamento difforme da quello previsto dalla legge.
- La motivazione è solo apparente, e quindi nulla, quando non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non basta che la parte dissenta dalle conclusioni raggiunte o voglia proporre una lettura alternativa delle risultanze istruttorie.
- Nel giudizio di ammissione al passivo, il credito della banca fondato su rapporti di conto corrente e operazioni collegate deve essere provato mediante ricostruzione completa del rapporto di dare e avere; se le anticipazioni e gli oneri sono confluiti sul conto principale, la prova del credito resta condizionata alla produzione integrale della documentazione di quel rapporto.
- Quando il giudice di merito esplicita che la mancata produzione degli estratti conto integrali impedisce la ricostruzione completa del rapporto, la censura di legittimità che si limiti a valorizzare isolatamente alcuni documenti è un mero dissenso sul merito e non integra un vizio denunciabile in cassazione.
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