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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-714/20

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 12 maggio 2022. — U.I. Srl contro Agenzia delle Dogane e dei monopoli– Ufficio delle dogane di Venezia. — Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 201 – Debitori dell’imposta – IVA all’importazione – Codice doganale dell’Unione – Regolamento (UE) n. 952/2013 – Articolo 77, paragrafo 3 – Responsabilità solidale del rappresentante doganale indiretto e della società importatrice – Dazi doganali. — Causa C-714/20

Giurisprudenza europea62020CJ0714

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, investita in via pregiudiziale dalla Commissione tributaria provinciale di Venezia, ha escluso che il solo articolo 77, paragrafo 3, del codice doganale renda il rappresentante doganale indiretto debitore dell’IVA all’importazione. Ha inoltre precisato che l’articolo 201 della direttiva IVA richiede una designazione o un riconoscimento espressi e inequivoci, da parte del diritto nazionale, dei soggetti debitori dell’IVA all’importazione. Ne consegue che la responsabilità solidale del rappresentante indiretto può sussistere solo se prevista in modo chiaro dalla normativa interna.

IVA all’importazione e rappresentanza doganale indiretta: la Corte chiarisce se il rappresentante indiretto sia debitore dell’IVA in solido con l’importatore

La questione giuridica

Se l’articolo 77, paragrafo 3, del codice doganale dell’Unione consenta di ritenere il rappresentante doganale indiretto debitore anche dell’IVA all’importazione, oppure solo dei dazi doganali; e se l’articolo 201 della direttiva IVA richieda che lo Stato membro individui espressamente, con norme nazionali chiare e inequivoche, le persone debitrici dell’IVA all’importazione, potendo in difetto riconoscersi la responsabilità solidale del rappresentante indiretto.

Principio di diritto

L’articolo 77, paragrafo 3, del codice doganale dell’Unione riguarda solo l’obbligazione doganale e non consente, da solo, di estendere al rappresentante doganale indiretto la qualità di debitore dell’IVA all’importazione. L’articolo 201 della direttiva IVA lascia agli Stati membri il potere di designare o riconoscere i debitori dell’IVA all’importazione, ma tale designazione deve risultare da disposizioni nazionali esplicite, chiare e inequivoche; in assenza di una base normativa interna siffatta, non può essere affermata la responsabilità solidale del rappresentante doganale indiretto per l’IVA con l’importatore.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 288 TFUE
  • Direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 201 della direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 70 della direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 71 della direttiva 2006/112/CE
  • Regolamento (UE) n. 952/2013
  • Articolo 5 del regolamento (UE) n. 952/2013
  • Articolo 18 del regolamento (UE) n. 952/2013
  • Articolo 77 del regolamento (UE) n. 952/2013
  • Articolo 84 del regolamento (UE) n. 952/2013

IVA all’importazione e rappresentanza doganale indiretta

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Commissione tributaria provinciale di Venezia in una controversia tra U.I. Srl e l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli – Ufficio delle dogane di Venezia. Il tema centrale è la possibile responsabilità del rappresentante doganale indiretto per l’IVA all’importazione, oltre che per i dazi doganali, nelle operazioni di importazione.

Fatti e procedimento principale

L’Agenzia delle dogane aveva notificato a U.I. Srl due avvisi di accertamento, rettificando numerose dichiarazioni di importazione e chiedendo il pagamento dell’IVA all’importazione, oltre agli interessi. L’amministrazione riteneva che la società, quale rappresentante doganale indiretta delle importatrici, fosse obbligata in solido anche ai sensi degli articoli 77 e 84 del regolamento (UE) n. 952/2013.

Secondo l’Ufficio, le dichiarazioni di intento presentate erano inattendibili perché le società importatrici non erano esportatori abituali e, quindi, le importazioni non potevano beneficiare del regime di non imponibilità previsto dal diritto italiano. U.I. Srl contestava invece che la disciplina doganale potesse essere estesa all’IVA all’importazione in assenza di una specifica base normativa nazionale.

Questioni pregiudiziali

Il giudice nazionale ha chiesto alla Corte, in sostanza:

  • se l’articolo 201 della direttiva IVA imponga agli Stati membri di adottare una norma espressa che individui i debitori dell’IVA all’importazione;
  • se l’articolo 77, paragrafo 3, del codice doganale renda il rappresentante doganale indiretto debitore anche dell’IVA all’importazione, per il solo fatto di essere il dichiarante in dogana.

Normativa rilevante

La Corte ha richiamato in particolare:

  • l’articolo 201 della direttiva 2006/112/CE, secondo cui all’importazione l’IVA è dovuta dalla o dalle persone designate o riconosciute come debitrici dallo Stato membro d’importazione;
  • gli articoli 70 e 71 della direttiva IVA, sul fatto generatore e l’esigibilità dell’imposta;
  • l’articolo 77, paragrafo 3, e l’articolo 84 del regolamento (UE) n. 952/2013, relativi all’obbligazione doganale e alla solidarietà tra debitori;
  • gli articoli 5 e 18 del codice doganale, che definiscono dichiarante e rappresentanza doganale indiretta;
  • l’articolo 288, terzo comma, TFUE, sul vincolo delle direttive quanto al risultato da raggiungere.

Ragionamento della Corte sulla seconda questione

La Corte ha chiarito che il rappresentante doganale indiretto, agendo in nome proprio ma per conto altrui, è effettivamente un "dichiarante" ai sensi del codice doganale. Tuttavia, l’articolo 77, paragrafo 3, disciplina esclusivamente l’obbligazione doganale e quindi il pagamento dei dazi doganali.

La Corte ha osservato che:

  • il contesto sistematico dell’articolo 77 è quello dell’obbligazione doganale all’importazione;
  • l’articolo 84 riguarda espressamente i dazi doganali e la responsabilità solidale per tali importi;
  • l’IVA all’importazione non rientra nei "dazi all’importazione" del codice doganale;
  • la direttiva IVA, all’articolo 201, non rinvia al codice doganale per individuare i debitori dell’IVA, ma rimette tale scelta allo Stato membro d’importazione.

Di conseguenza, la Corte ha escluso che il solo articolo 77, paragrafo 3, possa fondare la responsabilità del rappresentante doganale indiretto per l’IVA all’importazione.

Ragionamento della Corte sulla prima questione

Quanto all’articolo 201 della direttiva IVA, la Corte ha ribadito che gli Stati membri dispongono di un margine di discrezionalità nel designare i debitori dell’IVA all’importazione e possono anche prevedere una responsabilità solidale di soggetti diversi dal debitore principale. Tuttavia, in base ai principi di certezza del diritto e di trasposizione sufficientemente precisa e chiara delle direttive, tale designazione deve risultare da norme nazionali esplicite e inequivoche.

Perciò, un eventuale obbligo del rappresentante doganale indiretto di pagare l’IVA all’importazione in solido con l’importatore è ammissibile solo se previsto in modo chiaro dal diritto nazionale. Spetta al giudice nazionale verificare se le disposizioni italiane richiamate nel rinvio soddisfino tale requisito.

Decisione/dispositivo

La Corte ha risposto che:

  • l’articolo 77, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 952/2013 fa sorgere, per il rappresentante doganale indiretto, solo il debito dei dazi doganali e non dell’IVA all’importazione;
  • l’articolo 201 della direttiva 2006/112/CE non consente di riconoscere la responsabilità del rappresentante doganale indiretto per l’IVA all’importazione in solido con l’importatore, se mancano disposizioni nazionali che lo designino o riconoscano espressamente e inequivocabilmente come debitore dell’imposta.

Principio affermato

La responsabilità per l’IVA all’importazione del rappresentante doganale indiretto non può essere desunta in via interpretativa dalle sole regole doganali dell’Unione: occorre una base normativa nazionale chiara, precisa e univoca, adottata in attuazione dell’articolo 201 della direttiva IVA.

Rilievo pratico

La pronuncia è rilevante per gli operatori doganali, gli importatori e i consulenti fiscali perché distingue nettamente tra debito doganale e debito IVA all’importazione. In assenza di una previsione interna espressa, il rappresentante doganale indiretto non può essere automaticamente chiamato a rispondere dell’IVA dovuta all’importazione per il solo fatto di avere presentato la dichiarazione in dogana.

Come è indicizzato

Materieiva all’importazioneunione doganalerappresentanza doganale indirettaresponsabilità solidalecertezza del diritto

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