Cassazione Penale, Sentenza n. 4967/2023 del 06/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di secondo grado per vari motivi: 1) Ignazio Marrone contestava la qualificazione giuridica di tre furti, sostenendo che si dovessero ricondurre a un'unica condotta di ricettazione; 2) Osvaldo Sala lamentava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione della pena; 3) Edoardo Lindo Villa e Franco Spinello deducevano la nullità della sentenza per la mancata apposizione della data nell'ultima pagina in corrispondenza della sottoscrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché fondati su motivi non consentiti. In particolare: per Villa e Spinello il ricorso è inammissibile in quanto, essendosi proceduto con la procedura concordata ex art. 599-bis c.p.p., le questioni attinenti ai punti concordati non possono essere dedotte in sede di legittimità (salvo il vizio di pena illegale); la presunta nullità per mancanza della data è ritenuta infondata (la data è comunque reperibile in altra parte della sentenza); per Marrone le censure sulla qualificazione dei furti sono incentrate su accertamenti di fatto e, dunque, non sindacabili in cassazione dopo pronunce conformi di merito; per Sala il diniego delle attenuanti generiche e la determinazione della pena sono state giudicate congruamente motivate o genericamente dedotte e quindi non idonee ad integrare i motivi di cassazione. Conseguentemente i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 599-bis cod. proc. pen.
L'accordo di cui all'art. 599-bis, con la definizione concordata di taluni profili, comporta la rinuncia delle parti a dedurre in cassazione doglianze sui punti concordati; è esclusa la possibilità di sollevare nuove questioni di merito in sede di legittimità, salvo l'eccezione della irrogazione di pena illegale
art. 133 cod. pen.
Individua i criteri per la determinazione della pena; nella vicenda la Corte ha ritenuto che il mero richiamo generico a tali parametri non fosse sufficiente a dimostrare l'erronea determinazione della pena o l'omessa concessione delle attenuanti
Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019 (Leone, Rv. 277196-01)
Giurisprudenza richiamata che conferma il principio secondo cui l'accordo sulle questioni concordate rende inammissibili in cassazione le doglianze relative a quelle questioni, salvo la ipotesi di pena illegale
Massime di principio
- Le impugnazioni in Cassazione basate su questioni di fatto o su valutazioni probatorie già accertate in due gradi di merito sono, di norma, inammissibili.
- Se il giudizio di secondo grado si è concluso mediante procedimento concordato ex art. 599-bis c.p.p., i punti oggetto di accordo non possono essere più contestati in sede di legittimità, salvo l'illegittimità della pena irrogata.
- Le censure generiche, prive di specifica argomentazione e riferimenti normativi o di fatto, sono insufficienti a superare il filtro di ammissibilità della Cassazione.
- Presunte nullità formali (es. assenza della data in calce) possono essere ritenute inesistenti o inesigibili se la stessa informazione è reperibile in altra parte del provvedimento.
- La mancata concessione delle attenuanti generiche può essere confermata se la motivazione del giudice evidenzia una personalità criminale negativa o elementi ostativi ricavabili dal fatto concreto.
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